IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Recioto della Valpolicella» ed approvato il relativo
disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto
2019, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di
produzione dei vini a DOCG «Recioto della Valpolicella»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Valpolicella
con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto
della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che non comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13),
successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Recioto della Valpolicella»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2023, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Recioto della Valpolicella»;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE,
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto della
Valpolicella» cosi' come da ultimo modificato con il decreto
ministeriale 2 agosto 2019, richiamato in premessa, sono approvate le
modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto della
Valpolicella», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma
1, figura nell'allegato A del presente decreto.