IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  22-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,
introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n.
90 e  successive  modificazioni,  che  dispone  che  nell'ambito  del
contributo dello Stato alla  definizione  della  manovra  di  finanza
pubblica, sulla  base  degli  obiettivi  programmatici  indicati  nel
documento  di  economia  e  finanza  e   di   quanto   previsto   dal
cronoprogramma  delle  riforme  indicato   nel   suddetto   documento
programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero; 
  Visto  il  medesimo  art.  22-bis,  il  quale  specifica  che  tali
obiettivi sono riferiti  al  successivo  triennio  e  possono  essere
definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo  in  essi  anche
eventuali  risorse  aggiuntive   rispetto   a   quelle   previste   a
legislazione vigente, e di  risparmi  da  conseguire,  anche  tenendo
conto delle eventuali ulteriori iniziative  connesse  alle  priorita'
politiche del Governo; 
  Visti i risparmi di spesa indicati  nel  documento  di  economia  e
finanza 2023 che le amministrazioni centrali dovranno assicurare  per
il periodo di programmazione; 
  Tenuto conto delle priorita' dell'azione di  Governo  espresse  nel
medesimo documento di economia e finanza 2023; 
  Considerato   che   le   amministrazioni   centrali   dello   Stato
concorreranno al finanziamento delle cosiddette politiche invariate e
dei nuovi interventi che il Governo  decidera'  di  adottare  con  la
manovra di fine anno, attraverso una rinnovata attivita' di revisione
della spesa; 
  Tenuto conto che nel «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza»
(PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021  ed
approvato con decisione del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021
notificata all'Italia, dal Segretariato generale del  Consiglio,  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e' prevista la riforma del quadro di
revisione della spesa (R.1.13) nella componente 1 della  missione  1,
la cui attuazione e' legata alla procedura prevista dall'art.  22-bis
della legge n. 196/2009; 
  Tenuto conto che il decreto-legge del  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
istituisce, all'art. 9, comma 8, il comitato scientifico ai fini  del
rafforzamento  delle  attivita',  degli  strumenti  di  analisi,   di
monitoraggio della spesa  pubblica  e  di  supporto  ai  processi  di
revisione e valutazione della spesa; 
  Considerate le  funzioni  assegnate  dalla  legge  al  Comitato  di
indirizzo  e  programmazione  delle  attivita'  di   analisi   e   di
valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per   l'applicazione
dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Considerato  che,  ai  fini  del  conseguimento  di  una  specifica
milestone della menzionata riforma  del  quadro  di  revisione  della
spesa (R.1.13) del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato ha adottato le  linee  guida  per  la
formulazione   e   l'implementazione   degli   interventi   per    il
conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblicate sul
sito della RGS; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2023; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Obiettivi di spesa dei Ministeri 
 
  1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica  per
gli anni 2024-2026,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  programmatici
indicati nel documento  di  economia  e  finanza  2023  e  di  quanto
previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto  documento
programmatico, i Ministeri, ai sensi dell'art. 22-bis della legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  realizzano,   rispetto   alla   previsione
tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa in  termini  di
indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno  2024,  500
milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2026,  secondo  quanto  indicato  nella  tavola   di   cui
all'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. 
  2.  Ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  di  spesa,   le
amministrazioni di cui al  comma  1,  propongono  gli  interventi  di
rispettiva competenza nei tempi e nei  modi  previsti  al  successivo
art. 2, in termini di revisione: 
    a)  di  politiche  e  di  specifici  interventi  di  settore,  in
relazione alla loro efficacia rispetto  agli  obiettivi  previsti  ed
alle priorita' strategiche del Governo; 
    b) della modalita'  di  produzione  ed  erogazione  dei  servizi,
nonche' revisione delle  procedure  amministrative  o  degli  assetti
organizzativi delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  per  il
miglioramento del grado di efficienza. 
  3. Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo, ai fini del
presente decreto, le proposte di riduzione, relative  ai  settori  di
spesa di competenza, possono essere formulate con riferimento a: 
    a) voci di spesa di natura corrente; 
    b) voci di spesa di natura  capitale,  ad  esclusione  di  quelle
relative  ai  progetti  a  valere  sul  PNRR,  sul  Piano   nazionale
complementare al PNRR  (PNC),  per  la  ricostruzione  a  seguito  di
calamita' naturali e per la  transizione  4.0  e  devono  intervenire
prioritariamente  sugli  investimenti  caratterizzati  da  un   minor
impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Le proposte  inerenti
tale spesa non possono superare la percentuale  massima  del  30  per
cento dell'obiettivo  di  risparmio  assegnato  di  cui  al  predetto
allegato n. 1. 
  4. Ai fini di  cui  al  presente  articolo  resta,  in  ogni  caso,
preclusa la possibilita' di formulare proposte aventi  a  oggetto  la
mera riduzione, anche lineare, delle  dotazioni  di  bilancio  o  che
prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle gia' stabilite a
legislazione vigente.