IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n.
90 e successive modificazioni, che dispone che nell'ambito del
contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza
pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel
documento di economia e finanza e di quanto previsto dal
cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero;
Visto il medesimo art. 22-bis, il quale specifica che tali
obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere
definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche
eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a
legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo
conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita'
politiche del Governo;
Visti i risparmi di spesa indicati nel documento di economia e
finanza 2023 che le amministrazioni centrali dovranno assicurare per
il periodo di programmazione;
Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo espresse nel
medesimo documento di economia e finanza 2023;
Considerato che le amministrazioni centrali dello Stato
concorreranno al finanziamento delle cosiddette politiche invariate e
dei nuovi interventi che il Governo decidera' di adottare con la
manovra di fine anno, attraverso una rinnovata attivita' di revisione
della spesa;
Tenuto conto che nel «Piano nazionale di ripresa e resilienza»
(PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ed
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e' prevista la riforma del quadro di
revisione della spesa (R.1.13) nella componente 1 della missione 1,
la cui attuazione e' legata alla procedura prevista dall'art. 22-bis
della legge n. 196/2009;
Tenuto conto che il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
istituisce, all'art. 9, comma 8, il comitato scientifico ai fini del
rafforzamento delle attivita', degli strumenti di analisi, di
monitoraggio della spesa pubblica e di supporto ai processi di
revisione e valutazione della spesa;
Considerate le funzioni assegnate dalla legge al Comitato di
indirizzo e programmazione delle attivita' di analisi e di
valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione
dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Considerato che, ai fini del conseguimento di una specifica
milestone della menzionata riforma del quadro di revisione della
spesa (R.1.13) del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato ha adottato le linee guida per la
formulazione e l'implementazione degli interventi per il
conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblicate sul
sito della RGS;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2023;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Obiettivi di spesa dei Ministeri
1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per
gli anni 2024-2026, in coerenza con gli obiettivi programmatici
indicati nel documento di economia e finanza 2023 e di quanto
previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, i Ministeri, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196, realizzano, rispetto alla previsione
tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa in termini di
indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 500
milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2026, secondo quanto indicato nella tavola di cui
all'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, le
amministrazioni di cui al comma 1, propongono gli interventi di
rispettiva competenza nei tempi e nei modi previsti al successivo
art. 2, in termini di revisione:
a) di politiche e di specifici interventi di settore, in
relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed
alle priorita' strategiche del Governo;
b) della modalita' di produzione ed erogazione dei servizi,
nonche' revisione delle procedure amministrative o degli assetti
organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il
miglioramento del grado di efficienza.
3. Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo, ai fini del
presente decreto, le proposte di riduzione, relative ai settori di
spesa di competenza, possono essere formulate con riferimento a:
a) voci di spesa di natura corrente;
b) voci di spesa di natura capitale, ad esclusione di quelle
relative ai progetti a valere sul PNRR, sul Piano nazionale
complementare al PNRR (PNC), per la ricostruzione a seguito di
calamita' naturali e per la transizione 4.0 e devono intervenire
prioritariamente sugli investimenti caratterizzati da un minor
impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Le proposte inerenti
tale spesa non possono superare la percentuale massima del 30 per
cento dell'obiettivo di risparmio assegnato di cui al predetto
allegato n. 1.
4. Ai fini di cui al presente articolo resta, in ogni caso,
preclusa la possibilita' di formulare proposte aventi a oggetto la
mera riduzione, anche lineare, delle dotazioni di bilancio o che
prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle gia' stabilite a
legislazione vigente.