IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive modificazioni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero; Visto il medesimo art. 22-bis, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo; Visti i risparmi di spesa indicati nel documento di economia e finanza 2023 che le amministrazioni centrali dovranno assicurare per il periodo di programmazione; Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo espresse nel medesimo documento di economia e finanza 2023; Considerato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento delle cosiddette politiche invariate e dei nuovi interventi che il Governo decidera' di adottare con la manovra di fine anno, attraverso una rinnovata attivita' di revisione della spesa; Tenuto conto che nel «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e' prevista la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) nella componente 1 della missione 1, la cui attuazione e' legata alla procedura prevista dall'art. 22-bis della legge n. 196/2009; Tenuto conto che il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, istituisce, all'art. 9, comma 8, il comitato scientifico ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di analisi, di monitoraggio della spesa pubblica e di supporto ai processi di revisione e valutazione della spesa; Considerate le funzioni assegnate dalla legge al Comitato di indirizzo e programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Considerato che, ai fini del conseguimento di una specifica milestone della menzionata riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato ha adottato le linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblicate sul sito della RGS; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Obiettivi di spesa dei Ministeri 1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2024-2026, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2023 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, i Ministeri, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzano, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, secondo quanto indicato nella tavola di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, le amministrazioni di cui al comma 1, propongono gli interventi di rispettiva competenza nei tempi e nei modi previsti al successivo art. 2, in termini di revisione: a) di politiche e di specifici interventi di settore, in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorita' strategiche del Governo; b) della modalita' di produzione ed erogazione dei servizi, nonche' revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza. 3. Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, le proposte di riduzione, relative ai settori di spesa di competenza, possono essere formulate con riferimento a: a) voci di spesa di natura corrente; b) voci di spesa di natura capitale, ad esclusione di quelle relative ai progetti a valere sul PNRR, sul Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per la ricostruzione a seguito di calamita' naturali e per la transizione 4.0 e devono intervenire prioritariamente sugli investimenti caratterizzati da un minor impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Le proposte inerenti tale spesa non possono superare la percentuale massima del 30 per cento dell'obiettivo di risparmio assegnato di cui al predetto allegato n. 1. 4. Ai fini di cui al presente articolo resta, in ogni caso, preclusa la possibilita' di formulare proposte aventi a oggetto la mera riduzione, anche lineare, delle dotazioni di bilancio o che prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle gia' stabilite a legislazione vigente.