IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 giugno  1962,  n.  616,  recante  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974 e sua esecuzione; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978 e sua esecuzione; 
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva  2009/21/CE  relativa  al  rispetto  degli
obblighi dello Stato di bandiera e, in particolare, l'art. 7-bis, che
prevede che con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili si da' attuazione alle disposizioni  di  ordine
tecnico  contenute  in  risoluzioni,  circolari,  interpretazioni   e
raccomandazioni  dell'IMO  aventi  carattere   non   obbligatorio   o
subordinate     alla     preventiva     valutazione     da      parte
dell'amministrazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile  1989,
n. 147, concernente adesione alla  convenzione  internazionale  sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979; 
  Vista la  circolare  dell'Organizzazione  marittima  internazionale
(IMO) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005, recante i principi generali e
le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e  la  formazione
degli  ufficiali  che  operano  sulle  unita'  che  navigano  sia  in
modalita' dislocante che con ala in effetto  suolo  (wing  in  ground
craft WIG); 
  Vista la  circolare  dell'Organizzazione  marittima  internazionale
(IMO) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, recante le linee guida  per
le unita' ad effetto suolo (wing in ground craft - WIG); 
  Considerato che nella circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio  2018
si da' evidenzia della  circostanza  che  l'Organizzazione  marittima
internazionale   (IMO)   e   l'Organizzazione   internazionale    per
l'aviazione  civile  (ICAO)  hanno  convenuto  che  qualsiasi  unita'
wing-in-ground (WIG) in grado di volare al  di  fuori  dell'influenza
dell'effetto suolo a un'altitudine superiore a 150 metri  (unita'  di
tipo C), e' soggetta in  tale  volo  alle  regole  e  ai  regolamenti
dell'ICAO, mentre quelle con  capacita'  di  sorvolo  limitata,  sono
soggette solo al regime normativo marittimo; 
  Acquisito il parere  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
(ENAC), espresso con nota n. 49452 del 18 aprile 2023; 
  Rilevata la necessita' di definire, per la navigazione nazionale, i
parametri di sicurezza per le unita' wing-in-ground (WIG) di bandiera
italiana in navigazione a effetto suolo; 
  Rilevata la necessita' di fornire agli  equipaggi  di  nazionalita'
italiana conoscenze, competenze e  formazione  equivalenti  a  quelle
stabilite dalla Convenzione STCW per gli  ufficiali  che  operano  su
navi convenzionali, come previsto dalla circolare dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con il presente decreto vengono  recepite,  ai  sensi  dell'art.
7-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164,  le  seguenti
circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 
    a) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, recante le linee guida per
le unita' ad effetto suolo (wing in ground craft - WIG); 
    b) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005, recante i principi  generali
e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione
degli  ufficiali  che  operano  sulle  unita'  che  navigano  sia  in
modalita' dislocante che con ala  in  effetto  suolo  (wingin  ground
craft WIG).