IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974 e sua esecuzione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla
convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra
il 7 luglio 1978 e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante
attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera e, in particolare, l'art. 7-bis, che
prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili si da' attuazione alle disposizioni di ordine
tecnico contenute in risoluzioni, circolari, interpretazioni e
raccomandazioni dell'IMO aventi carattere non obbligatorio o
subordinate alla preventiva valutazione da parte
dell'amministrazione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante
attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989,
n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979;
Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale
(IMO) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005, recante i principi generali e
le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione
degli ufficiali che operano sulle unita' che navigano sia in
modalita' dislocante che con ala in effetto suolo (wing in ground
craft WIG);
Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale
(IMO) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, recante le linee guida per
le unita' ad effetto suolo (wing in ground craft - WIG);
Considerato che nella circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018
si da' evidenzia della circostanza che l'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) e l'Organizzazione internazionale per
l'aviazione civile (ICAO) hanno convenuto che qualsiasi unita'
wing-in-ground (WIG) in grado di volare al di fuori dell'influenza
dell'effetto suolo a un'altitudine superiore a 150 metri (unita' di
tipo C), e' soggetta in tale volo alle regole e ai regolamenti
dell'ICAO, mentre quelle con capacita' di sorvolo limitata, sono
soggette solo al regime normativo marittimo;
Acquisito il parere dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), espresso con nota n. 49452 del 18 aprile 2023;
Rilevata la necessita' di definire, per la navigazione nazionale, i
parametri di sicurezza per le unita' wing-in-ground (WIG) di bandiera
italiana in navigazione a effetto suolo;
Rilevata la necessita' di fornire agli equipaggi di nazionalita'
italiana conoscenze, competenze e formazione equivalenti a quelle
stabilite dalla Convenzione STCW per gli ufficiali che operano su
navi convenzionali, come previsto dalla circolare dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Con il presente decreto vengono recepite, ai sensi dell'art.
7-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, le seguenti
circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO):
a) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, recante le linee guida per
le unita' ad effetto suolo (wing in ground craft - WIG);
b) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005, recante i principi generali
e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione
degli ufficiali che operano sulle unita' che navigano sia in
modalita' dislocante che con ala in effetto suolo (wingin ground
craft WIG).