Estratto determina AAM/PPA n. 526/2023 del 10 agosto 2023 
 
    E' autorizzata la variazione  B.II.e.1.b.1)  con  la  conseguente
immissione in commercio del medicinale  TARGIN  nelle  confezioni  di
seguito indicate. 
    Confezioni: 
      «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse  in
flacone HDPE - A.I.C. n. 039586781 - base 32 - 15S2YX; 
      «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100  compresse  in
flacone HDPE - A.I.C. n. 039586793 - base 32 - 15S2Z9; 
      «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse  in
flacone HDPE - A.I.C. n. 039586805 - base 32 - 15S2ZP; 
      «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse  in
flacone HDPE - A.I.C. n. 039586817 - base 32 - 15S301. 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Principio attivo: ossicodone cloridrato, naloxone cloridrato. 
    Codice pratica: C1B/2012/689. 
    Codice di procedura europea: DE/H/xxxx/WS/038. 
    Titolare A.I.C.: Mundipharma  Pharmaceuticals  S.r.l.,  con  sede
legale in via Filippo Turati n. 40  - 20121  Milano,  codice  fiscale
03859880969. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinali soggetti a
prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni sopracitate devono essere poste  in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.