Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma  738,  che  stabilisce  che  «Allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-sexies e' inserito il seguente: «4-septies. Lo stato  di  emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n. 197 del 2022, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione
normativa delle ordinanze commissariali in materia  di  ricostruzione
privata che si sono stratificate  negli  anni  determinando  notevoli
criticita', attraverso il riordino  sistematico  ed  organico  in  un
testo unico; 
  Dato atto che con un complesso lavoro si  e'  svolto  nell'arco  di
molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale
e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15  dicembre  2022  e'  stato
approvato  il  «Testo  unico  della  ricostruzione   privata»,   dopo
consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298  del
9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre  2021,
cui hanno partecipato cittadini, ordini  professionali,  associazioni
di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con
osservazioni   e   proposte   al   miglioramento   della   bozza   in
consultazione; 
  Considerato  che  il  «Testo  Unico  della  ricostruzione  privata»
costituisce una sistemazione organica delle  ordinanze  commissariali
vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017,
con le innovazioni necessarie  ad  assicurare  maggiore  completezza,
chiarezza, semplicita' e stabilita' del quadro regolatorio nel tempo.
Non  sono  dunque  considerate   nel   testo   unico   le   ordinanze
commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche  tramite
procedure ad evidenza pubblica, nonche' quelle relative agli  edifici
di culto, gia' fatte oggetto  di  una  sistemazione  e  aggiornamento
coerente con le piu' recenti norme  di  semplificazione  legislativa.
Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate  sulla  base  di
un'ordinanza quadro, mantengono la  loro  autonomia  e  specificita'.
Come  rilevato  nell'ordinanza  n.  130  del  15  dicembre  2022  «le
ordinanze   commissariali    succedutesi    nel    tempo    risultano
inevitabilmente permeate dai caratteri della «contingenza, necessita'
ed urgenza», legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici
differenti. E' pertanto comprensibile che nel  corso  degli  anni  si
siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla  necessita'
dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e  integrazioni,
ripetizioni di discipline procedimentali,  antinomie,  criticita'  di
comprensione in  relazione  alle  necessita'  temporali  poste  dagli
interventi  (rilevazione   dei   danni,   interventi   di   immediata
esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee)  e
all'oggetto, ossia alla tipologia  dell'intervento  (edifici  ad  uso
abitativo,  produttivo,  rurale,  collabenti,  di  proprieta'   mista
pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico,  in
aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, gia' colpiti
da precedenti eventi sismici). La complessita' del quadro regolatorio
e' stata  inoltre  ulteriormente  incrementata  dagli  interventi  di
novellazione della legge speciale Sisma, ossia del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189,  che  hanno  tracciato  mutamenti  di  rotte  e
richiesto nuove ordinanze attuative. Il Testo Unico  ha  pertanto  lo
scopo di aggiornare,  chiarire  e  semplificare,  secondo  un  ordine
sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata,
innovando ove necessario»; 
  Considerato  che  il  «Testo  Unico  della  ricostruzione  privata»
costituisce uno strumento di regolazione al servizio di  una  visione
dinamica delle attivita' e percio' soggetto a costanti  aggiornamenti
e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei  suggerimenti
provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione; 
  Preso atto che, a seguito dei  confronti  svolti,  si  e'  ritenuto
opportuno, nella continuita'  con  il  lavoro  svolto,  di  apportare
parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni  del  Testo
Unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia; 
  Considerata l'opportunita'  emersa  di  armonizzare  i  termini  di
scadenza di alcune tipologie di  domande  di  contributo  relative  a
interventi soggetti a vincoli paesaggistici e culturali; 
  Dato  atto  dell'intesa  espressa  nella  Cabina  di  coordinamento
tenutasi in data 30 gennaio  2023,  da  parte  dei  Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche e integrazioni 
             al Testo Unico della ricostruzione privata 
 
  1. Al Testo Unico della ricostruzione privata di cui  all'ordinanza
n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti  modifiche  e
integrazioni: 
    a) all'art. 3: 
      1) al comma 1, lettera v), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Rientrano nella presente definizione anche  gli  interventi
relativi agli edifici vincolati  dagli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica  classificati  di  interesse  storico  architettonico   e
soggetti a restauro e risanamento  conservativo,  anche  con  livello
operativo L4, fermo restando  il  rispetto  dei  livelli  minimi  ivi
previsti»; 
      2) al comma 1, lettera w), le parole  «8.4.3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «8.4.1»; 
      3) al comma 1, lettera x), le  parole  «il  raggiungimento  del
livello compreso tra il 60% e l'80% non ha  valore  cogente,  potendo
per  essi  riferirsi  alle  indicazioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   del   9   febbraio   2011
("Valutazione  e  riduzione  del  rischio  sismico   del   patrimonio
culturale con riferimento alle Norme tecniche per le  costruzioni  di
cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
14 gennaio 2008"); tale disposizione si applica  anche  agli  edifici
vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica  classificati
di  interesse  storico  architettonico  e  soggetti  a   restauro   e
risanamento conservativo,  anche  con  livello  operativo  L4,  fermo
restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora le esigenze  di  tutela  non  consentano  il
raggiungimento  dei  migliori  livelli  di  sicurezza,  deve   essere
garantita una capacita' di resistenza "R", comunque non inferiore  al
valore di 0,6»; 
      4) al comma 1, lettera bb), dopo le parole  «edifici  contigui»
sono aggiunte le seguenti: «e/o»; 
      5) al comma 1, lettera ff), dopo le parole  «logge,  balconi  e
terrazze» sono aggiunte le seguenti: «o destinate a pertinenza» e  le
parole «, nonche' le superfici nette  delle  pertinenze  danneggiate,
nel  limite  massimo  complessivo  del  70%  della  superficie  utile
dell'abitazione o  dell'unita'  immobiliare  destinata  ad  attivita'
produttiva» sono abrogate; 
    b) all'art. 8: 
      1) al comma 4, le parole «previsto dal  paragrafo  8.4.3  delle
NTC 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art.  3,  comma
1, lettera a) del presente Testo Unico»; 
      2) al comma 6, alla fine del primo periodo,  le  parole  «nello
stesso sito» sono soppresse; 
    c) all'art. 11, comma 3, le  parole  «in  quella  contigua»  sono
sostituite dalle seguenti: «in prossimita' della stessa»; 
    d) all'art. 12: 
      1) al comma 1, lettera b), dopo le parole «a destinazione d'uso
abitativa» sono aggiunte le seguenti: «o, in ogni caso, riconducibili
alla classe d'uso II»; 
      2) al comma 3, lettera a), punti  i)  e  ii),  le  parole  «del
valore catastale» sono sostituite dalle seguenti:  «della  superficie
complessiva»; 
    e) all'art. 14, dopo il comma 6  e'  aggiunto  il  seguente:  «7.
Resta fermo, in ogni caso, che il costo  convenzionale  ponderale  e'
calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici.»; 
    f) all'art. 16, comma 4, le parole «di cui ai commi 1, 2, 3  e  4
dell'art. 13, nonche', per i casi  ivi  previsti,  dell'art.  14  del
presente Testo Unico» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  agli
articoli 13 e 17 del presente Testo Unico»; 
    g) all'art. 21, comma 1, le  parole  «comma  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 7»; 
    h) all'art. 23, al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «La domanda di contributo  puo'  essere  presentata  con  le
modalita' di cui agli articoli 55 e  59  del  presente  testo  unico,
previa autorizzazione alla delocalizzazione  da  parte  degli  Uffici
speciali»; 
    i) all'art. 28: 
      1) al comma 1, dopo le parole  «all'art.  26»  sono  sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 26 e 55»; 
      2) al comma 4, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «In tal caso il contributo  non  puo'  superare,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il
costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo Unico ed
il predetto indennizzo assicurativo.»; 
    j) all'art. 29, comma  5,  lettera  b),  il  secondo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «In  tal  caso  il  contributo  non  puo'
superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge  speciale  Sisma,
la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai  sensi  del
vigente Testo Unico ed il predetto indennizzo assicurativo.»; 
    k) all'art. 73, comma 9,  dopo  le  parole  «di  un  importo  non
superiore all'80% della quota della parte del contributo agli  stessi
destinato al fine  di  remunerare  le  attivita'  gia'  svolte»  sono
aggiunte  le  seguenti  parole:  «nonche'  agli   amministratori   di
condominio e ai presidenti di consorzio aventi  i  requisiti  di  cui
all'art. 71-bis delle disposizioni di  attuazione  al  codice  civile
nella misura del 50%.»; 
    l) all'art. 78: 
      1) al comma 7, le parole «commi 5 e 6»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 4 e 5»; 
      2) al comma 8, le parole «commi 10 e 11» sono sostituite  dalle
seguenti: «commi 9 e 10»; 
    m) all'art. 80, comma 3,  secondo  periodo,  le  parole  «che  il
pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiore a 24»  sono
sostituite dalle seguenti:  «che  il  pagamento  avvenga  secondo  un
numero di rate non superiore a 48»; 
    n) all'art. 114, comma 1,  le  parole  «regime  forettario»  sono
sostituite dalle seguenti: «regime forfettario»; 
    o) all'art. 122: 
      1) al comma 2, le parole «tecniche per la progettazione, per la
relazione geologica  e  per  le  indagini  preliminari  geognostiche,
strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali,» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
      2) al comma 8, le parole «articoli 48  e  49»  sono  sostituite
dalle seguenti: «73 e 74»; 
    p) all'art. 127, comma 5, le parole «Fuori dai casi indicati  nei
precedenti commi, si applica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si
applica»; 
    q) all'allegato 5, tabella  6,  al  terzo  periodo  del  riquadro
sottostante la tabella dei costi  parametrici,  la  lettera  «f)»  e'
sostituita dalla seguente: «e)»; 
    r) all'allegato 8, tabella 2b, la  percentuale  di  maggiorazione
«3» prevista per la «Conservazione di sporti, logge, balconi, altane,
scale esterne ecc...», nel caso di intervento  di  ricostruzione,  e'
sostituita con la seguente: «2». 
  2.  Il  Commissario  straordinario  e'  delegato  a   disporre   le
correzioni e le integrazioni di cui al  comma  precedente  nel  testo
unico, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la
tecnica della novellazione.