Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma  738,  che  stabilisce  che  «Allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato  di  emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n. 197 del 2022, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione
normativa delle ordinanze commissariali in materia  di  ricostruzione
privata che si sono stratificate  negli  anni  determinando  notevoli
criticita', attraverso il riordino  sistematico  ed  organico  in  un
testo unico; 
  Dato atto che con un complesso lavoro che si e' svolto nell'arco di
molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale
e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15  dicembre  2022  e'  stato
approvato  il  «Testo  unico  della  ricostruzione   privata»,   dopo
consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298  del
9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre  2021,
cui hanno partecipato cittadini, ordini  professionali,  associazioni
di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con
osservazioni   e   proposte   al   miglioramento   della   bozza   in
consultazione; 
  Considerato  che  il  «Testo  unico  della  ricostruzione  privata»
costituisce una sistemazione organica delle  ordinanze  commissariali
vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017,
con le innovazioni necessarie  ad  assicurare  maggiore  completezza,
chiarezza, semplicita' e stabilita' del quadro regolatorio nel tempo.
Non  sono  dunque  considerate   nel   testo   unico   le   ordinanze
commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche  tramite
procedure ad evidenza pubblica, nonche' quelle relative agli  edifici
di culto, gia' fatte oggetto  di  una  sistemazione  e  aggiornamento
coerente con le piu' recenti norme  di  semplificazione  legislativa.
Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate  sulla  base  di
un'ordinanza quadro, mantengono la  loro  autonomia  e  specificita'.
Come  rilevato  nell'ordinanza  n.  130  del  15  dicembre  2022  «le
ordinanze   commissariali    succedutesi    nel    tempo    risultano
inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessita'
ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici
differenti. E' pertanto comprensibile che nel  corso  degli  anni  si
siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla  necessita'
dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e  integrazioni,
ripetizioni di discipline procedimentali,  antinomie,  criticita'  di
comprensione in  relazione  alle  necessita'  temporali  poste  dagli
interventi  (rilevazione   dei   danni,   interventi   di   immediata
esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee)  e
all'oggetto, ossia alla tipologia  dell'intervento  (edifici  ad  uso
abitativo,  produttivo,  rurale,  collabenti,  di  proprieta'   mista
pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico,  in
aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, gia' colpiti
da precedenti eventi sismici). La complessita' del quadro regolatorio
e' stata  inoltre  ulteriormente  incrementata  dagli  interventi  di
novellazione della legge speciale Sisma, ossia del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189,  che  hanno  tracciato  mutamenti  di  rotte  e
richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico  ha  pertanto  lo
scopo di aggiornare,  chiarire  e  semplificare,  secondo  un  ordine
sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata,
innovando ove necessario»; 
  Considerato  che  il  «Testo  unico  della  ricostruzione  privata»
costituisce uno strumento di regolazione al servizio di  una  visione
dinamica delle attivita' e percio' soggetto a costanti  aggiornamenti
e modifiche, con la tecnica  della  novellazione,  sulla  base  delle
migliori esperienze  e  dei  suggerimenti  provenienti  dagli  Uffici
speciali della ricostruzione; 
  Preso atto che, a seguito dei  confronti  svolti,  si  e'  ritenuto
opportuno, nella continuita'  con  il  lavoro  svolto,  di  apportare
parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni  del  testo
unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia; 
  Considerato che, a seguito  di  una  approfondita  istruttoria,  e'
emersa la  necessita'  di  assicurare  condizioni  di  certezza  alle
complesse problematiche  relative  alla  delocalizzazione  definitiva
delle strutture zootecniche, allo scopo di garantire lo svolgimento e
lo  sviluppo  del  settore  zootecnico  superando  le  condizioni  di
precarieta' in cui tale attivita' si e' svolta negli anni  successivi
agli eventi sismici all'interno di strutture e manufatti  forniti  da
Protezione civile o realizzati  in  via  di  urgenza  sulla  base  di
disposizioni commissariali; 
  Considerato  altresi'  che  a  tale  scopo  risulta   opportuno   e
necessario integrare le disposizioni previste dall'art. 27 del  testo
unico  della   ricostruzione   privata,   approvato   con   ordinanza
commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022, e successive  modifiche  e
integrazioni, disciplinando  il  procedimento  di  valutazione  delle
domande di delocalizzazione definitiva  delle  strutture  zootecniche
attraverso  una  conferenza  di  servizi  con  la  partecipazione  di
Protezione civile e dei soggetti interessati e  prevedendo  l'obbligo
di manutenzione in capo agli assegnatari in via definitiva; 
  Considerato  che  risulta  opportuno  risolvere,   attraverso   una
parziale  integrazione   dell'art.   10   del   testo   unico   della
ricostruzione privata,  le  particolari  situazioni  in  cui  non  e'
possibile la delocalizzazione nei  territori  dei  comuni  confinanti
prevedendo, in via di eccezione, la facolta' del  Vicecommissario  di
autorizzare la delocalizzazione in altro comune della regione; 
  Considerato inoltre che occorre conformare le disposizioni previste
dagli  articoli  2,  58.  62,  65  e  111  del  testo   unico   della
ricostruzione privata a quanto disposto dal legislatore mediante  gli
articoli 3-octies e 3-duodecies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,  n.  21,
che hanno esteso ai comuni del cd «fuori  cratere»  le  procedure  in
tema di disciplina di interventi conformi e di sanatoria e di condono
edilizio, previste per i comuni facenti parte degli allegati 1,  2  e
2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato  altresi'  che  occorre  conformare   le   disposizioni
previste dagli articoli  3,  44,  55  e  78  del  testo  unico  della
ricostruzione privata a  quanto  disposto  dal  legislatore  mediante
l'art.  3-quinquies  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,   n.   3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,  che
ha introdotto la facolta' di redigere il computo  metrico  estimativo
del  costo  degli  interventi  sulla  base  dei  prezzi  desunti  dal
prezzario regionale vigente, in alternativa al  prezzario  unico  del
cratere del Centro Italia; 
  Considerato infine che occorre conformare le disposizioni  previste
dall'art. 36 del testo unico della  ricostruzione  privata  a  quanto
disposto dal legislatore mediante l'art. 3-quater  del  decreto-legge
11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21, in tema di efficientamento energetico, adeguamento
igienico-sanitario, antincendio  e  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche per gli edifici con danno lieve; 
  Considerata l'opportunita' di  chiarire  il  regime  intertemporale
previsto dall'art. 4 del  testo  unico  della  ricostruzione  privata
consentendo l'integrazione delle  domande  «pendenti»  e  non  ancora
decretate; 
  Ritenuto doveroso  risolvere  le  criticita'  emerse  nella  prassi
relative alle situazioni dei soggetti  aventi  titolo  al  contributo
commissariale di  ricostruzione  in  forza  di  sentenze  passate  in
giudicato,  con  riferimento  a  danni  subiti  da   eventi   sismici
precedenti  a  quelli  del   2016,   provvedendo,   in   tal   senso,
all'integrazione delle disposizioni previste dall'  ordinanza  n.  51
del 28 marzo 2018; 
  Considerata l'opportunita' di definire con certezza le modalita' di
attuazione degli interventi privi di scheda AeDES  sulla  base  della
scheda FAST; 
  Considerata  la  necessita'  di  equiparare  il   trattamento   dei
professionisti  impegnati  nella   ricostruzione,   riconoscendo   il
medesimo regime delle  anticipazioni  anche  agli  amministratori  di
condominio e ai presidenti di consorzio, che abbiano i  requisiti  di
cui all'art. 71-bis  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice
civile; 
  Considerato  opportuno,  in  materia  di  ricostruzione   pubblica,
consentire ai soggetti attuatori, nell'esecuzione degli  appalti  dei
lavori previsti dalle ordinanze  commissariali,  la  possibilita'  di
costituire il Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche,  ai
sensi dell'art. 113, terzo comma, del codice dei contratti  pubblici,
sulla base  dei  criteri  di  ripartizione  previsti  dai  rispettivi
regolamenti  interni,  in  alternativa  alle   percentuali   previste
dall'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018; 
  Ritenuto inoltre opportuno prevedere una piu' articolata disciplina
del riconoscimento degli stati  di  avanzamento  lavori  (SAL)  nella
ricostruzione   pubblica   e   nella   ricostruzione   privata,    in
considerazione  degli  eccezionali  aumenti  dei   prezzi   e   delle
difficolta' operative che incontrano le imprese in particolare  nella
gestione degli interventi di maggior rilievo, in tal senso prevedendo
la facolta' di corresponsione di  due  SAL  straordinari  rispetto  a
quanto previsto dal contratto di appalto; 
  Dato  atto  dell'intesa  espressa  nella  Cabina  di  coordinamento
tenutasi in data 21 marzo 2023, da parte dei presidenti delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  e  integrazioni  dell'art.  27  del  testo   unico   della
  ricostruzione privata in tema di strutture zootecniche. 
 
  1. I commi 9, 10, 11 e  12  dell'art.  27  del  testo  unico  della
ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130  del  15  dicembre
2022, sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi 9, 10, 11, 12, 13
e 14: 
    9. I titolari di imprese agricole e  zootecniche,  come  definite
all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014,  i  quali
siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi  delle
ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393,  394
e 396  del  2016,  ovvero  abbiano  proceduto  alla  delocalizzazione
temporanea delle proprie attivita', ai sensi dell'art. 2, commi  8  e
9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205  e  dell'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 5 del 2016, possono  presentare  all'USR
competente la domanda per l'assegnazione definitiva  delle  strutture
temporanee sopra indicate, dando adeguata dimostrazione  documentale,
attraverso una perizia tecnica asseverata, di  aver  provveduto  alla
messa in  sicurezza  o  alla  demolizione  della  stalla  oggetto  di
delocalizzazione. 
    10. La superficie massima concedibile e' determinata nella misura
delle superfici effettivamente realizzate sulla base delle  ordinanze
di protezione civile n. 393/2016 e n. 415/2016 nonche' dell'ordinanza
commissariale n. 5 del 28 novembre 2016,  comprensive  dei  manufatti
annessi all'attivita' gia' realizzati (es. fienili,  silos,  silos  a
trincea, magazzini, depositi di derrate, mangimi, nuclei  alimentari,
ecc.). A tal fine, la relazione  tecnica  allegata  alla  domanda  di
assegnazione attesta il calcolo della superficie assentibile. 
    11. Per gli interventi di cui ai commi precedenti, finalizzati  a
rendere definitive le strutture temporanee, e' consentito derogare al
principio  di  equivalenza  tra  gli  indici  di  edificazione  della
struttura danneggiata e quelli relativi  alla  struttura  definitiva,
tenendo in considerazione le norme vigenti finalizzate ad  assicurare
il benessere degli animali. 
    12. L'USR competente  adotta  la  determinazione  motivata  sulla
domanda di assegnazione, entro il termine  di  novanta  giorni  dalla
presentazione della  domanda,  all'esito  della  convocazione  e  dei
lavori di una conferenza di servizi, cui partecipano  di  diritto  un
rappresentante della protezione civile, della regione, del  comune  e
della  Sovrintendenza   competenti   per   territorio,   nonche'   un
rappresentante delle  principali  associazioni  di  categoria  e  dei
soggetti pubblici eventualmente coinvolti al  fine  di  esprimere  le
autorizzazioni, i nulla osta  e  i  pareri  di  loro  competenza.  Il
verbale conclusivo della conferenza dei servizi tiene luogo di essi e
nel caso di dissenso manifestato si decide a  maggioranza,  ai  sensi
dell'art. 14-ter della legge 8  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Ove  la   struttura   delocalizzata
risultasse essere su proprieta' diversa da  quella  dell'assegnatario
in via provvisoria,  la  disponibilita'  del  terreno  dovra'  essere
previamente acquisita nelle forme ammesse dal codice  civile  e,  ove
opportuno, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 241 del  1990.
All'assegnatario in via  definitiva  della  struttura  competono  gli
obblighi di manutenzione e le spese di rimozione della  struttura  in
caso di necessita'. 
    13. Il provvedimento di assegnazione definitiva e' rilasciato dal
Presidente  della  Regione  -  Vicecommissario,  o  suo  delegato,  e
contiene obbligatoriamente il vincolo  quinquennale  di  destinazione
d'uso che deve essere mantenuto  anche  in  caso  di  cessione  delle
attivita'. 
    14. Per  quanto  non  previsto,  agli  interventi  relativi  alle
strutture di cui al precedente comma 7 si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli 29, 44 e 45 del presente testo unico in tema  di
attivita'  produttive.  Il  commissario  straordinario,  al  fine  di
agevolare l'attuazione degli interventi nel settore zootecnico,  puo'
emanare specifiche linee guida e provvedimenti di natura esecutiva.