Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticita', attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico; Dato atto che con un complesso lavoro che si e' svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e' stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione; Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicita' e stabilita' del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonche' quelle relative agli edifici di culto, gia' fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le piu' recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificita'. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessita' ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. E' pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessita' dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticita' di comprensione in relazione alle necessita' temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprieta' mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, gia' colpiti da precedenti eventi sismici). La complessita' del quadro regolatorio e' stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»; Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attivita' e percio' soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli uffici speciali della ricostruzione; Vista l'ordinanza n. 136 del 21 marzo 2023, recante «Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonche' alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022»; Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche e integrazioni agli articoli 3 e 55 del testo unico della ricostruzione privata, con riferimento alle analisi dei prezzi e all'applicazione, anche alternativa, del prezzario unico del cratere Centro Italia e del prezzario regionale di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda; Rilevata l'opportunita', attraverso la modifica degli articoli 11, 13 e 14 del testo unico della ricostruzione privata, di rendere maggiormente chiara l'indipendenza dell'ammissibilita' a contributo dell'edificio pertinenziale rispetto a quella dell'edificio principale, esplicitando il diritto autonomo al contributo della pertinenza danneggiata dal sisma anche se funzionalmente connessa ad abitazione non danneggiata, anche negli interventi relativi ad aggregati edilizi; Considerato opportuno, al fine di favorire il reale avvio delle delocalizzazioni obbligatorie, attraverso una modifica dell'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata, incentivare l'acquisto di immobili esistenti limitando cosi' anche il conseguente consumo di nuovo suolo, consentendo l'acquisto di abitazione equivalente congiuntamente alla ricostruzione di parte dell'edificio da delocalizzare, precisando la misura del contributo concedibile; Rilevata l'esigenza, tramite una modifica dell'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata, di rendere esplicita l'interpretazione secondo cui per cui nell'ipotesi di unita' immobiliari collabenti in condominio, sia nella demolizione e ricostruzione che nella riparazione, sono escluse dal costo dell'intervento le finiture proprie delle unita' immobiliari non utilizzabili, a prescindere dalla circostanza di essere queste ricomprese nelle parti comuni; Ritenuta l'opportunita', attraverso la modifica dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata, di ampliare la dichiarazione di pieno ripristino dell'agibilita' prevedendo nella dichiarazione anche l'assenza di impedimenti al rientro delle persone nelle abitazioni; Rilevata l'esigenza, manifestata dalla Rete delle professioni tecniche, di prevedere una piu' ampia disciplina delle figure professionali coinvolte nell'intervento, ai fini della corresponsione diretta da parte degli USR dei relativi compensi professionali; Considerata l'opportunita', tramite una modifica dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata, di includere la dichiarazione sostitutiva dei professionisti concernente le spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e dei presidenti di consorzio; Considerata inoltre l'esigenza, anche sulla base di diversi quesiti pervenuti al SAS, di definire con maggiore chiarezza l'interpretazione delle nozioni di «edificio isolato e uni-bifamiliare», rettificando in tal senso la lettera e) della tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico; Ritenuto altresi' opportuno, attraverso una modifica dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», includere nel novero dei soggetti dei quali i soggetti attuatori possono avvalersi per le attivita' di supporto specialistiche, previa stipula di convenzione, anche le societa' a capitale interamente pubblico che gestiscono servizi in regime di house providing; Considerato che e' stata fortemente avvertita nella prassi l'esigenza di interpretare con chiarezza la nozione di «disposizione di maggior favore», ai fini dell'applicazione del testo unico alle domande pendenti, contenuta nell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022. A riguardo si e' ritenuto di eliminare il riferimento contenuto nel secondo comma del medesimo articolo all'emanazione di una circolare commissariale interpretativa e di enucleare direttamente nel testo dell'ordinanza, in modo piu' chiaro ed esplicito, le «disposizioni di maggior favore» contenute nel testo unico ed applicabili alle domande e ai procedimenti non ancora conclusi; Dato atto dell'urgenza di precisare, con riferimento all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, che l'obbligo dei soggetti attuatori di accedere all'incentivo del conto termico e' circoscritto ai soli interventi di demolizione e ricostruzione, in conformita' con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza n. 136 del 2023, relativamente agli interventi previsti dalle ordinanze numeri 105 e 109 del 2020; Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si e' ritenuto opportuno, nella continuita' con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia; Dato atto dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento tenutasi in data 27 aprile 2023, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; Dispone: Art. 1 Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 42 e 55 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario 1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'art. 3, comma 1, lettera i), dopo le parole «al netto del ribasso ottenuto in seguito all'individuazione dell'impresa», sono aggiunte le seguenti: «e tenuto conto delle voci non previste per le quali si fara' riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»; b) all'art. 42, comma 1, lettera a), dopo le parole «prezzi di contratto, desunti dal prezzario unico del cratere Centro Italia vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»; c) all'art. 55, comma 7, lettera b), punto vii), dopo le parole «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva per le voci non previste l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,».