Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma  738,  che  stabilisce  che  «Allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato  di  emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n. 197 del 2022, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione
normativa delle ordinanze commissariali in materia  di  ricostruzione
privata che si sono stratificate  negli  anni  determinando  notevoli
criticita', attraverso il riordino  sistematico  ed  organico  in  un
testo unico; 
  Dato atto che con un complesso lavoro che si e' svolto nell'arco di
molti mesi, con un ampio coinvolgimento della struttura commissariale
e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15  dicembre  2022  e'  stato
approvato  il  «Testo  unico  della  ricostruzione   privata»,   dopo
consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298  del
9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre  2021,
cui hanno partecipato cittadini, ordini  professionali,  associazioni
di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con
osservazioni   e   proposte   al   miglioramento   della   bozza   in
consultazione; 
  Considerato  che  il  «Testo  unico  della  ricostruzione  privata»
costituisce una sistemazione organica delle  ordinanze  commissariali
vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017,
con le innovazioni necessarie  ad  assicurare  maggiore  completezza,
chiarezza, semplicita' e stabilita' del quadro regolatorio nel tempo.
Non  sono  dunque  considerate   nel   testo   unico   le   ordinanze
commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche  tramite
procedure ad evidenza pubblica, nonche' quelle relative agli  edifici
di culto, gia' fatte oggetto  di  una  sistemazione  e  aggiornamento
coerente con le piu' recenti norme  di  semplificazione  legislativa.
Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate  sulla  base  di
un'ordinanza quadro, mantengono la  loro  autonomia  e  specificita'.
Come  rilevato  nell'ordinanza  n.  130  del  15  dicembre  2022  «le
ordinanze   commissariali    succedutesi    nel    tempo    risultano
inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessita'
ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici
differenti. E' pertanto comprensibile che nel  corso  degli  anni  si
siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla  necessita'
dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e  integrazioni,
ripetizioni di discipline procedimentali,  antinomie,  criticita'  di
comprensione in  relazione  alle  necessita'  temporali  poste  dagli
interventi  (rilevazione   dei   danni,   interventi   di   immediata
esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee)  e
all'oggetto, ossia alla tipologia  dell'intervento  (edifici  ad  uso
abitativo,  produttivo,  rurale,  collabenti,  di  proprieta'   mista
pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico,  in
aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, gia' colpiti
da precedenti eventi sismici). La complessita' del quadro regolatorio
e' stata  inoltre  ulteriormente  incrementata  dagli  interventi  di
novellazione della legge speciale Sisma, ossia del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189,  che  hanno  tracciato  mutamenti  di  rotte  e
richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico  ha  pertanto  lo
scopo di aggiornare,  chiarire  e  semplificare,  secondo  un  ordine
sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata,
innovando ove necessario»; 
  Considerato  che  il  «Testo  unico  della  ricostruzione  privata»
costituisce uno strumento di regolazione al servizio di  una  visione
dinamica delle attivita' e percio' soggetto a costanti  aggiornamenti
e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei  suggerimenti
provenienti dagli uffici speciali della ricostruzione; 
  Vista l'ordinanza n. 136 del 21 marzo 2023,  recante  «Modifiche  e
integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonche'  alle
ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e  n.  126  del  28
aprile 2022»; 
  Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa
e operativa, apportare modifiche e integrazioni agli articoli 3 e  55
del testo unico della ricostruzione  privata,  con  riferimento  alle
analisi  dei  prezzi  e  all'applicazione,  anche  alternativa,   del
prezzario unico del cratere Centro Italia e del  prezzario  regionale
di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda; 
  Rilevata l'opportunita', attraverso la modifica degli articoli  11,
13 e 14 del testo  unico  della  ricostruzione  privata,  di  rendere
maggiormente chiara l'indipendenza dell'ammissibilita'  a  contributo
dell'edificio   pertinenziale   rispetto   a   quella   dell'edificio
principale, esplicitando il  diritto  autonomo  al  contributo  della
pertinenza danneggiata dal sisma anche se funzionalmente connessa  ad
abitazione  non  danneggiata,  anche  negli  interventi  relativi  ad
aggregati edilizi; 
  Considerato opportuno, al fine di favorire  il  reale  avvio  delle
delocalizzazioni obbligatorie, attraverso una modifica  dell'art.  30
del testo unico della ricostruzione privata,  incentivare  l'acquisto
di immobili esistenti limitando cosi' anche il conseguente consumo di
nuovo  suolo,  consentendo  l'acquisto  di   abitazione   equivalente
congiuntamente  alla  ricostruzione   di   parte   dell'edificio   da
delocalizzare, precisando la misura del contributo concedibile; 
  Rilevata l'esigenza, tramite una modifica dell'art.  42  del  testo
unico   della   ricostruzione   privata,   di    rendere    esplicita
l'interpretazione  secondo  cui  per  cui  nell'ipotesi   di   unita'
immobiliari  collabenti  in  condominio,  sia  nella  demolizione   e
ricostruzione  che  nella  riparazione,  sono   escluse   dal   costo
dell'intervento le finiture  proprie  delle  unita'  immobiliari  non
utilizzabili,  a  prescindere  dalla  circostanza  di  essere  queste
ricomprese nelle parti comuni; 
  Ritenuta l'opportunita', attraverso la modifica  dell'art.  73  del
testo unico della ricostruzione privata, di ampliare la dichiarazione
di pieno ripristino dell'agibilita'  prevedendo  nella  dichiarazione
anche  l'assenza  di  impedimenti  al  rientro  delle  persone  nelle
abitazioni; 
  Rilevata  l'esigenza,  manifestata  dalla  Rete  delle  professioni
tecniche,  di  prevedere  una  piu'  ampia  disciplina  delle  figure
professionali coinvolte nell'intervento, ai fini della corresponsione
diretta da parte degli USR dei relativi compensi professionali; 
  Considerata l'opportunita', tramite una modifica dell'art. 122  del
testo  unico   della   ricostruzione   privata,   di   includere   la
dichiarazione sostitutiva dei professionisti concernente le spese per
le attivita' professionali  di  competenza  degli  amministratori  di
condominio e dei presidenti di consorzio; 
  Considerata inoltre l'esigenza, anche sulla base di diversi quesiti
pervenuti   al   SAS,   di   definire    con    maggiore    chiarezza
l'interpretazione   delle   nozioni   di    «edificio    isolato    e
uni-bifamiliare», rettificando in  tal  senso  la  lettera  e)  della
tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico; 
  Ritenuto altresi' opportuno, attraverso una  modifica  dell'art.  6
dell'ordinanza commissariale n. 110 del  21  novembre  2020,  recante
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»,  includere
nel novero dei  soggetti  dei  quali  i  soggetti  attuatori  possono
avvalersi per le attivita' di supporto specialistiche, previa stipula
di convenzione, anche le societa' a capitale interamente pubblico che
gestiscono servizi in regime di house providing; 
  Considerato  che  e'  stata  fortemente  avvertita   nella   prassi
l'esigenza di interpretare con chiarezza la nozione di  «disposizione
di maggior favore», ai fini dell'applicazione del  testo  unico  alle
domande pendenti, contenuta nell'art. 1 dell'ordinanza  commissariale
n. 131 del 30 dicembre 2022. A riguardo si e' ritenuto  di  eliminare
il riferimento contenuto nel  secondo  comma  del  medesimo  articolo
all'emanazione di una circolare  commissariale  interpretativa  e  di
enucleare direttamente nel testo dell'ordinanza, in modo piu'  chiaro
ed esplicito, le «disposizioni di maggior favore» contenute nel testo
unico ed applicabili  alle  domande  e  ai  procedimenti  non  ancora
conclusi; 
  Dato atto dell'urgenza di precisare, con  riferimento  all'art.  4,
comma 1, dell'ordinanza speciale n. 31  del  31  dicembre  2021,  che
l'obbligo dei soggetti attuatori di accedere all'incentivo del  conto
termico  e'  circoscritto  ai  soli  interventi  di   demolizione   e
ricostruzione, in conformita' con quanto previsto dall'art. 4,  comma
4,  dell'ordinanza  n.  126  del  28  aprile  2022,  come  modificato
dall'art. 12 dell'ordinanza  n.  136  del  2023,  relativamente  agli
interventi previsti dalle ordinanze numeri 105 e 109 del 2020; 
  Preso atto che, a seguito dei  confronti  svolti,  si  e'  ritenuto
opportuno, nella continuita'  con  il  lavoro  svolto,  di  apportare
parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni  del  testo
unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia; 
  Dato  atto  dell'intesa  espressa  nella  cabina  di  coordinamento
tenutasi in data 27  aprile  2023,  da  parte  dei  presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 42 e 55  del  testo  unico
          della ricostruzione privata in tema di prezzario 
 
  1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza
n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti  modifiche  e
integrazioni: 
    a) all'art. 3, comma 1, lettera i), dopo le parole «al netto  del
ribasso ottenuto in seguito  all'individuazione  dell'impresa»,  sono
aggiunte le seguenti: «e tenuto conto delle voci non previste per  le
quali si fara' riferimento  a  specifiche  analisi  dei  prezzi  come
disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010»; 
    b) all'art. 42, comma 1, lettera a), dopo le  parole  «prezzi  di
contratto, desunti dal prezzario  unico  del  cratere  Centro  Italia
vigente,» sono aggiunte le seguenti:  «ovvero,  in  alternativa,  dal
prezzario regionale di riferimento vigente,»; 
    c) all'art. 55, comma 7, lettera b), punto vii), dopo  le  parole
«ovvero, in  alternativa,  dal  prezzario  regionale  di  riferimento
vigente alla data di presentazione della domanda di cui al precedente
comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva per  le  voci  non
previste l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art.  32,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,».