Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, di seguito «legge speciale Sisma»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma  738,  che  stabilisce  che  «Allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato  di  emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n. 197 del 2022, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni dalla  legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza n.  108  del  10  ottobre  2020,
recante «Disciplina dei compensi  dei  professionisti  in  attuazione
dell'art. 34, comma 5 del d.l. n. 189/2016, come modificato dall'art.
57  del  decreto-legge  14  agosto   2020   n.   104,   e   ulteriori
disposizioni»; 
  Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione
normativa delle ordinanze commissariali in materia  di  ricostruzione
privata che si sono stratificate  negli  anni  determinando  notevoli
criticita', attraverso il riordino  sistematico  ed  organico  in  un
Testo unico; 
  Dato atto che con un complesso lavoro che si e' svolto nell'arco di
molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale
e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15  dicembre  2022  e'  stato
approvato  il  «Testo  unico  della  ricostruzione   privata»,   dopo
consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298  del
9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre  2021,
cui hanno partecipato cittadini, ordini  professionali,  associazioni
di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con
osservazioni   e   proposte   al   miglioramento   della   bozza   in
consultazione; 
  Considerato  che  il  «Testo  unico  della  ricostruzione  privata»
costituisce uno strumento di regolazione al servizio di  una  visione
dinamica delle attivita' e percio' soggetto a costanti  aggiornamenti
e modifiche, con la tecnica  della  novellazione,  sulla  base  delle
migliori esperienze  e  dei  suggerimenti  provenienti  dagli  Uffici
speciali della ricostruzione; 
  Preso atto che, a seguito dei  confronti  svolti,  si  e'  ritenuto
opportuno di apportare parziali correzioni e integrazioni  ad  alcune
disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la  chiarezza
e l'efficacia; 
  Considerata l'esigenza di disciplinare in  modo  piu'  completo  la
procedura di acquisto di immobile danneggiato dal sisma da parte  del
comune, integrando l'art. 6, comma 1,  lettera  a)  del  Testo  unico
della ricostruzione privata, che prevede che «[...]» Possono  inoltre
beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i Comuni
o gli Enti pubblici che acquisiscano la proprieta' o il diritto reale
di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  per
finalita' di pubblico  interesse,  di  natura  sociale,  abitativa  o
produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento  dei
territori colpiti dal sisma»; 
  Ritenuta  l'esigenza  di  precisare  in  modo  chiaro,   attraverso
l'integrazione dell'art.  19  del  Testo  unico  della  ricostruzione
privata,  che  gli  interventi  di  realizzazione  delle   opere   di
urbanizzazione  che  si  allacciano  alla  rete  pubblica  principale
possono essere realizzate dai  privati,  nell'ambito  del  contributo
commissariale, anche ove attraversino proprieta' pubbliche; 
  Considerata la necessita' di garantire regole certe ed omogenee nei
rapporti tra cittadini committenti  e  professionisti  incaricati  in
relazione ai tempi di esecuzione dell'incarico professionale relativo
agli interventi di ricostruzione, attraverso  una  parziale  modifica
dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020; 
  Considerato  che  l'art.  4  della  legge  speciale   Sisma,   come
modificato e integrato dall'art. 3-ter della legge 10 marzo 2023,  n.
21, prevede, ai commi 7-ter e 7-quater, «al fine di far  fronte  alle
difficolta'  finanziarie  delle   imprese   connesse   al   pagamento
dell'IVA»,  che   il   Commissario   straordinario   possa,   con   i
provvedimenti previsti dall'art. 2, comma  2,  della  legge  speciale
Sisma, individuare le modalita' e le  condizioni  dell'erogazione  di
anticipazioni dell'IVA per gli  interventi  di  ristrutturazione  dal
titolare  di  attivita'  produttive,  a  valere  sulla   contabilita'
speciale di cui al medesimo art. 4, comma 3; 
  Ritenuto opportuno, a tali fini, istituire uno specifico «Fondo per
le anticipazioni IVA» disciplinando le modalita' di erogazione  e  di
recupero  delle  anticipazioni,  tenendo   conto   delle   condizioni
economiche del soggetto beneficiario  dell'anticipazione,  anche  con
riferimento  alla  ripresa  effettiva  delle   attivita'   produttive
soggette al versamento dell'IVA; 
  Considerato  che,  nell'ambito  della  ricostruzione  pubblica,  il
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che si  applicano  alle
procedure connesse alla ricostruzione post sisma le  disposizioni  di
cui al titolo IV della Parte II del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e
che  risulta  pertanto  necessario   stabilire   quali   disposizioni
normative comprese nel titolo richiamato possano  risultare  estranee
per materia o confliggenti con  le  finalita'  di  semplificazione  e
accelerazione delle procedure della ricostruzione e, in quanto  tali,
derogabili nell'esercizio dei poteri commissariali; 
  Ritenuto altresi'  opportuno,  attraverso  l'esercizio  dei  poteri
straordinari di deroga previsti  dall'art.  11,  comma  secondo,  del
decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,   come   convertito   con
modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120, equiparare  alle
altre ordinanze speciali (O.S. n. 10 del 15 luglio 2021, O.S.  n.  11
del 15 luglio 2021, O.S. n. 12 del 15 luglio 2021, O.S. n. 17 del  15
luglio 2021, O.S. n. 18 del 15 luglio 2021, O.S. n. 19 del 15  luglio
2021, O.S. n. 20 del 15 luglio 2021, O.S. n. 23 del 13  agosto  2021,
O.S. n. 26 del 13 agosto 2021, O.S. n. 27 del  14  ottobre  2021)  la
previsione dell'affidamento di servizi sopra soglia tramite procedura
negoziata; 
  Ritenuto  infine  necessario,  per  ragioni   di   somma   urgenza,
applicare, attraverso l'esercizio dei poteri straordinari  di  deroga
previsti dall'art. 11, comma secondo,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n.  76,  come  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  12
settembre 2020, n. 120, le previsioni in materia di  accordo  quadro,
contenute nell'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021, agli  interventi
gia' previsti dalle O.S. n. 18 del 15 luglio 2021, O.S. n. 43 del  31
dicembre 2022, relative alla ricostruzione del Comune di Castelluccio
di Norcia; 
  Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di  coordinamento  del
29 maggio 2023 con le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche,  e  con  la
regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
   Disciplina delle anticipazioni dell'IVA e del relativo recupero 
 
  1. Al fine di far fronte alle difficolta' finanziarie delle imprese
connesse  al  pagamento  dell'IVA  per  le  fatture   relative   agli
interventi,  oggetto  di  contributo  per  la  ricostruzione   o   la
riparazione  degli  edifici  danneggiati  dal   sisma   e   afferenti
all'attivita' di impresa, secondo quanto previsto  dall'art.  44  del
testo unico della ricostruzione privata, approvato con  ordinanza  n.
130 del 15 dicembre 2022, e' autorizzata l'istituzione del «Fondo per
le anticipazioni IVA», a valere sulla contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  2. Il fondo di cui al comma precedente e' istituito  ai  sensi  dei
commi 7-ter e 7-quater del citato art. 4, come modificato e integrato
dal  decreto-legge  11  gennaio   2023,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, nella misura  di  35
mln di euro per l'anno 2023. 
  3. I soggetti aventi titolo al contributo  per  gli  interventi  di
riparazione e di ricostruzione degli immobili  adibiti  ad  attivita'
produttiva, ai sensi del Testo unico della ricostruzione  privata  di
cui al precedente comma 1, possono presentare all'USR  competente  la
domanda di anticipazione dell'IVA relativa al costo  dell'intervento,
unitamente alla richiesta di contributo o con separata domanda, anche
nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
  4.   L'USR   provvede   all'istruttoria   e   alla   determinazione
dell'anticipazione spettante che sara' concessa, nelle stesse forme e
modalita' previste per il rilascio del contributo, con  provvedimento
del Vicecommissario - Presidente di Regione. 
  5.  Con  l'erogazione  dell'ultimo  stato  di  avanzamento   lavori
relativo  all'intervento  edilizio  di  riparazione  o  ricostruzione
dell'edificio, l'USR provvede  al  recupero  delle  somme  anticipate
nella misura intera concessa ovvero, nei casi di  mancata  riapertura
dell'attivita' produttiva o di riapertura in misura  parziale  ovvero
di  comprovata  difficolta'  economica  documentata   attraverso   la
dichiarazione dei redditi dei cinque anni precedenti, anche in misura
ridotta attraverso la rateizzazione della restituzione  dell'importo,
entro un periodo non superiore a cinque anni,  previa  sottoscrizione
di adeguate garanzie, secondo quanto disposto dall'USR competente. 
  6. Ai fini di cui al comma precedente, il Commissario straordinario
e' autorizzato alla sottoscrizione di intese e accordi  con  istituti
di credito ed enti pubblici di garanzia finalizzati  all'acquisizione
dei crediti IVA maturati  in  relazione  agli  acquisti  e  ai  costi
dell'intervento chiesti a rimborso. 
  7. Con decreto commissariale  sono  disciplinate  le  modalita'  di
trasferimento agli USR delle relative risorse previste dal «Fondo per
le anticipazioni IVA» nonche' le procedure di  recupero  delle  somme
anticipate.