Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito «legge speciale Sisma»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista, in particolare, l'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5 del d.l. n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni»; Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticita', attraverso il riordino sistematico ed organico in un Testo unico; Dato atto che con un complesso lavoro che si e' svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e' stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione; Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attivita' e percio' soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, con la tecnica della novellazione, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione; Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si e' ritenuto opportuno di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia; Considerata l'esigenza di disciplinare in modo piu' completo la procedura di acquisto di immobile danneggiato dal sisma da parte del comune, integrando l'art. 6, comma 1, lettera a) del Testo unico della ricostruzione privata, che prevede che «[...]» Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i Comuni o gli Enti pubblici che acquisiscano la proprieta' o il diritto reale di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per finalita' di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma»; Ritenuta l'esigenza di precisare in modo chiaro, attraverso l'integrazione dell'art. 19 del Testo unico della ricostruzione privata, che gli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione che si allacciano alla rete pubblica principale possono essere realizzate dai privati, nell'ambito del contributo commissariale, anche ove attraversino proprieta' pubbliche; Considerata la necessita' di garantire regole certe ed omogenee nei rapporti tra cittadini committenti e professionisti incaricati in relazione ai tempi di esecuzione dell'incarico professionale relativo agli interventi di ricostruzione, attraverso una parziale modifica dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020; Considerato che l'art. 4 della legge speciale Sisma, come modificato e integrato dall'art. 3-ter della legge 10 marzo 2023, n. 21, prevede, ai commi 7-ter e 7-quater, «al fine di far fronte alle difficolta' finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA», che il Commissario straordinario possa, con i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, individuare le modalita' e le condizioni dell'erogazione di anticipazioni dell'IVA per gli interventi di ristrutturazione dal titolare di attivita' produttive, a valere sulla contabilita' speciale di cui al medesimo art. 4, comma 3; Ritenuto opportuno, a tali fini, istituire uno specifico «Fondo per le anticipazioni IVA» disciplinando le modalita' di erogazione e di recupero delle anticipazioni, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto beneficiario dell'anticipazione, anche con riferimento alla ripresa effettiva delle attivita' produttive soggette al versamento dell'IVA; Considerato che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che si applicano alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma le disposizioni di cui al titolo IV della Parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e che risulta pertanto necessario stabilire quali disposizioni normative comprese nel titolo richiamato possano risultare estranee per materia o confliggenti con le finalita' di semplificazione e accelerazione delle procedure della ricostruzione e, in quanto tali, derogabili nell'esercizio dei poteri commissariali; Ritenuto altresi' opportuno, attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti dall'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120, equiparare alle altre ordinanze speciali (O.S. n. 10 del 15 luglio 2021, O.S. n. 11 del 15 luglio 2021, O.S. n. 12 del 15 luglio 2021, O.S. n. 17 del 15 luglio 2021, O.S. n. 18 del 15 luglio 2021, O.S. n. 19 del 15 luglio 2021, O.S. n. 20 del 15 luglio 2021, O.S. n. 23 del 13 agosto 2021, O.S. n. 26 del 13 agosto 2021, O.S. n. 27 del 14 ottobre 2021) la previsione dell'affidamento di servizi sopra soglia tramite procedura negoziata; Ritenuto infine necessario, per ragioni di somma urgenza, applicare, attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti dall'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120, le previsioni in materia di accordo quadro, contenute nell'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021, agli interventi gia' previsti dalle O.S. n. 18 del 15 luglio 2021, O.S. n. 43 del 31 dicembre 2022, relative alla ricostruzione del Comune di Castelluccio di Norcia; Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e con la regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023; Dispone: Art. 1 Disciplina delle anticipazioni dell'IVA e del relativo recupero 1. Al fine di far fronte alle difficolta' finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attivita' di impresa, secondo quanto previsto dall'art. 44 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, e' autorizzata l'istituzione del «Fondo per le anticipazioni IVA», a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. Il fondo di cui al comma precedente e' istituito ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater del citato art. 4, come modificato e integrato dal decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, nella misura di 35 mln di euro per l'anno 2023. 3. I soggetti aventi titolo al contributo per gli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili adibiti ad attivita' produttiva, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata di cui al precedente comma 1, possono presentare all'USR competente la domanda di anticipazione dell'IVA relativa al costo dell'intervento, unitamente alla richiesta di contributo o con separata domanda, anche nel corso dell'esecuzione dei lavori. 4. L'USR provvede all'istruttoria e alla determinazione dell'anticipazione spettante che sara' concessa, nelle stesse forme e modalita' previste per il rilascio del contributo, con provvedimento del Vicecommissario - Presidente di Regione. 5. Con l'erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, l'USR provvede al recupero delle somme anticipate nella misura intera concessa ovvero, nei casi di mancata riapertura dell'attivita' produttiva o di riapertura in misura parziale ovvero di comprovata difficolta' economica documentata attraverso la dichiarazione dei redditi dei cinque anni precedenti, anche in misura ridotta attraverso la rateizzazione della restituzione dell'importo, entro un periodo non superiore a cinque anni, previa sottoscrizione di adeguate garanzie, secondo quanto disposto dall'USR competente. 6. Ai fini di cui al comma precedente, il Commissario straordinario e' autorizzato alla sottoscrizione di intese e accordi con istituti di credito ed enti pubblici di garanzia finalizzati all'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti e ai costi dell'intervento chiesti a rimborso. 7. Con decreto commissariale sono disciplinate le modalita' di trasferimento agli USR delle relative risorse previste dal «Fondo per le anticipazioni IVA» nonche' le procedure di recupero delle somme anticipate.