IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge n. 34 del 2020»); Visto l'art. 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022») e, in particolare, il comma 1, che ha modificato l'art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; Visto il comma 3 del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 176 del 2022, con il quale e' stata prevista la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1 dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023, ed e' stato stabilito che il contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante: «Disposizioni per il recupero dei contributi non spettanti»; Visto l'art. 9, comma 5, del predetto decreto-legge n. 176 del 2022, relativo alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 3 dello stesso articolo; Ritenuta, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziate per l'erogazione del contributo, la necessita' di individuare specifici criteri di selezione dei possibili beneficiari del medesimo; Ritenuto, al fine di consentire l'erogazione del contributo nell'anno 2023, di limitare detta erogazione in relazione alle spese sostenute fino al 31 ottobre 2023; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022 (di seguito denominato «il contributo»). 2. Il contributo di cui al presente decreto e' un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario. 3. Il contributo e' erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.