IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in  materia  di  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto  l'art.  119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge  n.
34 del 2020»); 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante:
«Misure urgenti di sostegno  nel  settore  energetico  e  di  finanza
pubblica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  gennaio
2023, n. 6 (di seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022») e,
in particolare, il comma 1, che ha modificato l'art. 119, commi 8-bis
e 8-bis.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 9 del  citato  decreto-legge  n.
176 del 2022, con il quale e' stata prevista la corresponsione di  un
contributo in favore dei soggetti che  si  trovano  nelle  condizioni
reddituali di cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1 dell'art.  119  del
decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui  al  suddetto
comma 8-bis, primo e terzo periodo, entro un limite di  spesa  di  20
milioni di euro per  l'anno  2023,  ed  e'  stato  stabilito  che  il
contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate  secondo  criteri  e
modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 25, comma  12,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,
recante: «Disposizioni per il recupero dei contributi non spettanti»; 
  Visto l'art. 9, comma 5, del  predetto  decreto-legge  n.  176  del
2022, relativo alla copertura finanziaria del contributo  di  cui  al
comma 3 dello stesso articolo; 
  Ritenuta, in considerazione dell'ammontare delle risorse  stanziate
per  l'erogazione  del  contributo,  la  necessita'  di   individuare
specifici  criteri  di  selezione  dei  possibili   beneficiari   del
medesimo; 
  Ritenuto,  al  fine  di  consentire  l'erogazione  del   contributo
nell'anno 2023, di limitare detta erogazione in relazione alle  spese
sostenute fino al 31 ottobre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  i  criteri  e  le  modalita'   per
l'erogazione del  contributo  previsto  dall'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  176  del   2022   (di   seguito   denominato   «il
contributo»). 
  2. Il contributo di cui al presente  decreto  e'  un  contributo  a
fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario. 
  3. Il contributo e' erogato entro il limite  complessivo  di  spesa
autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.