IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  recante  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al  mondo  del  lavoro»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n.
48 del 2023, che prevede le modalita' di richiesta ed erogazione  del
beneficio; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
48 del 2023, secondo  il  quale  il  percorso  di  attivazione  viene
attuato per mezzo della piattaforma di cui all'art. 5; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del
2023, secondo il quale i servizi sociali effettuano  una  valutazione
multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata  alla
sottoscrizione di un patto per l'inclusione; 
  Visto in particolare l'art. 5, del citato decreto-legge n.  48  del
2023, il quale ai commi 1 e 2 dispone  che  e'  istituito  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo
per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del  2023  secondo
il quale, con uno o piu' decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, l'INPS, l'Agenzia nazionale politiche  attive  del  lavoro
(di seguito, ANPAL), di concerto con il Ministro della giustizia, con
il  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata  e'  predisposto  un  piano  tecnico   di   attivazione   e
interoperabilita'  delle  piattaforme  e  sono   individuati   misure
appropriate  e  specifiche  a  tutela  degli   interessati,   nonche'
modalita'  di  accesso  selettivo  alle  informazioni  necessarie   e
adeguati tempi di conservazione dei dati.  Con  il  medesimo  decreto
sono stabilite le  modalita'  con  le  quali,  attraverso  specifiche
convenzioni,   societa'   pubbliche,   ovvero   a   controllo   o   a
partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo  per
la ricerca di personale.»; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 48 del 2023,  che  fissa
gli  obblighi  dei  componenti  i   nuclei   familiari,   beneficiari
dell'assegno di inclusione; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023 che  disciplina  le
responsabilita' per violazioni delle regole previste dal Capo  I  del
decreto; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023,  che  istituisce,
dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e  il  lavoro  e
prevede che i beneficiari della misura sono convocati dai servizi per
il  lavoro  competenti  per  la  stipula  del   patto   di   servizio
personalizzato; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo
del  Sistema  informativo  unitario  dei   servizi   sociali,   anche
denominato SIUSS; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato  dall'art.  6,
del citato decreto-legge n. 4 del 2019, e in particolare  l'art.  13,
commi 1 e 2, che disciplinano il Sistema informativo  unitario  delle
politiche del lavoro (SIU); 
  Considerato che la piattaforma digitale dovra' disporre di  servizi
e strumenti  messi  a  disposizione  da  ANPAL  per  l'attivazione  e
gestione del patto di servizio personalizzato da parte dei centri per
l'impiego e dei servizi per il lavoro e in particolare di un  sistema
per  la   gestione   dei   flussi   dati   amministrativi   e   della
condizionalita'; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
2 settembre 2019 istitutivo, presso il Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del   sistema   informativo   del   reddito   di
cittadinanza,  nel  cui  ambito  operano  due  piattaforme   digitali
dedicate al reddito di  cittadinanza,  una  presso  l'ANPAL,  per  il
coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  per  il  coordinamento  dei
comuni, in forma singola o associata; 
  Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro  in
data 4 agosto 2023; 
  Sentito il Garante per la protezione di dati personali  in  data  3
agosto 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro della  giustizia,  del  Ministro
dell'istruzione e del merito, del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Sentito l'INPS; 
  Preso atto che, nella seduta  del  7  agosto  2023,  non  e'  stata
raggiunta l'intesa della Conferenza unificata; 
  Ritenuto  urgente  dare  seguito  al   provvedimento,   stante   la
necessita' di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art.  5,
comma 3, del decreto-legge 4 maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  luglio  2023,  n.  85,  in  vista,  tra
l'altro, dell'istituzione, a far data  dal  1°  settembre  2023,  del
Supporto per la formazione e il lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a)  «ADI»:  l'assegno  di  inclusione,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48; 
    b) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura
di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione  a  progetti  di
formazione, di qualificazione e  riqualificazione  professionale,  di
orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive  del
lavoro comunque denominate di cui all'art.  12  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48; 
    c) «SIISL»: il Sistema informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa,  istituito  presso  il  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4
maggio 2023,  n.  48,  realizzato,  in  qualita'  di  ente  vigilato,
dall'INPS nel cui ambito opera la piattaforma  digitale  dedicata  ai
beneficiari dell'assegno di inclusione e SFL e  fruibile  tramite  il
portale INPS che ne garantisce la funzionalita'; 
    d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi  sociali,
di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
    e) «SIU»: il Sistema informativo  unitario  delle  politiche  del
lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150; 
    f) «GePI»: la piattaforma di gestione  dei  patti  di  inclusione
sociale, per consentire l'attivazione e  la  gestione  dei  patti  di
inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni; 
    g) «SIU per i  beneficiari  ADI  e  SFL»:  la  piattaforma  ANPAL
nell'ambito del SIU identificata dalle componenti utili a  consentire
la stipula e la gestione  dei  patti  di  servizio  e  supportare  la
realizzazione   di   percorsi   personalizzati   di   accompagnamento
all'inserimento lavorativo e di interventi di politica attiva  per  i
beneficiari ADI e SFL; 
    h)  «Piattaforma  di  attivazione  per  l'inclusione  sociale   e
lavorativa»: la  piattaforma  digitale  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa per la presa in carico e la ricerca  attiva,  implementata
attraverso il sistema  di  cooperazione  applicativa  con  i  sistemi
informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'art. 5, commi
2 e 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n.  48,  cui  sono  tenuti  a
registrarsi i beneficiari di ADI e SFL; 
    i) «ANPR»:  l'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente,
registro  anagrafico   centrale   istituito   presso   il   Ministero
dell'interno; 
    l) «Anagrafe  nazionale  degli  studenti»:  l'Anagrafe  nazionale
degli studenti istituita, per il primo e secondo ciclo di istruzione,
dall'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76; 
    m) «Anagrafe  nazionale  degli  studenti,  dei  diplomati  e  dei
laureati degli istituti tecnici superiori e delle  istituzioni  della
formazione superiore»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita,
per  il  ciclo  terziario  di   istruzione,   dall'art.   1-bis   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; 
    n) «Anagrafe  tributaria»:  la  banca  dati  per  la  raccolta  e
l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni  e  alle  denunce
presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria,  nonche'  di
ogni altro dato o notizia che possono comunque assumere rilevanza  ai
fini  tributari,  istituita  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; 
    o) «Ambiti territoriali»: articolazione del territorio regionale,
disciplinata dall'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre
2000, n. 328; 
    p) «Agenzie regionali  o  enti  regionali  per  la  gestione  dei
servizi per  l'impiego»:  enti  strumentali  della  regione  o  della
provincia autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la
gestione dei servizi per l'impiego; 
    q) «Servizi per il lavoro»: i centri  per  l'impiego  nonche'  le
agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4 del decreto  legislativo  10
settembre  2003,  n.  276,   e   gli   altri   soggetti   autorizzati
all'attivita' di intermediazione ai sensi dell'art.  12  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
    r) «Centri per l'impiego»: uffici territoriali  delle  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano, costituiti ai sensi  dell'art.
18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
    s) «Istituti di patronato»: organismi pubblici,  autorizzati  dal
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  che  esercitano
funzioni  di  assistenza  e  tutela  a  favore  dei  lavoratori,  dei
pensionati e di tutti  i  cittadini  presenti  sul  territorio  dello
Stato,  mirate  al  conseguimento   di   prestazioni   previdenziali,
sanitarie e di carattere socioassistenziale, disciplinati dalla legge
30 marzo 2001, n. 152; 
    t) «SAP»: la scheda anagrafico  e  professionale  dell'utente  in
carico al centro per l'impiego; 
    u) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato  come
definito all'art. 20 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
150; 
    v) «Patto per l'inclusione»: il patto  per  l'inclusione  sociale
sottoscritto dai beneficiari  dell'assegno  di  inclusione  ai  sensi
dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48; 
    z) «Patto di attivazione digitale»:  il  patto  sottoscritto  dai
beneficiari dell'assegno di inclusione dai beneficiari  del  supporto
per la formazione ed il lavoro, ai sensi rispettivamente dell'art.  4
e 12, del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  nelle  modalita'
definite con il decreto di cui all'art. 4, comma 7; 
    aa) «ISEE»: l'indicatore della situazione  economica  equivalente
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159; 
    bb) «DSU»: La dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013; 
    cc) «Progetti utili alla collettivita'»: i progetti a titolarita'
dei comuni, utili alla collettivita', in ambito  culturale,  sociale,
artistico,  ambientale,  formativo  e  di  tutela  dei  beni  comuni,
definiti ai sensi dell'art.  6,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48.