IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio  2023,  n.  85,  recante  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», e,
in particolare, l'art. 12 che istituisce, dal 1° settembre  2023,  il
Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura  di  attivazione
al lavoro, mediante la partecipazione a progetti  di  formazione,  di
qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento,  di
accompagnamento al lavoro e di politiche attive del  lavoro  comunque
denominate rivolta  ai  componenti  dei  nuclei  familiari,  di  eta'
compresa tra i 18 e i 59 anni, che versano in determinate  condizioni
economiche e non  hanno  i  requisiti  per  accedere  all'assegno  di
inclusione, o che fanno parte di nuclei familiari che accedono a tale
assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di  equivalenza
e non sono obbligati  alle  attivita'  individuate  nel  progetto  di
inclusione sociale e lavorativa; 
  Visto l'art. 12, commi 11 e 13 del citato  decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, secondo cui «Con uno dei  decreti  di  cui  all'art.  4,
comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro
e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari  dell'assegno  di
inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni  attivabili  al  lavoro,
sono individuate  le  misure  per  il  coinvolgimento,  nei  percorsi
formativi e di attivazione lavorativa, dei  soggetti  accreditati  ai
servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione  e  le
modalita' di monitoraggio della misura, anche con  il  coinvolgimento
dell'ANPAL e dell'Anpal  Servizi  S.p.A.,  nell'ambito  di  programmi
operativi nazionali finanziati con  il  Fondo  sociale  europeo  plus
nella programmazione  2021-2027»  e  «Con  uno  dei  decreti  di  cui
all'art. 4, comma 7, sono definite le modalita' di trasmissione delle
liste di disponibilita' dei beneficiari dell'assegno  di  inclusione,
del Supporto per la formazione e il lavoro, della  nuova  prestazione
di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di  eventuali  altre
forme di sussidio o di misure per l'inclusione  attiva  alle  agenzie
per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10  settembre
2003,  n.  276,  ai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   delle
attivita' di  intermediazione  ai  sensi  dell'art.  6  del  medesimo
decreto legislativo e ai  soggetti  accreditati  ai  servizi  per  il
lavoro ai sensi dell'art. 12 del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo»; 
  Visto l'art. 4, comma 7 del citato decreto-legge 4 maggio 2023,  n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  85,
che prevede che con uno o piu' decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali e l'Agenzia nazionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  sono
definite le modalita' di richiesta della  misura,  di  sottoscrizione
del patto di attivazione digitale, del  patto  di  inclusione  e  del
patto  di  servizio   personalizzato,   nonche'   le   attivita'   di
segretariato sociale, gli  strumenti  operativi  per  la  valutazione
multidimensionale  e  di  definizione  e  di  adesione  al   progetto
personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5  e
le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14  febbraio  2003,  n.  30»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263, concernente:  «Regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'art. 64, comma 4 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.  1,  comma  3
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,   recante
«Istituzione e disciplina del servizio  civile  universale,  a  norma
dell'art.  8  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni  per  l'adozione
delle  linee  guida  per  l'interoperativita'  degli  enti   pubblici
titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 31  agosto  2021,  n.
1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie  previste  per
l'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze  semestrali  di  rendicontazione,  ed  in  particolare   gli
interventi di investimento e di riforma di titolarita' del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  di  cui  alla  missione  M5  -
componente C1, relativi specificamente al «Programma di  garanzia  di
occupabilita' dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 14 dicembre 2021, recante «Adozione  del  Piano  nazionale  nuove
competenze»; 
  Ritenuto di dover definire,  in  fase  di  prima  applicazione,  le
modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del  patto  di
attivazione digitale, del patto di servizio  personalizzato,  nonche'
le  misure  per  il  coinvolgimento,  nei  percorsi  formativi  e  di
attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai  servizi  per  il
lavoro e alla formazione, la loro remunerazione  e  le  modalita'  di
monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e  di
Anpal Servizi  SpA,  nell'ambito  di  programmi  operativi  nazionali
finanziati con il Fondo sociale  europeo  plus  nella  programmazione
2021-2027; 
  Sentito il Garante per la protezione di dati personali  in  data  3
agosto 2023; 
  Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro  in
data 4 agosto 2023; 
  Preso atto che, nella seduta  del  7  agosto  2023,  non  e'  stata
raggiunta l'intesa della Conferenza unificata; 
  Ritenuto  urgente  dare  seguito  al   provvedimento,   stante   la
necessita' di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art.  4,
comma 7, e dell'art. 12 del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  85,  in
vista dell'istituzione,  a  far  data  dal  1°  settembre  2023,  del
Supporto per la formazione e il lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Supporto per la formazione e il lavoro 
 
  1. Al fine di favorire l'attivazione nel  mondo  del  lavoro  delle
persone  a  rischio  di  esclusione  sociale  e  lavorativa,  dal  1°
settembre 2023, e' istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85, il Supporto per la formazione  e  il  lavoro,  di
seguito SFL, quale misura  di  attivazione  al  lavoro,  mediante  la
partecipazione  a  progetti  di  formazione,  di   qualificazione   e
riqualificazione professionale, di orientamento,  di  accompagnamento
al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. 
  2. Nelle misure del SFL rientrano, ai sensi dell'art. 12,  comma  1
del decreto-legge n. 48 del 2023 il servizio civile universale di cui
al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e i  progetti  utili  alla
collettivita'  definiti  dall'art.  6,   comma   5-bis   del   citato
decreto-legge. 
  3. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio del SFL, il presente
decreto definisce le modalita' di attuazione del decreto-legge n.  48
del 2023, relativamente a: 
    a)  l'art.  4,  comma  7,  con  riferimento  alle  modalita'   di
richiesta, attivazione e funzionamento della misura; 
    b) l'art. 12, comma  11,  con  riferimento  alle  misure  per  il
coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per  il  lavoro  e
alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio
e valutazione del SFL; 
    c) l'art.  12,  comma  13,  con  riferimento  alle  modalita'  di
trasmissione  delle  liste  di  disponibilita'  dei  beneficiari  del
Supporto per la formazione e il lavoro alle agenzie per il lavoro  di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ai
soggetti   autorizzati   allo   svolgimento   delle   attivita'    di
intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo
e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art.
12 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n.  150,  nonche'  alle
relative modalita' di utilizzo.