IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», e, in particolare, l'art. 12 che istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolta ai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra i 18 e i 59 anni, che versano in determinate condizioni economiche e non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei familiari che accedono a tale assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attivita' individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa; Visto l'art. 12, commi 11 e 13 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo cui «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027» e «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, sono definite le modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari dell'assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo»; Visto l'art. 4, comma 7 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021, n. 1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare gli interventi di investimento e di riforma di titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1, relativi specificamente al «Programma di garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, recante «Adozione del Piano nazionale nuove competenze»; Ritenuto di dover definire, in fase di prima applicazione, le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di servizio personalizzato, nonche' le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi SpA, nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027; Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 3 agosto 2023; Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 4 agosto 2023; Preso atto che, nella seduta del 7 agosto 2023, non e' stata raggiunta l'intesa della Conferenza unificata; Ritenuto urgente dare seguito al provvedimento, stante la necessita' di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in vista dell'istituzione, a far data dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro; Decreta: Art. 1 Supporto per la formazione e il lavoro 1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal 1° settembre 2023, e' istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Supporto per la formazione e il lavoro, di seguito SFL, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. 2. Nelle misure del SFL rientrano, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e i progetti utili alla collettivita' definiti dall'art. 6, comma 5-bis del citato decreto-legge. 3. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio del SFL, il presente decreto definisce le modalita' di attuazione del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente a: a) l'art. 4, comma 7, con riferimento alle modalita' di richiesta, attivazione e funzionamento della misura; b) l'art. 12, comma 11, con riferimento alle misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio e valutazione del SFL; c) l'art. 12, comma 13, con riferimento alle modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonche' alle relative modalita' di utilizzo.