IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della  Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che
«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
animali»; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da
compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica
ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali di affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; 
  Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i
proprietari dei cani»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h),  i)
e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  6  agosto   2013,
concernente la «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del  6  settembre  2013,  n.  209,  come   prorogata   dall'ordinanza
ministeriale 28 agosto  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante:
«Proroga, con  modifica,  dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  6
agosto  2013  concernente   la   tutela   dell'incolumita'   pubblica
dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata
dall'ordinanza ministeriale 8 agosto 2022, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2022, n. 212; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on.  Marcello
Gemmato  e'  stato  nominato  Sottosegretario  di  Stato  presso   il
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n.  5  con  il  quale,
all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita  la  delega  alla
trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale; 
  Considerato che permane  la  necessita'  di  adottare  disposizioni
cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica,  a  causa  del
verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di
incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non  corretta
gestione degli animali da parte dei proprietari; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione
del rischio  di  aggressione  da  parte  dei  cani  basato  non  solo
sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori
di cani, ma anche sulla formazione degli  stessi  per  migliorare  la
loro capacita' di gestione degli animali; 
  Considerata la necessita' di diffondere  in  maniera  capillare  su
tutto il territorio nazionale la cultura  del  possesso  responsabile
degli animali mediante percorsi  formativi  su  base  volontaria,  ai
sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da  ultimo,  con
l'ordinanza 8 agosto 2022 e' prorogato di  dodici  mesi  a  decorrere
dalla data del 2 settembre 2023. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 agosto 2023 
 
                                 Il Sottosegretario di Stato: Gemmato 

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2302