IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche  e  integrazioni,  in
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»  corredato  delle  relative  note,  in   attuazione   delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante Regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  Resilience  Facility»  (di
seguito il regolamento RRF); 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto l'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che prevede, al fine di  supportare  le  attivita'  di  gestione,  di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next Generation EU, che il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»; 
  Visto decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6  agosto
2021; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» ed in  particolare  l'art.  26,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori»; 
  Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che  istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con  una  dotazione  di
1.500 milioni di euro per l'anno 2022,  1.700  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026; 
  Visto l'art. 34, comma 1 del decreto-legge 9 agosto  del  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, ai sensi del quale «Il fondo di cui al comma 7  e'  incrementato
di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per  l'anno  2026  e  235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  quanto  a  900
milioni agli interventi del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere
di cui all'art. 3, comma 2 del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  8  maggio  2020,  n.  31,
secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi   del   comma   7-bis   e
relativamente alle procedure di affidamento  di  lavori  delle  opere
avviate successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione  deve  essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le  eventuali  risorse  eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi  di  cui  al  secondo  periodo,
rimangono nella disponibilita' del fondo  per  essere  utilizzate  ai
sensi dei commi 7 e seguenti.»; 
  Visti il decreto del Ragioniere generale dello Stato n.  52  del  2
marzo 2023 e il decreto del Ragioniere generale dello  Stato  del  28
marzo 2023 con i quali si e' provveduto  all'assegnazione  definitiva
delle  risorse  del  fondo,  annualita'  2022,  rispettivamente   per
complessivi euro 5.492.725.460,30 per interventi a valere sul PNRR  e
euro 573.234.049,18 per interventi relativi ad altri ambiti; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art.  1,
commi dal 369 al 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per  l'avvio
di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di
opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 
  Visto, in particolare, il comma 369 del succitato art. 1, ai  sensi
del quale «per fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023,
dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16,  terzo  periodo,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e in  relazione  alle  procedure  di  affidamento
delle opere pubbliche avviate dal 1°  gennaio  2023  al  31  dicembre
2023, anche tramite  accordi  quadro  ovvero  affidate  a  contraente
generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere  indifferibili,
di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  e'
incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni  di
euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di  3.000
milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno
2027.  Le  risorse  del  fondo  sono  trasferite,  nei  limiti  degli
stanziamenti annuali  di  bilancio,  nell'apposita  contabilita'  del
fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183, gia' istituita ai sensi  del  citato  decreto-legge  n.  50  del
2022»; 
  Tenuto conto che ai commi 500 e 501  del  succitato  art.  1  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, si prevede la riduzione per l'importo
complessivo di 400 milioni di euro della  dotazione  del  «Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui  all'art.
3, comma 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del  13  marzo
2023,  n.  124,  con  il  quale  relativamente  alla   procedura   di
preassegnazione del primo semestre 2023,  sono  stati  approvati  gli
elenchi degli interventi degli enti locali finanziati con le  risorse
previste dal PNRR e dal PNC rispettivamente per euro 800.892.538,77 e
per euro 14.783.638,62; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del  19
maggio 2023, con il quale relativamente alla procedura ordinaria  del
primo  semestre  2023,  sono  stati  approvati  gli   elenchi   degli
interventi finanziati con le risorse previste  dal  PNRR  e  l'elenco
degli interventi ricompresi in altri ambiti, rispettivamente  pari  a
euro 1.594.965.930,05 ed euro 720.254.060,99; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 159 del  26
maggio  2023,  con  il  quale  in  attuazione  dell'art.  8-bis   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' stato approvato l'elenco  degli
interventi relativi ad opere finanziate con le risorse  previste  dal
PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro per
complessivi euro 179.646.936,40; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 175 dell'11
luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio  2023,  n.
172, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 370  della  legge
29  dicembre  2022,  n.  197,   relativamente   alla   procedura   di
preassegnazione del secondo semestre 2023, sono stati  approvati  gli
elenchi degli interventi degli enti locali finanziati con le  risorse
previste dal PNRR e dal PNC rispettivamente per euro 214.991.271,43 e
per euro 2.825.666,55; 
  Considerato  che,  ai  sensi   dell'art.   8-bis,   comma   5   del
decreto-legge n. 13 del 24  febbraio  2023,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale il 21  aprile  2023,  n.  94,  al  fine  del  completamento
dell'intervento relativo  all'armamento  della  tratta  Montedonzelli
Piscinola della linea 1 della metropolitana di Napoli, e' autorizzata
la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere
indifferibili e che,  pertanto,  l'attuale  dotazione  del  fondo  e'
complessivamente pari a euro 8.804.480.447,71; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 che, al  fine
dell'istituzione del Fondo per la ricostruzione del territorio  delle
Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  colpito  dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023,  apporta  una
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26,  comma  7,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 500  milioni
di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno  2024  e  200
milioni di euro per l'anno 2025, cosi' per complessivi  1.000.000.000
euro; 
  Considerato che in sede di conversione del decreto-legge 22  giugno
2023,  n.  75,  recante   «Disposizioni   urgenti   in   materia   di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni,  di  agricoltura,  di
sport, di lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per l'anno 2025» (AS  829,  approvato  definitivamente,  in
corso di pubblicazione), e'  stato  inserito  un  nuovo  comma  4-bis
all'art. 43, ai sensi del quale agli oneri recati dalla  disposizione
si provvede «quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno  2023,  a  24,6
milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di  euro  per  l'anno
2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione del Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili,  di  cui
all'art. 26, comma  7  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»; 
  Visto il comma 375 del menzionato art. 1  che  disciplina  l'ordine
prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle
opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo  2023,
n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377 della  legge  n.
197 del 2022, e' disciplinata la procedura ordinaria  per  l'accesso,
su base semestrale, al fondo per l'anno 2023 e, in  particolare,  gli
articoli 6, 7 e 8 con i  quali  sono  determinate  le  modalita',  il
contenuto e il termine di presentazione delle domande di  accesso  al
fondo,  le  procedure  di  verifica  delle  domande  da  parte  delle
amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi di investimento  nonche'  di  presentazione  delle
istanze; 
  Visto l'art. 4 del sopracitato decreto del  10  febbraio  2023,  il
quale reca l'indicazione dei requisiti per l'accesso alle risorse del
Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e, in particolare,  delle
modalita' di  determinazione  del  fabbisogno  finanziario  emergente
«netto» derivante esclusivamente dall'aggiornamento dei  prezzari  ai
sensi dei commi 371 e 379 del citato art. 1 della legge  29  dicembre
2022, n. 197; 
  Visto l'art. 9 del menzionato decreto  del  10  febbraio  2023,  ai
sensi del  quale  e'  disciplinata  la  procedura  di  riscontro  dei
requisiti di accesso al fondo con riferimento alle istanze presentate
dalle amministrazioni da  parte  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, in esito alla quale con decreto del  Ragioniere
generale dello Stato si provvede, entro trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 1, alla  determinazione
della  graduatoria  semestrale  degli   interventi,   tenendo   conto
dell'ordine di priorita' indicato all'art. 5 del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 1, comma 375, lettera d-bis) della legge  di  bilancio
n. 197 del 2022, con cui viene disciplinata, limitatamente al secondo
semestre, la procedura di «riallineamento» degli interventi che hanno
avuto accesso al fondo  ma  con  riferimento  ai  quali  non  risulta
perfezionata l'assegnazione delle risorse relativamente all'anno 2022
e al primo semestre 2023; 
  Tenuto conto che con nota  del  Ragioniere  generale  dello  Stato,
prot.  n.  171610  del  12  giugno  2023,  sono  state  fornite  alle
amministrazioni statali titolari degli interventi  indicazioni  circa
le  modalita'  operative  di   accesso   alla   cd.   procedura   «di
riallineamento» di cui al richiamato comma 4-bis dell'art. 18; 
  Vista la nota prot. n. 16626 del 30 maggio 2023 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a seguito della quale  un  intervento
del Comune di Nocera Superiore, identificato dal CUP H48I21002270001,
e'  stato  ricompreso  tra  quelli  ammessi  al  fondo  mediante   la
menzionata procedura di riallineamento; 
  Tenuto conto della sentenza del  TAR  n.  10989/23  riguardante  la
mancata ammissione al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per
l'anno  2022  dell'intervento  del  Comune   di   Nocera   Superiore,
identificato dal CUP H48I21002270001; 
  Viste le istanze di  accesso  al  Fondo  per  l'avvio  delle  opere
indifferibili relative al secondo semestre  2023,  che  ricomprendono
anche  gli  interventi  ammessi  alla  procedura  di  riallineamento,
presentate dalle amministrazioni statali istanti, con  riguardo  agli
interventi dalle stesse finanziati  o  rientranti  nei  programmi  di
investimento dei quali risultano titolari, sulla base  delle  domande
delle  stazioni  appaltanti  presentate  in  modalita'  ordinaria   e
validate dalle medesime  amministrazioni  a  seguito  della  positiva
verifica del contenuto; 
  Tenuto conto che in esito al supplemento di istruttoria avviato con
le amministrazioni istanti, sono pervenute le seguenti  note  formali
giunte dalle amministrazioni statali istanti, con  le  quali  vengono
fornite indicazioni circa gli incrementi del  fabbisogno  finanziario
emergente superiori alla soglia del 50%, e nello  specifico  la  nota
prot. n. 38837 del 31 luglio 2023 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, Dipartimento della protezione civile  unita'  organizzativa
PNRR; la nota prot. n. 11394-P del 3 agosto 2023 della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport; la nota  prot.  n.
112760 del 3 agosto 2023 del Ministero dell'interno; la nota prot. n.
2674 del 4 agosto 2023 del Ministero della Salute, le note  prot.  n.
2379 e prot. n. 4656 del 4 agosto 2023  e  la  nota  prot.  n.  23904
dell'8  agosto  2023  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, la nota prot. n. 104008 del 4 agosto  2023  del  Ministero
dell'istruzione e del merito; la nota prot. n. 38414-P del 27  luglio
2023  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   Commissario
straordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto  2016,  le  note
prot. n. 23200, prot. n. 24271, prot. n. 20367, prot. n. 20368 del  2
agosto 2023 e prot. n. 23751 del 27 luglio 2023 del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; la nota prot. n. 28420 del  2  agosto
2023; la nota prot. n. 4609 del 3 agosto  2023  del  Ministero  delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili; 
  Tenuto conto, pertanto, che il totale delle istanze validate  dalle
amministrazioni ammonta a complessivi euro 1.525.034.053,56; 
  Vista, inoltre, la lettera e) del predetto comma 375, art. 1, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi della  quale,  limitatamente
al  secondo  semestre,  possono  accedere  al  Fondo  gli  interventi
integralmente finanziati con risorse  statali  la  cui  realizzazione
deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026; 
  Tenuto conto  delle  interlocuzioni  che  si  sono  svolte  con  le
stazioni appaltanti e con le amministrazioni finanziatrici, in  esito
alle quali risultano ammissibili solo gli interventi per i quali  sia
stato accertato il rispetto dei requisiti previsti dal predetto comma
375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche',  ai  fini
del monitoraggio, ai sensi del decreto legislativo n. 229  del  2011,
come indicato nelle note prot. n. 20371 del 2 agosto 2023,  prot.  n.
20546 del 3 agosto 2023, prot. n. 23604 del 6 agosto 2023 e prot.  n.
4673 del 7 agosto 2023, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, la nota prot. n. 407723 del 3 agosto  2023  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Tenuto conto che, al fine del perfezionamento  della  procedura  di
assegnazione delle risorse del fondo si e' ritenuto di ammettere, con
riserva, tre interventi del Comune di Monterotondo  identificati  dai
CUP   I91D17000050002,   I91D17000060002   e   I91D17000040002,   due
interventi  del   Comune   di   Campobasso   identificati   dai   CUP
D32I16000300001 e D33B18000180001  e  un  intervento  del  comune  di
Accadia, identificato dal CUP B25F21000950001, relativamente ai quali
si e' ritenuto necessario svolgere un supplemento di istruttoria  con
le amministrazioni interessate, al fine di  riscontrare  il  possesso
dei requisiti di cui alla succitato art. 1,  comma  375,  lettera  e)
della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
  Tenuto conto che sette interventi, rispettivamente  del  Comune  di
Cividate   al   Piano   identificato   dal    CUP    D85I21000040006,
dell'amministrazione provinciale di Vibo  Valentia  identificato  dal
CUP E18E18000100001,  del  Comune  di  Napoli  identificato  dal  CUP
B41E04000210001,  del  Comune  di  Treviglio  identificati  dai   CUP
B75E21001580002, B74E20003780002 e B74E22000250006  e  dell'Autorita'
di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale  identificato  dal
CUP B71J19000120001, anche a seguito di interlocuzioni intercorse con
gli  stessi  enti  nonche'  con   le   amministrazioni   statali   di
riferimento, sono risultati manchevoli dei requisiti di cui  all'art.
1, comma 375, lettera e) della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  e
pertanto non risultano ammissibili; 
  Tenuto conto che le  risorse  costituenti  la  dotazione  del  gia'
menzionato  fondo,  a  seguito  della  chiusura  della  procedura  di
presentazione delle  istanze  di  accesso,  risultano  sufficienti  a
soddisfare la totalita' del fabbisogno finanziario e  che,  pertanto,
non  risulta  necessario  provvedere  alla  determinazione   di   una
graduatoria degli interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Approvazione degli allegati 
                    e assegnazione delle risorse 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 369  della  legge  29  dicembre
2022, n.  197,  sono  approvati  gli  allegati  1,  2,  3  e  4,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto,  che  contengono
l'elenco degli interventi, di seguito individuati: 
    a) allegato 1: interventi finanziati con le risorse previste  dal
PNRR e degli interventi ricompresi in  altri  ambiti,  oggetto  delle
domande  di  accesso,  i  cui  dati   sono   stati   validati   dalle
amministrazioni   statali   istanti,   per   i   quali   si   procede
all'assegnazione delle risorse del  fondo  per  l'avvio  delle  opere
indifferibili, per complessivi  euro  1.445.428.758,42  di  cui  euro
924.084.474,14  per  interventi   a   valere   sul   PNRR   ed   euro
521.344.284,28 per interventi relativi ad altri ambiti; 
    b)  allegato   2:   interventi   oggetto   della   procedura   di
«riallineamento», in modalita' semplificata ed ordinaria, per i quali
e' stato riscontrato l'avvenuto avvio delle procedure di  affidamento
e per i quali si procede all'assegnazione  definitiva  delle  risorse
del fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per complessivi euro
112.467.351,76 di cui euro 38.277.994,31 per interventi a valere  sul
PNRR ed euro 74.189.357,45 per interventi relativi ad altri ambiti; 
    c) allegato 3: interventi per quali e' stata presentata richiesta
di accesso al fondo ai sensi della lettera e),  comma  375,  art.  1,
legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i quali e' stata fornita da parte
dell'amministrazione finanziatrice, con  nota  formale,  attestazione
riguardante il rispetto dei requisiti previsti a  normativa  vigente,
per complessivi euro 77.954.675,57; 
    d) allegato 4: interventi di cui alla lettera e), comma 375, art.
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammessi con riserva  ai  fini
dell'attestazione  di  cui  al  comma   2,   per   complessivi   euro
4.888.066,19. 
  2. Con riferimento agli interventi di cui al predetto  allegato  4,
le amministrazioni responsabili, entro e non oltre  il  15  settembre
2023, devono  attestare  il  rispetto  dei  requisiti  previsti  alla
lettera e) del comma 375, art. 1, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197,  nonche'  gli  elementi  alla  base  della  determinazione   del
fabbisogno emergente derivante  dall'applicazione  dei  prezzari,  ai
sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 10 febbraio 2023. 
  Nel caso in cui i requisiti di cui alla succitata  lettera  e)  non
risultino attestati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato,
da emanarsi entro il 30 settembre 2023, si provvede a  dichiarare  la
mancata conferma dell'assegnazione. 
  3. Ai fini ricognitivi, e' approvato l'allegato 5, che  costituisce
parte integrante del  presente  decreto,  che  riporta  il  riepilogo
informativo dei  totali  complessivi  di  contributi,  suddivisi  per
ambiti di intervento e per amministrazione istante.