IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la
direttiva 2009/22/CE;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 di attuazione
della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la
direttiva 2009/22/CE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
«Codice del consumo»;
Visto l'art. 140-quater del codice del consumo che prevede, al
comma 1, che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 dello stesso codice, gli organismi
pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394 che facciano richiesta di essere
legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti
nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE)
2020/1828, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative
previste dall'art. 140-ter, comma 2, primo periodo, del codice del
consumo innanzi al giudice italiano;
Visto l'art. 140-quater, comma 2, del codice del consumo, in forza
del quale gli enti previsti dall'art. 140-quinquies, compresi quelli
che rappresentano consumatori di piu' di uno Stato membro, sono
legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'art.
140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri;
Visto l'art. 140-quinquies, comma 1, del codice del consumo che
istituisce una sezione speciale, nell'elenco di cui all'art. 137
dello stesso Codice, nella quale sono iscritti gli enti e le
associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre
azioni rappresentative transfrontaliere;
Visto l'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo che
stabilisce i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale di cui
al comma 1 dello stesso articolo;
Visto l'art. 140-quinquies, comma 3, del codice del consumo
relativo alla legittimazione degli organismi pubblici indipendenti
nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017
all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere;
Visto l'art. 140-quinquies, comma 4, del codice del consumo, che
prevede che siano stabilite con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy le modalita' per mezzo delle quali rendere pubblica
la sezione speciale di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonche'
le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e
della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli
enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti previsti al comma
2 del medesimo articolo;
Visto l'art. 140-sexies, comma 1, del codice del consumo in forza
del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica
alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire
le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere e rende
pubblico tale elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui
indirizzo internet e' reso noto alla Commissione europea, a cui
vengono altresi' comunicate le modifiche intervenute successivamente;
Visto l'art. 140-sexies, comma 2, del codice del consumo, secondo
il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica
almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla
sezione speciale prevista dall'art. 140-quinquies, comma 1, dello
stesso Codice, dei requisiti di cui all'art. 140-quinquies, comma 2,
del medesimo Codice e dispone la cancellazione dell'ente che non
risulti in possesso di uno o piu' di tali requisiti, secondo le
modalita' stabilite con decreto ministeriale;
Visto l'art. 140-sexies, comma 3, del codice del consumo in forza
del quale, se uno Stato membro dell'Unione europea o la Commissione
europea solleva riserve in ordine al possesso da parte di un ente
legittimato all'esperimento di azioni rappresentative
transfrontaliere dei requisiti previsti dall'art. 140-quinquies,
commi 1 e 2, dello stesso codice, il Ministero delle imprese e del
made in Italy ne verifica la sussistenza e dispone la cancellazione
dalla sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137 del codice del
consumo dell'ente che non risulti in possesso di uno o piu' di tali
requisiti;
Visto l'art. 140-undecies del codice del consumo, relativo alle
informazioni sulle azioni rappresentative;
Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli
46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il
«Codice del terzo settore»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2012, n. 260, recante «Regolamento recante norme per l'iscrizione
nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 137, comma 2,
del codice del consumo»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa
promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies del codice del
consumo, innanzi al giudice italiano da un'associazione dei
consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'art. 137
del medesimo codice ovvero da organismi pubblici indipendenti
nazionali;
b) Azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione
rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato I della
direttiva (UE) 2020/1828, in un altro Stato membro da un ente
legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies del codice del
consumo, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati
membri;
c) Ente legittimato: gli enti disciplinati dall'art. 140-quater
del codice del consumo, nonche' gli enti iscritti nell'elenco
elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art.
5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;
d) Direzione generale: Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
e) Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy;
f) Sezione speciale: la sezione istituita nell'elenco di cui
all'art. 137 del codice del consumo ai sensi dell'art. 140-quinquies,
comma 1, dello stesso codice;
g) Organismo pubblico indipendente: organismi pubblici
indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2017.