IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la direttiva (UE) 2020/1828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni  rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che  abroga  la
direttiva 2009/22/CE; 
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023,  n.  28  di  attuazione
della  direttiva  (UE)  2020/1828  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che  abroga  la
direttiva 2009/22/CE; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
«Codice del consumo»; 
  Visto l'art. 140-quater del codice  del  consumo  che  prevede,  al
comma 1, che le associazioni dei consumatori e degli utenti  inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 dello stesso  codice,  gli  organismi
pubblici indipendenti nazionali di cui all'art.  3,  numero  6),  del
regolamento  (UE)  2017/2394  che  facciano   richiesta   di   essere
legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e  iscritti
nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo  5,  paragrafo  1,  comma  2,  della   direttiva   (UE)
2020/1828, sono legittimati  a  proporre  le  azioni  rappresentative
previste dall'art. 140-ter, comma 2, primo periodo,  del  codice  del
consumo innanzi al giudice italiano; 
  Visto l'art. 140-quater, comma 2, del codice del consumo, in  forza
del quale gli enti previsti dall'art. 140-quinquies, compresi  quelli
che rappresentano consumatori di  piu'  di  uno  Stato  membro,  sono
legittimati a proporre le azioni rappresentative  previste  dall'art.
140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri; 
  Visto l'art. 140-quinquies, comma 1, del  codice  del  consumo  che
istituisce una sezione speciale,  nell'elenco  di  cui  all'art.  137
dello stesso  Codice,  nella  quale  sono  iscritti  gli  enti  e  le
associazioni dei consumatori e degli utenti  legittimati  a  proporre
azioni rappresentative transfrontaliere; 
  Visto l'art. 140-quinquies, comma 2, del  codice  del  consumo  che
stabilisce i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale di cui
al comma 1 dello stesso articolo; 
  Visto  l'art.  140-quinquies,  comma  3,  del  codice  del  consumo
relativo alla legittimazione degli  organismi  pubblici  indipendenti
nazionali  di  cui  all'art.  3,  numero  6),  del  regolamento  (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017
all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere; 
  Visto l'art. 140-quinquies, comma 4, del codice  del  consumo,  che
prevede che siano stabilite con decreto del Ministro delle imprese  e
del made in Italy le modalita' per mezzo delle quali rendere pubblica
la sezione speciale di cui al comma 1 dello stesso articolo,  nonche'
le procedure per la presentazione della  richiesta  di  iscrizione  e
della documentazione idonea ad attestare il possesso,  in  capo  agli
enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti previsti al comma
2 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 140-sexies, comma 1, del codice del consumo  in  forza
del quale il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy  comunica
alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad  esperire
le  azioni  rappresentative  nazionali  e  transfrontaliere  e  rende
pubblico tale elenco tramite il proprio sito  istituzionale,  il  cui
indirizzo internet e' reso  noto  alla  Commissione  europea,  a  cui
vengono altresi' comunicate le modifiche intervenute successivamente; 
  Visto l'art. 140-sexies, comma 2, del codice del  consumo,  secondo
il quale il Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  verifica
almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui  alla
sezione speciale prevista dall'art.  140-quinquies,  comma  1,  dello
stesso Codice, dei requisiti di cui all'art. 140-quinquies, comma  2,
del medesimo Codice e dispone  la  cancellazione  dell'ente  che  non
risulti in possesso di uno o  piu'  di  tali  requisiti,  secondo  le
modalita' stabilite con decreto ministeriale; 
  Visto l'art. 140-sexies, comma 3, del codice del consumo  in  forza
del quale, se uno Stato membro dell'Unione europea o  la  Commissione
europea solleva riserve in ordine al possesso da  parte  di  un  ente
legittimato     all'esperimento     di     azioni     rappresentative
transfrontaliere  dei  requisiti  previsti  dall'art.  140-quinquies,
commi 1 e 2, dello stesso codice, il Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy ne verifica la sussistenza e dispone  la  cancellazione
dalla sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137 del codice del
consumo dell'ente che non risulti in possesso di uno o piu'  di  tali
requisiti; 
  Visto l'art. 140-undecies del codice  del  consumo,  relativo  alle
informazioni sulle azioni rappresentative; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione  tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in  particolare  gli  articoli
46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  recante  il
«Codice del terzo settore»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21  dicembre
2012, n. 260, recante «Regolamento  recante  norme  per  l'iscrizione
nell'elenco  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli   utenti
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 137, comma  2,
del codice del consumo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) Azione rappresentativa  nazionale:  un'azione  rappresentativa
promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies del codice del
consumo,  innanzi  al  giudice  italiano   da   un'associazione   dei
consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui  all'art.  137
del  medesimo  codice  ovvero  da  organismi  pubblici   indipendenti
nazionali; 
    b)    Azione    rappresentativa    transfrontaliera:    un'azione
rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato  I  della
direttiva (UE) 2020/1828,  in  un  altro  Stato  membro  da  un  ente
legittimato ai  sensi  dell'articolo  140-quinquies  del  codice  del
consumo, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi  Stati
membri; 
    c) Ente legittimato: gli enti disciplinati  dall'art.  140-quater
del  codice  del  consumo,  nonche'  gli  enti  iscritti  nell'elenco
elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai  sensi  dell'art.
5,  paragrafo  1,  comma  2,  della  direttiva  (UE)  2020/1828   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020; 
    d) Direzione generale: Direzione  generale  per  il  mercato,  la
concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica; 
    e) Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    f) Sezione speciale: la  sezione  istituita  nell'elenco  di  cui
all'art. 137 del codice del consumo ai sensi dell'art. 140-quinquies,
comma 1, dello stesso codice; 
    g)   Organismo   pubblico   indipendente:   organismi    pubblici
indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del  regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2017.