IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE; Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice del consumo»; Visto l'art. 140-quater del codice del consumo che prevede, al comma 1, che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 dello stesso codice, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'art. 140-ter, comma 2, primo periodo, del codice del consumo innanzi al giudice italiano; Visto l'art. 140-quater, comma 2, del codice del consumo, in forza del quale gli enti previsti dall'art. 140-quinquies, compresi quelli che rappresentano consumatori di piu' di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'art. 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri; Visto l'art. 140-quinquies, comma 1, del codice del consumo che istituisce una sezione speciale, nell'elenco di cui all'art. 137 dello stesso Codice, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere; Visto l'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo che stabilisce i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 dello stesso articolo; Visto l'art. 140-quinquies, comma 3, del codice del consumo relativo alla legittimazione degli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere; Visto l'art. 140-quinquies, comma 4, del codice del consumo, che prevede che siano stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy le modalita' per mezzo delle quali rendere pubblica la sezione speciale di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonche' le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti previsti al comma 2 del medesimo articolo; Visto l'art. 140-sexies, comma 1, del codice del consumo in forza del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere e rende pubblico tale elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet e' reso noto alla Commissione europea, a cui vengono altresi' comunicate le modifiche intervenute successivamente; Visto l'art. 140-sexies, comma 2, del codice del consumo, secondo il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista dall'art. 140-quinquies, comma 1, dello stesso Codice, dei requisiti di cui all'art. 140-quinquies, comma 2, del medesimo Codice e dispone la cancellazione dell'ente che non risulti in possesso di uno o piu' di tali requisiti, secondo le modalita' stabilite con decreto ministeriale; Visto l'art. 140-sexies, comma 3, del codice del consumo in forza del quale, se uno Stato membro dell'Unione europea o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere dei requisiti previsti dall'art. 140-quinquies, commi 1 e 2, dello stesso codice, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza e dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo dell'ente che non risulti in possesso di uno o piu' di tali requisiti; Visto l'art. 140-undecies del codice del consumo, relativo alle informazioni sulle azioni rappresentative; Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il «Codice del terzo settore»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260, recante «Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 137, comma 2, del codice del consumo»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies del codice del consumo, innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'art. 137 del medesimo codice ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali; b) Azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828, in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies del codice del consumo, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri; c) Ente legittimato: gli enti disciplinati dall'art. 140-quater del codice del consumo, nonche' gli enti iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020; d) Direzione generale: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica; e) Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy; f) Sezione speciale: la sezione istituita nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo ai sensi dell'art. 140-quinquies, comma 1, dello stesso codice; g) Organismo pubblico indipendente: organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017.