IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante
«Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello
Stato»;
Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilita' e
finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' ed incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla
Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022
dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con
il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli
articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche'
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far
data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all' ing. Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a tenore del quale la Conferenza unificata
promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e
Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse
comune;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 1 del 2018, con il quale al fine dello svolgimento
delle attivita' di cui al precedente art. 2, gli eventi emergenziali
di protezione civile si distinguono in tre tipologie, e si
definiscono di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che, per loro
natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di piu' enti
o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento
e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa;
Visto, in particolare, l'art. 45 del citato decreto legislativo n.
1 del 2018, con il quale e' istituito il «Fondo regionale di
protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, la cui finalita' e' contribuire al
potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli
enti locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare
esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma
1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;
Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.
186 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
283 del 3 dicembre 2022) convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 27 gennaio 2023, n. 9, con il quale il
Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2022,
nella misura di euro 10 milioni;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.
3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8
del 11 gennaio 2023) convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 10 marzo 2023, n. 21, con il quale il
Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10
milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
luglio 2022, recante «Criteri di riparto e modalita' di trasferimento
delle risorse del Fondo regionale di protezione civile» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 3
ottobre 2022);
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, che prevede che
la Conferenza unificata trasmetta al Dipartimento della protezione
civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni,
redatto sulla base dei criteri di cui al comma 1 del medesimo art. 1;
Vista la nota prot. n. 1785/C13PC del 23 marzo 2023 del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, concernente
l'approvazione della tabella di riparto del Fondo regionale di
protezione civile per le annualita' 2022 e 2023, che tiene conto
delle modifiche apportate dalla Conferenza medesima ai criteri
fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 13 luglio 2022;
Vista la nota del Dipartimento per gli affari regionali n. 8507 del
29 marzo 2023, con la quale la suddetta tabella di riparto e' stata
diramata al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni,
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'Unione delle
province d'Italia - UPI e all'Associazione nazionale comuni
italiani - ANCI, con la contestuale convocazione di una riunione
tecnica per il 12 aprile 2023;
Vista la nota prot. n. 18578 del 13 aprile 2023, con la quale il
Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla citata
nota prot. n. 1785/C13PC del 23 marzo 2023 del Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'esito della
riunione tecnica tenutasi il 12 aprile 2023, ha richiesto,
l'inserimento del provvedimento in oggetto, all'ordine del giorno
della prima seduta utile della Conferenza medesima;
Visto l'accordo tra le regioni, del 19 aprile 2023, rep. n. 53,
sancito nella seduta di Conferenza unificata del 19 aprile 2023, sul
piano generale di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo
regionale per la protezione civile ai sensi dell'art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante
«Criteri di riparto e modalita' di trasferimento delle risorse del
Fondo regionale di protezione civile»;
Decreta:
Art. 1
Riparto delle risorse dell'annualita' 2022 e 2023
1. Per le finalita' di cui all'art. 45 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» le
risorse finanziarie, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 3
dicembre 2022, n. 186 annualita' 2022 e dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, annualita' 2023 pari a
complessivi euro 20.000.000,00, sono ripartite tra le regioni, nei
limiti indicati nella tabella allegata al presente decreto che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.