IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il regio decreto  del  18  novembre  1923,  n.  2440  recante
«Disposizioni sul patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello
Stato»; 
  Visto  il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827  recante
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»; 
  Vista la legge del 23  agosto  1988,  n.  400  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge del 3 aprile 1997, n.  94  recante  «Modifiche  alla
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello  Stato  in
materia di bilancio»; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge del 31 dicembre  2009,  n.  196  di  contabilita'  e
finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8  aprile  2013,  n.  39  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' ed  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1,  commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile»; 
  Visto il decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  28  aprile  2021,  recante  «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione  civile»,  registrato  alla
Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data  7  dicembre  2022
dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119,  con
il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi  degli
articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nonche'
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della  fattispecie  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; 
  Rilevato che con il sopra richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all' ing. Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita'  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 29  dicembre  2022,  n.  197  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, a  tenore  del  quale  la  Conferenza  unificata
promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni  e
Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in particolare,  l'art.  7,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, con il quale  al  fine  dello  svolgimento
delle attivita' di cui al precedente art. 2, gli eventi  emergenziali
di  protezione  civile  si  distinguono  in  tre  tipologie,   e   si
definiscono di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che,  per  loro
natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di piu'  enti
o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con  mezzi  e  poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di
tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento
e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; 
  Visto, in particolare, l'art. 45 del citato decreto legislativo  n.
1 del 2018,  con  il  quale  e'  istituito  il  «Fondo  regionale  di
protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  la  cui  finalita'  e'  contribuire  al
potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e  degli
enti locali e  concorrere  agli  interventi  diretti  a  fronteggiare
esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7,  comma
1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 dicembre 2022,  n.
186 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
283 del 3 dicembre 2022)  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 27 gennaio 2023, n. 9, con  il  quale  il
Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  finanziato,  per  l'anno  2022,
nella misura di euro 10 milioni; 
  Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023,  n.
3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8
del  11  gennaio  2023)  convertito  in  legge,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 10 marzo 2023, n. 21,  con  il  quale  il
Fondo regionale di protezione civile di cui all'art.  45  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2023, nella misura di  euro  10
milioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
luglio 2022, recante «Criteri di riparto e modalita' di trasferimento
delle risorse del Fondo regionale di protezione  civile»  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  231  del  3
ottobre 2022); 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, che prevede che
la Conferenza unificata trasmetta al  Dipartimento  della  protezione
civile il Piano generale di riparto delle  risorse  tra  le  regioni,
redatto sulla base dei criteri di cui al comma 1 del medesimo art. 1; 
  Vista la nota prot. n. 1785/C13PC del 23 marzo 2023 del  Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, concernente
l'approvazione della  tabella  di  riparto  del  Fondo  regionale  di
protezione civile per le annualita' 2022  e  2023,  che  tiene  conto
delle  modifiche  apportate  dalla  Conferenza  medesima  ai  criteri
fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 13 luglio 2022; 
  Vista la nota del Dipartimento per gli affari regionali n. 8507 del
29 marzo 2023, con la quale la suddetta tabella di riparto  e'  stata
diramata al Ministero dell'economia e delle  finanze,  alle  regioni,
alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  all'Unione  delle
province  d'Italia  -  UPI  e   all'Associazione   nazionale   comuni
italiani - ANCI, con la  contestuale  convocazione  di  una  riunione
tecnica per il 12 aprile 2023; 
  Vista la nota prot. n. 18578 del 13 aprile 2023, con  la  quale  il
Dipartimento della protezione civile,  con  riferimento  alla  citata
nota prot. n. 1785/C13PC del  23  marzo  2023  del  Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome,  all'esito  della
riunione  tecnica  tenutasi  il  12  aprile   2023,   ha   richiesto,
l'inserimento del provvedimento in  oggetto,  all'ordine  del  giorno
della prima seduta utile della Conferenza medesima; 
  Visto l'accordo tra le regioni, del 19 aprile  2023,  rep.  n.  53,
sancito nella seduta di Conferenza unificata del 19 aprile 2023,  sul
piano generale di riparto tra le  regioni  delle  risorse  del  Fondo
regionale per la protezione civile ai sensi dell'art. 1  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  13  luglio  2022,  recante
«Criteri di riparto e modalita' di trasferimento  delle  risorse  del
Fondo regionale di protezione civile»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Riparto delle risorse dell'annualita' 2022 e 2023 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 45 del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1,  recante  «Codice  della  protezione  civile»  le
risorse finanziarie, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge  3
dicembre 2022, n. 186 annualita' 2022 e dell'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,  annualita'  2023  pari   a
complessivi euro 20.000.000,00, sono ripartite tra  le  regioni,  nei
limiti indicati nella tabella allegata al  presente  decreto  che  ne
costituisce parte integrante e sostanziale.