IL DIRETTORE 
               dell'ufficio amministrazione e bilancio 
 
  Vista la legge del 23  agosto  1988,  n.  400  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri»  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  28  aprile  2021,  recante  «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione  civile»,  registrato  alla
Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data  7  dicembre  2022
dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119,  con
il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi  degli
articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nonche'
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della  fattispecie  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; 
  Rilevato che con il sopra richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio  Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita'  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in data 21 luglio 2022 - visto e  annotato  il
12 agosto 2022, al n. 2802/2022 dall'Ufficio del bilancio  e  per  il
riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - registrato alla Corte dei  conti  il  13
settembre 2022 al n. 2309, con  il  quale  e'  stato  conferito  alla
dott.ssa Manuela Messina l'incarico dirigenziale di livello  generale
di coordinatore dell'Ufficio VI  -  amministrazione  e  bilancio  del
dipartimento; 
  Visto il decreto n. 337 del 9 febbraio 2023 visto e annotato il  14
febbraio 2023, al n. 656/2023  dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il
riscontro di regolarita' amministrativo  contabile  della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  con  il  quale  alla  dott.ssa  Manuela
Messina, direttore dell'Ufficio VI amministrazione e  bilancio,  sono
state  delegate  funzioni  specifiche   da   parte   del   Capo   del
Dipartimento; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo del  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8  aprile  2013,  n.  39  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' ed  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1,  commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il regio decreto  del  18  novembre  1923,  n.  2440  recante
«Disposizioni sul patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello
Stato»; 
  Visto  il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827  recante
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»; 
  Vista la legge del 3 aprile 1997, n.  94  recante  «Modifiche  alla
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello  Stato  in
materia di bilancio»; 
  Vista la legge del 31 dicembre  2009,  n.  196  di  contabilita'  e
finanza pubblica; 
  Vista la legge 29  dicembre  2022,  n.  197  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e,  in  particolare,
l'art. 11, con il quale viene istituito il «Fondo per la  prevenzione
del rischio sismico»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha previsto la soppressione  delle  erogazioni  di  contributi  a
carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  143  del  17  giugno  2021)
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Vista la relazione tecnica alla legge n. 145 del 2018 - sezione  II
recante i rifinanziamenti previsti ai sensi dell'art.  23,  comma  3,
lettera b) della legge n. 196 del 2009 nella medesima  legge  n.  145
del  2018  ed  in  particolare  la  terza   riga   che   prevede   il
rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico  per
50.000.000 di euro a decorrere dal 2019; 
  Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» con la quale il Fondo  per  la
prevenzione del rischio sismico, al fine di potenziare le  azioni  di
prevenzione strutturale, su edifici  e  infrastrutture  di  interesse
strategico per le finalita' di protezione civile, e non  strutturale,
per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite
per l'emergenza,  e'  stato  rifinanziato  per  complessivi  duecento
milioni di euro per il periodo 2024-2029; 
  Visto in particolare il  decreto  di  ripartizione  in  capitoli  -
tabella 2, piano gestionale del bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 del Ministero
dell'economia e  delle  finanze -  bilancio  per  capitoli  2022  che
prevede  per  il   Fondo   di   prevenzione   del   rischio   sismico
l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualita' 2022; 
  Visto in particolare  il  decreto  di  ripartizione  in  capitoli -
tabella 2, piano gestionale del bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  bilancio  per  capitoli  2023  che
prevede  per  il   Fondo   di   prevenzione   del   rischio   sismico
l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualita' 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  24
marzo  2023,  n.  978  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del  12  aprile  2023),  che  ha  disciplinato  i
contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico  per
le  annualita'  2022  e  2023,  previsti  dal  citato  art.  11   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  rifinanziato  dalla  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e, in particolare,  l'art.  1,  comma  3,  che
rimanda l'individuazione di aspetti di maggior dettaglio  concernenti
le procedure, la modulistica e gli  strumenti  informatici  necessari
alla gestione locale e complessiva delle azioni previste nella citata
ordinanza, all'adozione di appositi decreti del Capo del Dipartimento
della protezione civile; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
4 maggio 2023, n. 1147, visto e annotato il  12  giugno  2023  al  n.
1730, dalla Corte dei conti e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  162  del  13  luglio  2023),  recante
«Ripartizione relativa all'annualita' 2022 e 2023 dei contributi  per
gli interventi  di  prevenzione  del  rischio  sismico,  disciplinati
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  24
marzo  2023,  n.  978,  adottata  in  attuazione  dell'art.  11   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  rifinanziato  dalla  legge  30
dicembre 2018, n. 145»; 
  Vista in particolare la tabella n. 1, di cui al  decreto  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile  4  maggio  2023,  n.  1147,
recante «Ripartizione del fondo tra le Regioni per le annualita' 2022
e 2023»; 
  Ravvisata la necessita' di procedere  all'erogazione  alle  Regioni
dei fondi disponibili  per  le  annualita'  2022-2023  ai  sensi  del
predetto art. 11 del decreto-legge n. 39/2009; 
  Considerato che sono stati assolti  gli  obblighi  di  pubblicita',
sulla rete internet, nei modi e nelle forme previste dall'art. 26 del
decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33; 
  Ritenuto di dover erogare per  le  annualita'  2022-2023  la  somma
complessiva di euro 97.511.198,93, che gravera' sul cap. 703 iscritto
nell'ambito del centro di responsabilita' n. 13  «Protezione  civile»
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'esercizio   finanziario   2023,   che   presenta   la    necessaria
disponibilita'; 
 
                              Decreta: 
 
  La liquidazione e il pagamento, della  somma  complessiva  di  euro
97.511.198,93
(novantasettemilionicinquecentoundicimilacentonovantotto/93) a favore
delle  regioni  assegnatarie  di  cui  al  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 1147 del 4 maggio  2023,
secondo la tabella di ripartizione che costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento. 
  I mandati di pagamento  graveranno  sul  cap.  703  del  centro  di
responsabilita' n. 13 della «Protezione civile» del bilancio autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   per   l'esercizio
finanziario 2023. 
  I relativi ordinativi, tranne  quello  della  Regione  Abruzzo  che
sara' trasferito  sul  c/c  nazionale  IT19Q0538703601000003619283BIC
intestato all'Agenzia regionale di protezione civile, come comunicato
dal responsabile ufficio rischio sismico, con mail del 6 luglio 2023,
saranno resi esigibili mediante accreditamento sui  rispettivi  conti
di tesoreria intestati alle regioni stesse. 
 
    Roma, 7 agosto 2023 
 
                                   Il direttore dell'ufficio: Messina