IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco  -  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13 sopra citato - come modificato dal decreto  29
marzo 2012, n. 53, del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione  dell'art.  17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la nota prot. n. STDG P 102063 del 9 agosto 2023, con cui  il
sostituto del direttore generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, ai  sensi
dell'art. 10, comma 4 del decreto ministeriale del 20 settembre 2004,
n. 245, ha conferito delega al dott. Alessandro Milonis, dirigente di
seconda   fascia    dell'AIFA,    a    sostituirla    temporaneamente
nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria
assenza o impedimento; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali, approvato in sede di riunione tecnica ad hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare,  limitazioni
alla fornitura di medicinali da parte dei  distributori  all'ingrosso
verso  operatori  in  altri  Stati  membri,  purche'   queste   siano
giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle
persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Vista la determina AIFA n. 332/2023 del  9  agosto  2023,  recante:
«Elenco  dei  medicinali  che  non  possono  essere  sottratti   alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  189  del  14
agosto 2023; 
  Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente sul  proprio  portale
l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i  quali,
in   considerazione   dell'interruzione   della   commercializzazione
comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul  mercato
italiano e del rilievo  dell'uso  in  terapia,  viene  rilasciata  al
titolare  A.I.C.  o   alle   strutture   sanitarie   l'autorizzazione
all'importazione per analogo autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Visto lo stato di carenza  del  medicinale  «Glucagen»  (A.I.C.  n.
027489018) comunicato dal titolare A.I.C. Novo Nordisk A/S (prot.  n.
75041 del 9 giugno 2023) che ha comportato l'implementazione  di  una
distribuzione contingentata del medicinale; 
  Considerate la segnalazione ricevuta dal rappresentante  unico  sul
territorio nazionale Novo Nordisk S.p.a. con nota prot. n. 103211 del
17 agosto 2023 relativa a  possibili  fenomeni  di  esportazione  del
medicinale «Glucagen» (A.I.C. n. 027489018),  e  le  evidenze  di  un
rilevante flusso di esportazione del medicinale registrato  nel  mese
di giugno, confermato dai dati relativi ai flussi  di  movimentazione
forniti dal Ministero della salute; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  saluta
pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 332/2023 del
9 agosto 2023, istitutiva della misura del  blocco  temporaneo  delle
esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s),  del  decreto
legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali  assoggettati  al
blocco temporaneo delle esportazioni il medicinale «Glucagen» (A.I.C.
027489018); 
  Informato il Ministero della salute in data 23 agosto 2023; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del titolare  A.I.C.,  del  medicinale  GLUCAGEN
(A.I.C. n. 027489018). 
  2. A tal fine il medicinale «Glucagen»  (A.I.C.  n.  027489018)  e'
inserito  nell'elenco  allegato  alla  presente  determina   che   ne
costituisce parte integrante.