IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 12, commi 10, 13 e 14, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del
Paese», relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza  e  dei
registri nel settore sanitario,  come  modificato  dall'art.  21  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  12  maggio
2017, n. 109, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza  e
dei registri di mortalita', di tumori e di altre patologie», adottato
in attuazione dell'art. 12, comma 11, del decreto-legge  n.  179  del
2012, e in particolare l'art. 6; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, lettere g), i) e j); 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati  personali»,  che  all'art.
2-sexies: 
    a) comma 1, prevede che i trattamenti delle categorie particolari
di dati personali di cui all'art. 9,  paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) 2016/679, necessari per motivi di interesse  pubblico  rilevante
ai sensi del paragrafo 2, lettera g),  del  medesimo  articolo,  sono
ammessi  qualora  siano  previsti  dal  diritto  dell'Unione  europea
ovvero, nell'ordinamento interno,  da  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento ovvero da atti amministrativi generali, che  specifichino
i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni  eseguibili
e il motivo  di  interesse  pubblico  rilevante,  nonche'  le  misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti  fondamentali  e  gli
interessi dell'interessato; 
    b) comma 2, stabilisce che  si  considera  rilevante  l'interesse
pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti  che  svolgono
compiti di interesse pubblico o connessi  all'esercizio  di  pubblici
poteri, tra le altre, nelle materie di cui alle lettere u), v) e  cc)
del comma medesimo; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge  22  marzo  2019,  n.  29,  recante  «Istituzione  e
disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi
di  sorveglianza  e  del  referto  epidemiologico  per  il  controllo
sanitario della popolazione»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  12  dicembre  2007,  n.
277, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18  marzo  2008,  n.  66,
recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 20,  commi  2  e  3,  e
dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196», volto a disciplinare i trattamenti dei dati  sensibili
e giudiziari effettuati dal Ministero della salute; 
  Vista l'intesa 10 febbraio 2011, ai sensi  dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  Bolzano,  riguardante  il  «Documento
tecnico di indirizzo per ridurre il carico di  malattia  del  cancro»
per  gli  anni  2011-2013  (Rep.  Atti  n.  21/CSR),  che  stabilisce
l'impegno  a  costituire  gruppi  di  lavoro   misti,   composti   da
rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni, al fine di
definire un documento di linee-guida per l'implementazione delle reti
oncologiche, un documento di indirizzo dell'uso delle  risorse  e  un
documento metodologico health technology assessment; 
  Vista l'intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per  la
salute per gli anni  2014  -  2016,  (Rep.  Atti  n.  82/CSR)  e,  in
particolare, l'art.  17,  comma  2,  relativo  ai  network  regionali
dell'Osservatorio  nazionale  screening,  Evidence-based  prevention,
Associazione italiana registri tumori; 
  Vista l'intesa del 30 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le  regioni  e  le
Province autonome di  Trento  e  Bolzano  concernente  il  «Documento
tecnico di  indirizzo  per  ridurre  il  burden  del  cancro  -  Anni
2014-2016» (Rep. Atti n. 144/CSR); 
  Rilevato che l'intesa del 13  novembre  2014  tra  il  Governo,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente  il
Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 (Rep.  Atti
n. 156/CSR), riconosce l'importanza fondamentale della genesi e della
fruizione della conoscenza e, pertanto, riconosce la rilevanza  della
messa  a  regime   di   registri   e   sorveglianze   come   elementi
infrastrutturali indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi
di salute; 
  Vista l'intesa del 18 dicembre 2019 tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il  nuovo  Patto
per la salute per gli anni 2019-2021(Rep. Atti n. 209/CSR); 
  Vista l'intesa del 6 agosto 2020 tra il Governo, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano  nazionale
della prevenzione 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR); 
  Considerato che il  Piano  nazionale  della  prevenzione  2020-2025
sottolinea che un'efficace azione di contrasto alle malattie non puo'
prescindere da sistemi informativi e  di  sorveglianza  omogenei  nel
Paese e che vanno potenziati, integrati e resi pienamente operativi i
sistemi di sorveglianza e i registri gia' indicati  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; 
  Vista l'intesa del 26 gennaio 2023 tra il Governo, le regioni e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  concernente   il   «Piano
oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per  la
prevenzione e il  contrasto  del  cancro  2022-2027»  (Rep.  Atti  n.
16/CSR); 
  Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini  statistici  o
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico
nazionale, adottate dal Garante per la protezione dei dati  personali
con provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018 e pubblicate  ai  sensi
dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
nella  Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio  2019,  n.  11,  e  riportate
nell'Allegato A del decreto legislativo n. 196 del 2003; 
  Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini  statistici  o
di ricerca scientifica, adottate dal Garante per  la  protezione  dei
dati personali con provvedimento  n.  515  del  19  dicembre  2018  e
pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101 nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  11
del  14  gennaio  2019,  e  riportate  nell'Allegato  A  del  decreto
legislativo n. 196 del 2003; 
  Visto  il  provvedimento  5  giugno  2019,  n.  146,   recante   le
prescrizioni relative al  trattamento  di  categorie  particolari  di
dati, adottato dal Garante per la protezione dei  dati  personali  ai
sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 29 luglio  2019,
n. 176, e, in particolare, il paragrafo 5  dell'allegato  1,  recante
«Prescrizioni relative al trattamento dei dati  personali  effettuato
per scopi di ricerca scientifica»; 
  Visto il documento delle regioni 18/79/CR7c/C7 del 21  maggio  2018
recante «Schema  di  deliberazione  per  l'adozione  del  regolamento
recante  norme  per  il  funzionamento  del  registro  tumori   della
regione/provincia autonoma»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  agosto  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 1° ottobre 2021,
n. 235, che stabilisce le modalita' di riparto tra le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di  cui  all'art.
1,  comma  463,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  per  il
perseguimento delle finalita' di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29; 
  Considerato che l'implementazione della Rete nazionale dei registri
tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi  sanitari  regionali
di cui alla legge n. 29 del 2019 presuppone la realizzazione,  presso
il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le
singole regioni e province autonome, dei registri  tumori  regionali,
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
  Ritenuto di dover procedere a disciplinare  il  Registro  nazionale
tumori, alimentato dai registri regionali tumori; 
  Sentito il Consiglio superiore  di  sanita',  nella  seduta  del  9
novembre 2021; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con provvedimento n. 136 del 7 aprile 2022  ai  sensi
dell'art. 57, par. 1, lettera c) del regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella seduta del 26 luglio 2023 (Rep. Atti n. 171/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Registro nazionale tumori»  (di  seguito,  anche  Registro  o
Registro tumori): l'archivio, alimentato  in  maniera  sistematica  e
continuativa, contenente i dati personali anagrafici  e  sanitari  di
una popolazione, relativi a casi diagnosticati di neoplasia,  per  le
finalita' previste dall'art. 2, comma 2, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 marzo  2017,  organizzati  ed  elaborati
secondo i modi previsti dal presente decreto; 
    b) «casi diagnosticati di neoplasia»  (tumore,  cancro,  malattia
oncologica, lesioni precancerose): malattia  a  carattere  evolutivo,
come   descritta   dai   codici   140-239    della    Classificazione
internazionale delle malattie e cause di morte  IX  Revisione  ovvero
dai codici C00-C97 e  D00-D48  della  Classificazione  internazionale
delle malattie e cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero  tutte
le  lesioni  comprese  nelle  diverse  edizioni  e  revisioni   della
Classificazione  internazionale  delle   malattie   per   l'oncologia
(ICD-O); 
    c)  «centro  di  riferimento   regionale»:   ente   o   struttura
individuata dalla regione e dotata delle  necessarie  competenze  che
garantisce  il  perseguimento  delle  finalita'   di   programmazione
sanitaria, di verifica della  qualita'  delle  cure,  di  valutazione
dell'assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica  in
ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nonche'  delle  finalita'
di diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.