IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e
modificata dall'art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75 e,
in particolare, gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario
straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 9/2022;
Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito
di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;
Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 95 del 22 aprile 2023);
Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 122 del 26 maggio 2023);
Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 163 del 14 luglio 2023);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la
Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero della salute quale Autorita' centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei
servizi veterinari delle AASSLL (di seguito denominati Autorita'
competenti locali (ACL);
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022);
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il manuale
delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini
selvatici del 12 dicembre 2022;
Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the
management of African swine fever for the EU»;
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18
maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione
della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa
al bimestre marzo - aprile 2023;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del
piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna
selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio
2023;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del
citato decreto-legge n. 9/2022, il Commissario straordinario
definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale
straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con
l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e,
sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle
regioni;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario
straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione
della Peste suina africana;
Tenuto conto, altresi', che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del
citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni
eccezionali, puo' adottare, con atto motivato, provvedimenti
contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure
adottate e finalita' perseguite;
Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento delle
opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza
all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente
competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario
straordinario dalla normativa vigente;
Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare il meccanismo
sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento,
manomissione o intralcio alle attivita' di contenimento ed
eradicazione della peste suina africana;
Tenuto conto che la Peste suina africana continua a diffondersi nel
territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con
l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze
considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguita'
territoriale;
Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad
un altro puo' avvenire anche attraverso le derrate alimentari di
origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti
legali e senza la dovuta tracciabilita';
Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli ufficiali
dell'Autorita' competente locale (ACL) sulle filiere delle carni
suine in tutte le fasi della filiera alimentare;
Considerato che la concessione delle deroghe ai divieti di
movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza cosi' come
la designazione degli stabilimenti ai sensi dell'art. 44 del reg.
(UE) n. 2023/594 e' uno strumento necessario al proseguimento delle
produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove e' possibile
garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione
della malattia attraverso le attivita' produttive;
Ritenuto che l'applicazione di procedure armonizzate sull'intero
territorio nazionale per il rilascio delle suddette deroghe
contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato livello di
garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di
paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti del comparto
produttivo suinicolo;
Ritenuto necessario incrementare l'operativita' dell'Autorita'
competente locale attraverso l'istituzione dei Gruppi operativi
territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia
all'autorita' competente locale che alle diverse amministrazioni
coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e
gli enti parco;
Ritenuto altresi' opportuno acquisire la disponibilita' dei
soggetti abilitati all'attivita' venatoria attraverso la creazione di
un elenco nazionale di bioregolatori da cui l'autorita' competente
locale possa attingere per le azioni di contenimento della
popolazione di cinghiali;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione,
controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone
istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e
al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:
a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II
correlate a casi di PSA nel selvatico;
b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e
nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di
restrizione parte III;
c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b),
o nelle zone di restrizione parte I.
2. La Struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte
dall'infezione e con il Ministero della salute, un piano di
eradicazione per le aree territoriali interessate dalla malattia ai
fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province
autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione di cui
alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di
sorveglianza ed eradicazione 2023.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
applicano le misure del Piano di eradicazione predisposto dalla
Struttura commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite
delle regioni, d'intesa con il Ministero della salute.