IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile  2022,  n.  29  e
modificata dall'art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n.  75  e,
in particolare, gli articoli 1 e 2; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a  Commissario
straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi  dell'art.  2
del citato decreto-legge n. 9/2022; 
  Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27  maggio  2022  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a  seguito
di conferme di casi di Peste suina africana nei  selvatici  ai  sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; 
  Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  2,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 95 del 22 aprile 2023); 
  Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  3,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale -  Serie
generale n. 122 del 26 maggio 2023); 
  Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  4,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale -  Serie
generale n. 163 del 14 luglio 2023); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione,  che  categorizza  la
Peste suina africana come una malattia di categoria  A  che,  quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687  che  integra  il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi 2, 3, e  4  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo 2023,  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,  e,  in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero  della  salute  quale  Autorita'  centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429,  dell'organizzazione  e  del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura  dei
servizi veterinari delle  AASSLL  (di  seguito  denominati  Autorita'
competenti locali (ACL); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022,  recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti  che  detengono  suini»
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); 
  Visto il Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti  derivati,  nonche'  il  manuale
delle emergenze da Peste  suina  africana  in  popolazioni  di  suini
selvatici del 12 dicembre 2022; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African swine fever for the EU»; 
  Visto il dispositivo direttoriale  DGSAF  prot.  n.  12438  del  18
maggio 2022, concernente  «Misure  di  prevenzione  della  diffusione
della Peste suina africana (PSA) -  identificazione  e  registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»; 
  Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute; 
  Visti i resoconti delle  riunioni  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale  del
Ministero della salute; 
  Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA  relativa
al bimestre marzo - aprile 2023; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; 
  Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, di concerto con il  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  recante  «Adozione  del
piano straordinario per la gestione e  il  contenimento  della  fauna
selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1°  luglio
2023; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  lettera  b)  del
citato  decreto-legge  n.  9/2022,   il   Commissario   straordinario
definisce,  sentite  le  regioni  interessate,  il  piano   nazionale
straordinario delle catture  a  livello  nazionale  e  regionale  con
l'indicazione dei tempi e degli  obiettivi  numerici  di  cattura  e,
sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e  lo  comunica  alle
regioni; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2,  comma  2-bis,  del  citato
decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui  all'art.  1,
comma  1,  attuano  le  ulteriori  misure  disposte  dal  Commissario
straordinario per la prevenzione, il  contenimento  e  l'eradicazione
della Peste suina africana; 
  Tenuto conto, altresi', che, ai sensi dell'art.  2,  comma  6,  del
citato  decreto-legge  n.  9/2022   il   Commissario   straordinario,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al  fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far  fronte  a  situazioni
eccezionali,  puo'  adottare,  con   atto   motivato,   provvedimenti
contingibili  e  urgenti,  nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento e  del  principio  di  proporzionalita'  tra  misure
adottate e finalita' perseguite; 
  Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento  delle
opere realizzate mediante gli accordi tra  pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuto,    pertanto,    necessario    procedere    con    urgenza
all'affidamento  delle  recinzioni  alle   regioni   territorialmente
competenti   nell'ambito   dei   poteri   affidati   al   Commissario
straordinario dalla normativa vigente; 
  Ritenuto,   inoltre,   necessario   disciplinare   il    meccanismo
sanzionatorio da applicarsi agli eventuali  atti  di  danneggiamento,
manomissione  o  intralcio  alle   attivita'   di   contenimento   ed
eradicazione della peste suina africana; 
  Tenuto conto che la Peste suina africana continua a diffondersi nel
territorio nazionale, assumendo anche un  andamento  discontinuo  con
l'insorgenza   di   focolai   puntiformi,   talvolta    a    distanze
considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella  contiguita'
territoriale; 
  Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio  ad
un altro puo' avvenire anche  attraverso  le  derrate  alimentari  di
origine suina, in particolare  commercializzate  fuori  dai  circuiti
legali e senza la dovuta tracciabilita'; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli  ufficiali
dell'Autorita' competente locale  (ACL)  sulle  filiere  delle  carni
suine in tutte le fasi della filiera alimentare; 
  Considerato  che  la  concessione  delle  deroghe  ai  divieti   di
movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza  cosi'  come
la designazione degli stabilimenti ai sensi  dell'art.  44  del  reg.
(UE) n. 2023/594 e' uno strumento necessario al  proseguimento  delle
produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove  e'  possibile
garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la  diffusione
della malattia attraverso le attivita' produttive; 
  Ritenuto che l'applicazione di  procedure  armonizzate  sull'intero
territorio  nazionale  per  il  rilascio   delle   suddette   deroghe
contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato  livello  di
garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di
paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti  del  comparto
produttivo suinicolo; 
  Ritenuto  necessario  incrementare  l'operativita'   dell'Autorita'
competente  locale  attraverso  l'istituzione  dei  Gruppi  operativi
territoriali (GOT) costituiti  da  personale  tecnico  afferente  sia
all'autorita' competente  locale  che  alle  diverse  amministrazioni
coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e
gli enti parco; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  acquisire  la   disponibilita'   dei
soggetti abilitati all'attivita' venatoria attraverso la creazione di
un elenco nazionale di bioregolatori da  cui  l'autorita'  competente
locale  possa  attingere  per  le  azioni   di   contenimento   della
popolazione di cinghiali; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La presente  ordinanza  definisce  le  misure  di  eradicazione,
controllo e  prevenzione  che  devono  essere  applicate  nelle  zone
istituite in conformita' al regolamento delegato (UE)  n. 2020/687  e
al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate: 
    a) nelle zone infette  e  nelle  zone  di  restrizione  parte  II
correlate a casi di PSA nel selvatico; 
    b) in caso di sospetto e conferma di  PSA  in  suini  detenuti  e
nelle  relative  zone  di  protezione  e  sorveglianza  e   zone   di
restrizione parte III; 
    c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e  b),
o nelle zone di restrizione parte I. 
  2. La Struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  coinvolte
dall'infezione  e  con  il  Ministero  della  salute,  un  piano   di
eradicazione per le aree territoriali interessate dalla  malattia  ai
fini dell'applicazione da  parte  delle  stesse  regioni  o  Province
autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione  di  cui
alla  presente  ordinanza  e  definite   nel   Piano   nazionale   di
sorveglianza ed eradicazione 2023. 
  3. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
applicano le misure  del  Piano  di  eradicazione  predisposto  dalla
Struttura commissariale e dallo  stesso  coordinato  per  il  tramite
delle regioni, d'intesa con il Ministero della salute.