IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle
finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di destinare parte
delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni
azionarie in societa' operanti in ambiti di rilievo strategico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse
strategico
1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a societa'
di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la
riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro
per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede
mediante uno o piu' versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in
conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.