IL CAPO DIPARTIMENTO
per la mobilita' sostenibile
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale ed in
particolare l'art. 3, che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed in particolare
l'art. 317;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
(parte marittima) approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed in
particolare l'art. 426;
Visto l'art. 201 del decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435 «Regolamento di sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare» che stabilisce, in attuazione degli
articoli 317 del Codice della navigazione e 426 del relativo
regolamento di esecuzione - parte marittima, che deve essere tenuta
presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente
sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di
bordo, con riferimento alle procedure contenute nel Libro IV
«Organizzazione dei servizi di sicurezza» dello stesso;
Vista la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (MLC,2006)
ed in particolare le Regole 2.7 e 3.2 e gli Standard A.2.7 ed A.3.2;
Vista la legge 3 settembre 2013, n. 113 di «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23
febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale
dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 di «Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a
bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge
31 dicembre 1998, n. 485»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n.
1065 di «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4
agosto 1955, n. 727 (esecuzione della Convenzione internazionale n.
69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di
bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa
esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231 relativo al «Regolamento recante la disciplina del collocamento
della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297»;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare, 1974 (SOLAS, 1974) come emendata ed in particolare la
Regola V/14.2;
Vista la Convenzione Internazionale sugli Standard di addestramento
e tenuta della guardia (STCW) come emendata ed in particolare
l'Articolo VIII;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come emendato
dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194, ed in particolare
l'art. 17;
Ritenuto necessario disciplinare i casi in cui e' possibile
concedere una dispensa dal cuoco equipaggio a favore di un cuoco non
pienamente qualificato;
Ritenuto necessario istituire un percorso di formazione per il
personale navigante di nazionalita' italiana;
Sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
Considerato che la Rete nazionale istituti alberghieri (Re.Na.I.A.)
e' stata incaricata, per conto del Ministero dell'istruzione e del
merito di organizzare, a livello nazionale e territoriale, la
formazione del personale degli Istituti alberghieri attraverso
specifiche misure di accompagnamento alla riforma dell'istruzione
professionale rivolte alle scuole associate e non associate;
Decretano:
Art. 1
Scopo
Fermo restando le disposizioni contenute nella Convenzione
internazionale sul lavoro marittimo (MLC,2006), con il presente
decreto e relative linee guida allegate si approvano e si rendono
esecutive le norme che disciplinano il percorso di formazione per
«cuoco non pienamente qualificato», destinato al personale navigante
di nazionalita' italiana, nonche' la casistica per la quale sia
possibile concedere la dispensa rispetto ai requisiti richiesti per
il «cuoco equipaggio».