IL CAPO DIPARTIMENTO per la mobilita' sostenibile di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 3, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 317; Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 426; Visto l'art. 201 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» che stabilisce, in attuazione degli articoli 317 del Codice della navigazione e 426 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima, che deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo, con riferimento alle procedure contenute nel Libro IV «Organizzazione dei servizi di sicurezza» dello stesso; Vista la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (MLC,2006) ed in particolare le Regole 2.7 e 3.2 e gli Standard A.2.7 ed A.3.2; Vista la legge 3 settembre 2013, n. 113 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno»; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 di «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065 di «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1955, n. 727 (esecuzione della Convenzione internazionale n. 69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 relativo al «Regolamento recante la disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297»; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS, 1974) come emendata ed in particolare la Regola V/14.2; Vista la Convenzione Internazionale sugli Standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW) come emendata ed in particolare l'Articolo VIII; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come emendato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194, ed in particolare l'art. 17; Ritenuto necessario disciplinare i casi in cui e' possibile concedere una dispensa dal cuoco equipaggio a favore di un cuoco non pienamente qualificato; Ritenuto necessario istituire un percorso di formazione per il personale navigante di nazionalita' italiana; Sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria; Considerato che la Rete nazionale istituti alberghieri (Re.Na.I.A.) e' stata incaricata, per conto del Ministero dell'istruzione e del merito di organizzare, a livello nazionale e territoriale, la formazione del personale degli Istituti alberghieri attraverso specifiche misure di accompagnamento alla riforma dell'istruzione professionale rivolte alle scuole associate e non associate; Decretano: Art. 1 Scopo Fermo restando le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (MLC,2006), con il presente decreto e relative linee guida allegate si approvano e si rendono esecutive le norme che disciplinano il percorso di formazione per «cuoco non pienamente qualificato», destinato al personale navigante di nazionalita' italiana, nonche' la casistica per la quale sia possibile concedere la dispensa rispetto ai requisiti richiesti per il «cuoco equipaggio».