IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di
programmi e interventi con un impatto significativo in ambito
nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo
delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16
maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23,
comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013,
che in particolare prevede al comma 1 che gli interventi del Fondo
per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro,
l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei
soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi
e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione
delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le
modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4
riporta le disposizioni concernenti l'utilizzo delle procedure
valutative di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, che devono prevedere specifiche riserve in favore di micro,
piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi di quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, lettera a) , della legge 11 novembre 2011, n.
180;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle
regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, il Titolo XVIII «Coesione economica, sociale e
territoriale» (articoli 174 - 178);
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e
integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche
e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e
la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 198/13 del 22 giugno 2020, relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
Visto, in particolare, l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione
europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche
e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al
Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
Visti in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento generale di
esenzione, che prevede gli importi dei costi ammissibili possono
essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia
di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia
sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il
ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che
la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente
disposizione di esenzione, e l'art. 25 che stabilisce le condizioni
per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visti gli articoli 52 e seguenti del citato regolamento (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
recanti tra l'altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di
costo semplificate;
Visto il documento «La buona governance della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente 2021-2027» che aggiorna la Strategia
nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai
nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo
di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e
la relativa relazione di autovalutazione;
Vista la condizione abilitante 1.1, relativa alla «Buona governance
della strategia di specializzazione intelligente nazionale o
regionale», di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;
Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte
Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021, e la relativa
decisione UE 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I del 12 maggio
2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di
Orizzonte Europa e, in particolare, l'art. 35 del citato regolamento,
che individua le modalita' di calcolo dei costi indiretti
ammissibili;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di
programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con
decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
Visto il Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita'
per la transizione verde e digitale 2021-2027, adottato dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final,
del 29 novembre 2022;
Vista la priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione,
investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale»
del programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1 di
cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
2021/1060;
Visto il relativo obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e rafforzare
le capacita' di ricerca e di innovazione e l'introduzione di
tecnologie avanzate», di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a,
punto i), del regolamento (UE) 2021/1058;
Vista l'azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa» prevista nell'ambito
dell'obiettivo specifico 1.1 del Programma nazionale ricerca,
innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale
2021-2027;
Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione
ambientale strategica (VAS) del Programma nazionale «Ricerca,
innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale
2021-2027»;
Visto il documento criteri di selezione delle operazioni, approvato
dal Comitato di sorveglianza del programma il 2 marzo 2023, in
seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n.
107468 del 3 marzo 2023;
Considerato che gli interventi mirati dal lato dell'offerta, tra
cui gli interventi di cui all'azione 1.1.4 del Programma nazionale
ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e
digitale 2021-2027, contribuiscono ad aggiornare il processo di
scoperta imprenditoriale, consentendo di assicurare sistematicita',
coralita' e coerenza strategica nell'implementazione e revisione e
aggiornamento della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente;
Considerato che, nel quadro delle misure del Programma nazionale
«Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e
digitale 2021-2027», il sostegno offerto mediante strumenti
finanziari deve basarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, su una valutazione ex
ante, redatta sotto la responsabilita' dell'Autorita' di gestione e
contenente le principali caratteristiche dello strumento finanziario
e il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici
dell'intervento;
Visto il medesimo paragrafo 3 dell'art. 58, che prevede, inoltre,
che la valutazione ex ante puo' essere riveduta o aggiornata, puo'
riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro e puo'
basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate;
Visto il paragrafo 5 dell'art. 58 del regolamento (UE) n.
2021/1060, nella parte in cui prevede la possibilita' di combinare lo
strumento finanziario con un sostegno del programma sotto forma di
sovvenzioni in una singola operazione e all'interno di un unico
accordo di finanziamento;
Visto, altresi', l'art. 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
2021/1060, che stabilisce che, quando uno strumento finanziario e'
attuato in piu' periodi di programmazione consecutivi, il sostegno
puo' essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio,
inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi
conclusi nel periodo di programmazione precedente, purche' tale
sostegno rispetti le regole di ammissibilita' del periodo di
programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilita' delle spese
presentate nelle domande di pagamento e' determinata conformemente
alle regole del rispettivo periodo di programmazione;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che
istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio
legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di
anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la
promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018,
n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere
sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della
metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per
le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo
sperimentale» registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 2
marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9 marzo 2018 al
n. 1 - 465 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4,
che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246», l'art. 46-bis, recante
«Certificazione della parita' di genere»;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 3, della citata legge n. 162 del
2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in
possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'art.
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' riconosciuto un
punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari
di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai
fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli
investimenti sostenuti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Centro di ricerca»: l'impresa, con personalita' giuridica
autonoma, che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella
definizione di organismo di ricerca;
b) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni;
c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art.
23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
d) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o
istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di
tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire
un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di
esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso
preferenziale ai risultati generati;
f) «Piccole imprese a media capitalizzazione»: entita' che
contano un massimo di quattrocentonovantanove dipendenti che non sono
PMI, come definite all'art. 2, punto 6, del regolamento (UE)
2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015;
g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento GBER;
h) «Principio DNSH»: principio di «non arrecare un danno
significativo» agli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del
regolamento (UE) 2020/852, in conformita' all'art. 17 dello stesso;
i) «Programma "Orizzonte Europa"»: il programma quadro di ricerca
e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla
decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio 2021, che
istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 I/2 del
12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e
innovazione al fine di stimolare la competitivita' industriale e
implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde
nell'Unione europea;
j) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
k) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente
modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
l) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi
esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in
qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie
e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie
quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain,
l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le
tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di
sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in
ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di
simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee
pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in
particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
m) «Soggetto gestore»: il raggruppamento temporaneo di operatori
economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con
mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui
sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti
l'istruttoria dei progetti, l'erogazione delle agevolazioni,
l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;
n) «Strategia nazionale di specializzazione intelligente»: la
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, per il ciclo
di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorita' di
investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i
principali stakeholder, assicurando la complementarieta' tra le
azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale,
cosi' da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e
rafforzarne l'impatto;
o) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati,
compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi
ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e
tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie
quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain,
l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le
tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche
altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla
pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o
servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di
prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota,
test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati,
effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali
laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti
tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente
definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo', quindi, comprendere lo
sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per
scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale
finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere
utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo
sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni
in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
p) «Tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie
individuate dal Programma «Orizzonte Europa» riportate nell'allegato
n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di
conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo,
a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e
a posti di lavoro altamente qualificati.