IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 n. 175
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 «Misure urgenti di
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Considerato che il contributo straordinario di cui al medesimo art.
8, comma 1, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili,
pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione
all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo
dell'anno 2021;
Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1, del
citato decreto-legge 144 del 2022 viene precisato che «una quota del
Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa
e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario
destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore
iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle
fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona
di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari
e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in
favore di anziani»;
Visto l'art. 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che prevede un
incremento di 5 milioni per il 2023 del fondo di cui all'art. 8,
comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 finalizzato
all'erogazione di un contributo straordinario alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza che erogano servizi
socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e
residenziale in favore di anziani;
Considerato che il comma 3, del medesimo art. 8, demanda ad
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con l'autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza con i
criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 8, dei criteri ai
fini dell'accesso ai fondi, le modalita' e i termini di presentazione
delle richieste, nonche' i criteri di quantificazione del contributo
stesso e le procedure di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
febbraio 2023 di cui al comma 3, dell'art. 8 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144 recante disposizioni urgenti in favore degli
enti del terzo settore;
Considerato che, ai sensi del citato art. 8, comma 5, «per le
operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e
all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si
avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite
convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei
limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3.»;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle
procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui
all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di
quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei
ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro per le disabilita', il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' per
l'accesso al contributo di 5 milioni previsto dall'art. 1, comma 366
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere sui fondi di cui
all'art. 8, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
nonche' le procedure di controllo anche successive all'erogazione.