IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione», e, in particolare, gli articoli
5, 6, 7, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, concernente
«Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle
societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di
agente sportivo»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, concernente
«Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della
normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti
sportivi»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, concernente
«Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernente
«Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche'
di lavoro sportivo»;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in
particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini
per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla
data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per
i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in
vigore della medesima legge;
Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 31 maggio 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1,
2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella
seduta del 21 giugno 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della
salute, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della
ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «ad una Disciplina sportiva
associata o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le
seguenti: «, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;
b) alla lettera h), le parole: «, che ha il compito di garantire
la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo
avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili» sono
sostituite dalle seguenti: «che, in conformita' ai principi
dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di
disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive
paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'».
c) alla lettera dd), dopo le parole: «e il direttore di gara»
sono aggiunte le seguenti: «e ogni altro tesserato» e dopo le parole
«verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei
termini indicati dall'articolo 25»;
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche indicano nella
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi
dilettantistici possono costituirsi in:»
b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Enti di
Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche
paralimpici».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole: «Laddove le associazioni e le
societa' sportive che siano state costituite» sono sostituite dalle
seguenti: «Laddove gli enti che siano stati costituiti» e le parole:
«iscritte al Registro unico del terzo settore» sono sostituite dalle
seguenti: «iscritti al Registro unico del terzo settore»;
b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la
mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende
inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono gia'
iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche uniformano i
propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31
dicembre 2023.».;
c) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis -
(Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle societa'
sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attivita'
statutarie, purche' non di tipo produttivo, sono compatibili con
tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei
criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal
Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche.».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le
seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».
6. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre
2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di
adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare
gli statuti alle disposizioni del presente decreto.».
b) al comma 3, le parole: «associazioni sportive scolastiche»
sono sostituite dalle seguenti: «associazioni e gruppi sportivi
scolastici».
7. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1:
a) dopo le parole: «la Federazione Sportiva Nazionale» sono
inserite le seguenti: «o la Federazione Sportiva Paralimpica»;
b) dopo le parole: «alla Federazione Sportiva Nazionale» sono
inserite le seguenti: «o alla Federazione Sportiva Paralimpica».
8. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «e' autorizzata a svolgere attivita'
sportiva con una associazione o societa' sportiva» sono aggiunte le
seguenti: «, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello
Stato»;
2) dopo le parole: «Ente di promozione sportiva» sono aggiunte
le seguenti: «, anche paralimpici»;
b) al comma 2, le parole: «, dall'Ente di promozione sportiva di
appartenenza dell'associazione, o dalla societa' sportiva» sono
sostituite dalle seguenti: «e dall'Ente di promozione sportiva, anche
paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla societa'
sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei
Corpi civili dello Stato».
9. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di
Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline
Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici».
10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di sport che
prevedono l'impiego di animali».
11. All'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «salvaguardia dell'incolumita'
degli animali» sono aggiunte le seguenti: «e degli atleti»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e' data attuazione a
quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ogni animale impiegato in attivita' sportive deve essere
dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica
o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di
mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.»;
d) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Fatta salva
l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto
degli animali impiegati in attivita' sportive effettuato dal
proprietario degli stessi non e' soggetto all'applicazione della
legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non e' soggetto
all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto
degli animali impiegati in attivita' sportive effettuato dal
legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In
entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto
deve essere effettuato con mezzo di proprieta' o in usufrutto del
proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato
dominio o preso in locazione con facolta' di compera oppure
noleggiato senza conducenti, e per finalita' ludiche, sportive o
sanitarie.»;
e) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia
garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attivita'
sportive.».
12. L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale
a una manifestazione, competizione o evento sportivo e' subordinata
all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla
professione, della sua idoneita' a partecipare, per condizioni di
salute, di eta' e di genere, e della sua regolare identificazione e
registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia' in
possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo
atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni,
competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o
la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della
manifestazione o gara.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle
competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli
animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva
per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II,
titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice
penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La
verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.».
13. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite
le seguenti: «, anche paralimpici»;
2) dopo le parole: «che impiegano animali in attivita' sportive
si dotano» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
3) dopo le parole: «appositi regolamenti che fissino» sono
inserite le seguenti «i criteri di riferimento per adempiere a quanto
previsto nel presente Capo I e»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regolamenti sportivi
e sanzioni disciplinari».
14. All'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la
Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon
Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche
paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal
«Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di
tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il
Ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.».
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di
Identificazione).».
15. All'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Ente di Promozione Sportiva» sono
inserite le seguenti: «o paralimpici riconosciuti per gli sport
equestri»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto
sono definiti modalita' e contenuti dell'accertamento dell'idoneita'
dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.».
16. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego
di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi
autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport
equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva,
anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono
comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli
atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.».
17. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «verso un corrispettivo»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «a favore di un soggetto
dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate,
degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite,
anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di
altro soggetto tesserato»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «E'
lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15,
che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al
primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti
tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per
lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni
di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi
coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la
cui abilitazione professionale e' rilasciata al di fuori
dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere
iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini
professionali.»;
b) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel
primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attivita' sportiva,
sono approvate con decreto dell'Autorita' di Governo delegata in
materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte
dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni
Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche
paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole
discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport,
attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza,
entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono
confermate le mansioni dell'anno precedente.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Societa'
sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti
di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la
societa' Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di
lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.»
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono prestare in qualita' di volontari la propria
attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle
proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi
affilianti, del CONI, del CIP e della societa' Sport e salute S.p.a.,
fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio,
previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive
dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attivita'
dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro
sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o
la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla
base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in
materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro
dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al
terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il
rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso
accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che
prestano la loro attivita' in qualita' di volontari o di lavoratori
sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP
e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni
sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i
Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello
Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e a
atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato
che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza
quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive
nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro
egida.»;
e) il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
«6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che,
indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della
disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il
regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al
rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e
distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola
prestazione e' sufficiente la comunicazione o designazione della
Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata
o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai
sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita'
svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti
dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive
riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline
sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche
paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute
S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area
del professionismo non si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.
6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le
comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate
dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva
Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure
paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto
dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la societa'
Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non
superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e
comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del
trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la
Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il
CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. provvede,
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi
organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti
convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la
medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti di
rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
in tempo reale. La predetta comunicazione e' messa a disposizione del
sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice
per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis,
l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun
anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni
successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo
restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche
anticipatamente.».
18. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nell'articolo 1, commi da 47 a 69,
della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono
inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;
c) al comma 3, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono
aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;
d) al comma 4, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono
inserite le seguenti: «, anche paralimpici».
19. All'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «, dalla Disciplina Sportiva Associata»
sono sostituite dalle seguenti: «o dalla Disciplina Sportiva
Associata, anche paralimpici,»;
b) al comma 5, dopo le parole: «Disciplina Sportiva Associata»
sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,».
20. All'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola: «diciotto» e' sostituita dalla
seguente: «ventiquattro»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «Enti di Promozione
Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «L'associazione o
societa'» sono inserite le seguenti: «nonche' la Federazione Sportiva
Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione
Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il
CIP e la societa' Sport e salute S.p.a.»;
2) l'ultimo periodo e' soppresso;
c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dalla legge 6
agosto 2008, n. 133», la parola: «e'» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' essere»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i
protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti
previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a
consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli
adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il
Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche sono
effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del
mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli
adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del
lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza
del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun
anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono
essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione,
gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative
di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da
luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31
ottobre.».
21. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli
atleti di club paralimpici). - 1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti
aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del
settore privato che rientrino nella categoria del piu' alto livello
tecnico - agonistico, cosi' come definito dal CIP, riferito alle
discipline sportive e alle specialita' inserite nel programma
ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi
(deaflympics), che svolgano attivita' di preparazione finalizzata
alla partecipazione ad eventi sportivi, nonche' che partecipino a
raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali,
quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati
mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione
ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, e'
garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento
economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante
l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito
di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al
numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro e' tenuto
a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta
giorni continuativi.
2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di
cui al comma 1, che ne facciano richiesta, e' rimborsato, nei limiti
delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del
trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le
istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro
degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono
essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione
che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a
rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro
devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei
permessi per l'attivita' di preparazione, o entro l'anno successivo
alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso
parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga
attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di
rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo
complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a
valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le
modalita' e gli eventuali limiti di erogazione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari
e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente
all'attivita' sportiva istituzionale.».
22. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le spese
sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non
superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente
deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per
le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui
al presente comma non concorrono a formare il reddito del
percipiente.».
23. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1,
il limite di eta' minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967,
n. 977, e' fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato
l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e cio' anche
nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche
culturale-sociale dei giovanti atleti.».
24. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le Federazioni Sportive Nazionali e le
Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina
transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata
massima dello stesso» sono soppresse»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate»
sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,»
c) al comma 3, ultimo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
25. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di concerto col Ministro della
salute,» sono inserite le seguenti: «sentita la Federazione Medico
Sportiva Italiana e»;
b) al comma 2, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «9 aprile 2008»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: «e Discipline Sportive
Associate» sono sostituite dalle seguenti: «, le Discipline Sportive
Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,»;
d) al comma 6-bis, dopo le parole: «restano fermi» sono inserite
le seguenti: «la disciplina attuativa e».
26. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole «decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono aggiunte le seguenti: «il
quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.»;
dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai
lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori
ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione
della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente
affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva
riaffiliazione.».
27. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «con l'Autorita' delegata in
materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro,»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori
sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa
obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.».
28. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate»
sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche»;
b) al comma 8-quinquies, la parola: «e'», e' sostituita dalle
seguenti: «puo' essere»;
c) dopo il comma 8-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-sexies. Alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28
febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di
cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura,
non superiori complessivamente a euro 100.000, e' riconosciuto un
contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali
l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette
associazioni e societa' sportive dilettantistiche versati sui
compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei
mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il
contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al
comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».
8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le modalita' ed i termini di concessione e di revoca del
contributo di cui al comma 8-sexies, nonche' sono definite le
modalita' di controllo per la verifica della spettanza del beneficio
richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che
verifica i dati nel Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il medesimo contributo e' iscritto nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
8-octies. Le societa' sportive dilettantistiche beneficiarie
del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche l'importo del
contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal
contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del
contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di
cancellazione.
8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una
dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del
Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di
cui al comma 8-sexies.
8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a
8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere
sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».
29. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni
caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e
continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo
di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base
imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446»;
30. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite
le seguenti: «, anche paralimpici,»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Non
rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che
forniscono attivita' di carattere amministrativo-gestionale
nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere
iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini
professionali.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 35, commi 2,» sono
inserite le seguenti: «6, 7,».
31. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono
inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le parole: «dal
CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP, per quanto di
competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le
seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,».
32. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Province autonome e il CONI» sono
sostituite dalle seguenti: «Province autonome di Trento e di Bolzano,
il CONI e il CIP»;
b) al comma 2, le parole: «Il CONI stabilisce» sono sostituite
dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva
competenza, stabiliscono», e dopo le parole: «Associazioni
Benemerite» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;
c) al comma 3, le parole: «Il CONI e' tenuto» sono sostituite
dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva
competenza, sono tenuti».
33. All'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la
conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie volte al
miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico,
utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere
psico-fisico».
34. All'articolo 43 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite
dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta
dal CIP»;
b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la
prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante,
cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per
territorio, che ne determina la categoria paralimpica di
appartenenza.».
35. All'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano
Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una
Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la
prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante,
cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per
territorio, che ne determina la categoria paralimpica di
appartenenza.».
36. All'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «appartenenti al Comitato Italiano
Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una
Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano
Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una
Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
c) al comma 5, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la
prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante,
cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per
territorio, che ne determina la categoria paralimpica di
appartenenza».
37. All'articolo 47, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «tesserati con il CIP» sono
sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP».
38. All'articolo 48 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite
dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta
dal CIP»;
b) al comma 4, lettera a), le parole: «tesserati con il CIP» sono
sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP».
39. Al titolo VII del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
prima dell'articolo 51, e' inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo). - 1.
Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle
disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente
decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, e'
istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul
lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti
dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione
delle norme contenute nel presente decreto;
b) effettuare un costante monitoraggio della corretta
applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile
informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;
c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore
della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali
iniziative correttive o migliorative;
d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro
sportivo in ambito nazionale.
2. Con decreto dell'Autorita' delegata per lo sport, adottato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le linee operative e le attivita' strumentali
all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche'
l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in
relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse,
rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo
interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua
applicazione.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano
compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9,
della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonche' di
semplificazione»:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di
lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza
dei principi di parita' di trattamento e di non
discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore
dilettantistico sia nel settore professionistico, e di
assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema
dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina
del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e
preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale
strumento di miglioramento della qualita' della vita e
della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di
sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificita'
dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito
a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del
principio delle pari opportunita', anche per le persone con
disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al
lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel
settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal
comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera
b) del presente comma, della figura del lavoratore
sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara,
senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
natura dilettantistica o professionistica dell'attivita'
sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in
materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle
regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori
che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di
specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle
societa' e delle associazioni sportive con le quali i
medesimi svolgono attivita';
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori
sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di
garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche
culturale ed educativa nonche' una preparazione
professionale che favorisca l'accesso all'attivita'
lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di
carattere amministrativo gestionale di natura non
professionale per le prestazioni rese in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo
conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine
non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale
delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo
1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni
necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, nel rispetto delle norme di diritto
internazionale e della normativa dell'Unione europea,
nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto
sportivo e ai consolidati orientamenti della
giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualita' nello
sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del
laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di
titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di
vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della
difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali,
in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti
sportivi e federazioni sportive, previa puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse
all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno
esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana
tiro a segno, anche con la previsione di forme di
collaborazione della stessa con il predetto Ministero,
previa puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle
discipline sportive che prevedono l'impiego di animali,
avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al
trasporto, alla tutela e al benessere degli animali
impiegati in attivita' sportive.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1,
lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della
salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei
decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per
l'espressione del parere scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«Art. 6 (Delega al Governo in materia di rapporti di
rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di
accesso ed esercizio della professione di agente sportivo).
- 1. Allo scopo di garantire imparzialita', indipendenza e
trasparenza nell'attivita' degli agenti sportivi, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in
materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle
societa' sportive e di accesso ed esercizio della
professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) organizzazione delle disposizioni per settori
omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, del testo delle disposizioni legislative
vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a
garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare,
fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
d) previsione dei principi di autonomia,
trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente
sportivo nello svolgimento della sua professione;
e) introduzione di norme per la disciplina dei
conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialita' e
la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le societa'
sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di
questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
f) individuazione, anche in ragione dell'entita'
del compenso, di modalita' di svolgimento delle transazioni
economiche che ne garantiscano la regolarita', la
trasparenza e la conformita' alla normativa, comprese le
previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
g) previsione di misure idonee a introdurre una
specifica disciplina volta a garantire la tutela dei
minori, con specifica definizione dei limiti e delle
modalita' della loro rappresentanza da parte di agenti
sportivi;
h) definizione di un quadro sanzionatorio
proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli
effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il
termine per l'espressione del parere scade nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
«Art. 7 (Delega al Governo per il riordino e la
riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in
materia di ammodernamento o costruzione di impianti
sportivi). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la
riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della
disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti
sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli
gia' esistenti, compresi quelli scolastici.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione
delle norme in materia di sicurezza per la costruzione,
l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi,
comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le
opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la
coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e
ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
b) organizzazione delle disposizioni per settori
omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare,
fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
d) semplificazione e accelerazione delle procedure
amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti
dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in
materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della
legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente
agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi
esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata
legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche
inutilizzate;
e) individuazione di criteri progettuali e
gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale,
alla fruibilita', all'accessibilita' e alla redditivita'
degli interventi e della gestione economico-finanziaria
degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e
privati devono attenersi, in modo che sia garantita,
nell'interesse della collettivita', la sicurezza degli
impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di
violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di
migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello
sport, nel rispetto della normativa vigente;
f) individuazione di un sistema che preveda il
preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale,
la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione
sportiva o la societa' o associazione sportiva utilizzatori
e la possibilita' di affidamento diretto dell'impianto gia'
esistente alla federazione sportiva nazionale, alla
disciplina sportiva associata, all'ente di promozione
sportiva o alla societa' o associazione utilizzatori, in
presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con
l'oggetto e la finalita' dell'affidamento, che assicurino
la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione e i
livelli di qualita' del servizio eventualmente offerto a
terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla
disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione
sportiva o dalla societa' o associazione utilizzatori,
fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g) individuazione di strumenti economico-finanziari
da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto
per il credito sportivo;
h) definizione della disciplina della
somministrazione di cibi e bevande tramite distributori
automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo
sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2,
lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la
pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri
di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il
Ministro dell'interno e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della
delega e' prorogato di novanta giorni quando il termine per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine
di cui al comma 1 o successivamente.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«Art. 8 (Delega al Governo per la semplificazione di
adempimenti relativi agli organismi sportivi). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino delle disposizioni
legislative relative agli adempimenti e agli oneri
amministrativi e di natura contabile a carico delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti
dal CONI.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con
riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali
facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche,
tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati
e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
fermo restando quanto previsto dal comma 5;
b) riordino, anche al fine di semplificarla, della
disciplina relativa alla certificazione dell'attivita'
sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni
sportive dilettantistiche;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare,
fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
d) previsione di misure semplificate volte al
riconoscimento della personalita' giuridica;
e) previsione di obblighi e adempimenti in capo
alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a
rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere
e condizioni di discriminazione previste dal codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla
Carta olimpica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il
termine per l'espressione del parere scade nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno, essi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.»
«Art. 9 (Delega al Governo in materia di sicurezza
nelle discipline sportive invernali). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di sicurezza nelle discipline
sportive invernali, al fine di garantire livelli di
sicurezza piu' elevati, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della disciplina giuridica applicabile
agli impianti e dei relativi provvedimenti di
autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del
rapporto e dei parametri di ammortamento degli
investimenti;
b) revisione delle norme in materia di sicurezza
stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:
1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo
del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici
anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in
tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;
2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree
sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico
situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di
personale formato per il suo utilizzo;
3) l'individuazione dei criteri generali di
sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre
attivita' sportive praticate nelle aree sciabili
attrezzate, nonche' di adeguate misure, anche
sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi
e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette
discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico dei gestori;
4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
dell'attivita' di vigilanza e di controllo dei servizi di
sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un
adeguato regime sanzionatorio, nonche' il rafforzamento
dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da
adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con
riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;
c) revisione delle norme in modo da favorire la
piu' ampia partecipazione alle discipline sportive
invernali, anche da parte delle persone con disabilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il
termine per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno, essi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163,
recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
novembre 2022, n. 256.
- Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
febbraio 2023, n. 49.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 28 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica,il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende:
a) associazione o societa' sportiva
dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una
Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva
Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche
paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo
di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la
didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita'
sportiva dilettantistica;
b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi
attivi che operano nel campo della promozione di iniziative
di rilevanza sociale;
c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni
fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive
regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo
di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle
atlete che vi aderiscono;
d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i
tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima
Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi
collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di
esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono
definite mediante l'integrazione professionale e
organizzativa tra medici di medicina generale (MMG),
pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e
calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle
persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche
clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita'
fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione
di un professionista dotato di specifiche competenze, in
luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le
«palestre della salute», al fine di migliorare il livello
di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita
e favorire la socializzazione;
f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque
movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si
traduce in un dispendio energetico superiore a quello
richiesto in condizioni di riposo;
g) cavallo atleta: l'equide registrato, non
destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo
svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione
alle competizioni sportive equestri;
h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico
Internazionale che, in conformita' ai principi
dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e'
autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle
attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le
tipologie di disabilita';
i) Comitato Olimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla
gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):
l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico
Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica,
svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio
nazionale;
m) Comitato Paralimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta
alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
n) Dipartimento per lo sport: la struttura
amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri
operante nell'area funzionale dello sport;
o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i
principi di terzieta', imparzialita' e indipendenza di
giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti
di Promozione Sportiva, attivita' volte a garantire la
regolarita' dello svolgimento delle competizioni sportive;
p) direttore sportivo: il soggetto che cura
l'assetto organizzativo e amministrativo di una societa'
sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei
rapporti fra societa', atleti e allenatori, nonche' la
conduzione di trattative con altre societa' sportive aventi
ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione
delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
q) direttore Tecnico: il soggetto che cura
l'attivita' concernente l'individuazione degli indirizzi
tecnici di una societa' sportiva, sovraintendendo alla loro
attuazione e coordinando le attivita' degli allenatori a
cui e' affidata la conduzione tecnica delle squadre della
societa' sportiva;
r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione
sportiva nazionale, priva dei requisiti per il
riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che
svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi
sportivi che operano nel campo della promozione e
nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con
finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle
minoranze linguistiche;
t) esercizio fisico strutturato: programmi di
attivita' fisica pianificata e ripetitiva specificamente
definiti attraverso l'integrazione professionale e
organizzativa tra medici di medicina generale (MMG),
pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla
base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui
sono destinati, che presentano patologie o fattori di
rischio per la salute e che li eseguono individualmente
sotto la supervisione di un professionista munito di
specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura
non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di
migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni
fisiche e lo stato di salute;
u) Federazione Sportiva Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi
di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e
che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che
governano i medesimi sport a livello nazionale;
v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione
sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva
internazionale di appartenenza, posta al vertice di una
disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
z) Federazioni Sportive Paralimpiche:
l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una
disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
paralimpiche affini;
aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello
Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture
tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello
Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio
dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di
tutto il personale in servizio, inclusi atleti con
disabilita', e partecipano a competizioni nazionali e
internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati
con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le
competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le
Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive
Associate per le altre competizioni;
bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le
strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate,
ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono
l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non
agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi
atleti con disabilita', e partecipano a competizioni
nazionali e internazionali sulla base di protocolli
d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate
dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o
al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni
sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita'
sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di
eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore,
l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,
il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro
tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e
indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un
corrispettivo nei termini indicati dall'articolo 25;
ee) pratica sportiva per tutti: l'attivita'
sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa
dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della
popolazione al fine di consentire a ogni individuo la
possibilita' di migliorare la propria condizione fisica e
psichica e di raggiungere il livello di prestazione
sportiva corrispondente alle proprie capacita';
ff) palestra della salute: struttura di natura non
sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti
programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di
attivita' fisica adattata;
gg) Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche: il registro istituito presso il
Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte,
per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi
natura, tutte le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa
l'attivita' didattica e formativa, e che operano
nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una
Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI;
hh) settore dilettantistico: il settore di una
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva
Associata non qualificato come professionistico;
ll) settore professionistico: il settore
qualificato come professionistico dalla rispettiva
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva
Associata;
mm) settore sportivo giovanile: il settore
organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da
Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi
competenti, per finalita' tecniche, didattiche e formative,
formato da giovani minori di eta', di ambo i sessi;
nn) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica
fondata sul rispetto di regole che, attraverso una
partecipazione organizzata o non organizzata, ha per
obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o
l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i
livelli;
oo) sport di alto livello: l'attivita' sportiva
svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto
livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla
Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;
pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa
a partecipare ai Giochi Olimpici;
qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva
ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;
rr) sport e salute S.p.A.: la societa' per azioni a
controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e
fornitura servizi di interesse generale a favore dello
sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da
esso delegata in materia di sport.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Forma giuridica). - 1. Le associazioni e le
societa' sportive dilettantistiche indicano nella
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o
la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi
dilettantistici possono costituirsi in:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
Codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica
di diritto privato;
c) societa' di capitali e cooperative di cui al
libro V, titoli V e VI, del Codice civile;
c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del
terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse
generale, l'organizzazione e la gestione di attivita'
sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10
del presente decreto.
2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al
Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro
delle attivita' sportive dilettantistiche si applicano le
disposizioni del presente decreto limitatamente
all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata e,
relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo
in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano
annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle
Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi
contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo
affiliante.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento
all'esercizio in via stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva
dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi
dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
assumono la forma societaria per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti
per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n, 117, abbiano
assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella
forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro
unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via
principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma
1, lettera b), non e' richiesto.
1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono
disciplinate dalle disposizioni del Codice civile
riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello
statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse
le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e
4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma
1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di
cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di
iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti,
comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche
uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente
Capo I entro il 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Attivita' secondarie e strumentali). - 1. Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche
possono esercitare attivita' diverse da quelle principali
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione
che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che
abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle
attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. I proventi derivanti da rapporti di
sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e
indennita' legate alla formazione degli atleti nonche'
dalla gestione di impianti e strutture sportive sono
esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire
con il decreto di cui al comma 1.
1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi
consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la
cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Incompatibilita') - 1. E' fatto divieto
agli amministratori delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre
societa' o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale,
disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal
CIP.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Disposizioni tributarie). - 1. Sui
contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI, alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento
a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma,
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31
dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se
hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o
integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle
disposizioni del presente decreto.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore
di societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono
attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle
Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione
Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un
importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante
una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Deposito degli atti costitutivi). - 1. Le
societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del
Codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso
la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva
Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresi',
dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o
alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni
dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello
statuto o delle modificazioni concernenti gli
amministratori ed i revisori dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Tesseramento). - 1. Il tesseramento e'
l'atto formale con il quale la persona fisica diviene
soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a
svolgere attivita' sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari
o i Corpi civili dello Stato con una associazione o
societa' sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione
sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente
di promozione sportiva, anche paralimpici.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare
all'attivita' e alle competizioni organizzate o
riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla
Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di promozione
sportiva, anche paralimpici, di appartenenza
dell'associazione, dalla societa' sportiva, dai Gruppi
Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili
dello Stato per i quali e' tesserato, nonche' di
concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a
ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di
partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo
le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica
sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal
CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione
ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o
dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Direttori di gara). - 1. I direttori di
gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni
sportive per assicurarne la regolarita' tecnica. Provvedono
alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione
dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi
risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione
dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici, dotate di autonomia operativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Benessere degli animali impiegati in
attivita' sportive). - 1. Coloro che detengono a qualsiasi
titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono
tenuti a preservarne il benessere, in termini di
alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto
delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di
allenamento che possono danneggiare la salute e il
benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere
senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato
qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo
di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla
salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque
provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di
addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e
delle modalita' di apprendimento degli animali.
3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali
in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto,
come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La
bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attivita'
sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad
evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi
psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi
e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte
le relative attrezzature devono rispondere a criteri di
sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali e
degli atleti. Le strutture dove gli animali vengono
custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di
movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e' data
attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.
5. Ogni animale impiegato in attivita' sportive deve
essere dotato di un documento di identificazione intestato
a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i
doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una
scheda sanitaria.
6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere
altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita'
sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono
garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben
ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3
del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre
gli animali a lesioni o sofferenze.
7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto
al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati
in attivita' sportive effettuato dal proprietario degli
stessi non e' soggetto all'applicazione della legge 6
giugno 1974, n. 298. Analogamente, non e' soggetto
all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il
trasporto degli animali impiegati in attivita' sportive
effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di
idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai
periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato
con mezzo di proprieta' o in usufrutto del proprietario o
detentore, o da loro acquistato con patto di riservato
dominio o preso in locazione con facolta' di compera oppure
noleggiato senza conducenti, e per finalita' ludiche,
sportive o sanitarie.
8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di
stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati
dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di
soggetto diverso dal proprietario stesso. L'obbligo si
intende assolto qualora la copertura assicurativa sia
garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in
attivita' sportive. La verifica e il controllo di detto
obbligo competono agli organismi affilianti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione
dell'animale a una manifestazione, competizione o evento
sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un
veterinario, abilitato alla professione, della sua
idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di eta'
e di genere, e della sua regolare identificazione e
registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia'
in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto
per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e
disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo
23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o
eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la
reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento
della manifestazione o gara.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni,
alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente
articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato
condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti
dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del
Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per
le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La
verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Regolamenti sportivi e Sanzioni
disciplinari). - 1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici che impiegano animali in
attivita' sportive si dotano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, si
dotano di appositi regolamenti che fissino i criteri di
riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente
Capo I e, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui
al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono
prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le
societa' e le associazioni sportive, o del tesseramento,
per le persone fisiche. Restano comunque ferme le
conseguenze in termini di responsabilita' civile e penale
derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al
presente Capo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta). - 1. Un
cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo
atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) sia definibile «equide registrato», come risulta
dal documento di identificazione previsto dal regolamento
di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del
10 giugno 2021;
b) sia dichiarato non destinato alla produzione
alimentare, come risulta dal Documento di identificazione
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della
Commissione europea, del 10 giugno 2021;
c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti»
presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la
Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un
Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto
per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di
Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di
tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o
presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti i contenuti
della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono
definiti modalita' e contenuti dell'accertamento
dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell' articolo 20,
comma 1.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali riguardo
l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di
Identificazione).».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Visita di idoneita' allo svolgimento
dell'attivita' sportiva del Cavallo). - 1. Il cavallo
atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto
annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un
veterinario abilitato alla professione che attua anche le
profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e
dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o
la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o
dell'Ente di Promozione Sportiva o paralimpici riconosciuti
per gli sport equestri presso i quali il cavallo e'
tesserato.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti i contenuti
della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono
definiti modalita' e contenuti dell'accertamento
dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell'articolo 20,
comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private
con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o
aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al
di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o
dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva,
anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri,
devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute
e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del
pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata
in materia di sport, adottato su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore
sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e
il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di
genere e indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un
corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento
sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del
CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto
tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai
sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a
favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni
rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della
singola disciplina sportiva tra quelle necessarie per lo
svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle
mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono
lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni
nell'ambito di una professione la cui abilitazione
professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento
sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in
appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini
professionali.
1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a
tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del
principio di specificita' dello sport.
1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle
indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento
di attivita' sportiva, sono approvate con decreto
dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni
svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici
delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per
lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono
comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI
e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il
31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono
confermate le mansioni dell'anno precedente.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro
sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro
subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche
nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai
sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di
procedura civile.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di
lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate,
anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie
di lavoratori sportivi interessate possono individuare
indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ((...)).
In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e
Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le
associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro
occasionale, secondo la normativa vigente.
4.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si
applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui
rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di
carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in
qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della
societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di
lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29,
comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al
presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai
sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la
rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il
termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di
volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre
ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri
soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive,
ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in
servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la
propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti,
quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non
dello Stato che possono essere autorizzati dalle
amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI,
dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle
Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che,
indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti
della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a
garantire il regolare svolgimento delle competizioni
sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia
riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano
nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione
e' sufficiente la comunicazione o designazione della
Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva
associata o dell'Ente di promozione sportiva competente,
anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai
medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi
forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte
anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti
dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni
sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali,
dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di
promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e
dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei
direttori di gara che operano nell'area del professionismo
non si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 36, comma 6.
6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma
6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici,
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la
societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di
prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale
non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro
dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche
paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute
S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se
cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla
comunicazione all'interno del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati
e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la
medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti
di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del
lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La
predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema
pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice
per l'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti
indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del
lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun
anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta
giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto
di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono
essere erogati anche anticipatamente.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori
sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali,
e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche'
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In
attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n.
679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale,
dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo
collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro
subordinato sportivo). - 1. Ai contratti di lavoro
subordinato sportivo non si applicano le norme contenute
negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11
maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
nell'articolo 2103 del Codice civile.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo'
contenere l'apposizione di un termine finale non superiore
a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa
la successione di contratti a tempo determinato fra gli
stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del
contratto, prima della scadenza, da una societa' o
associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta
l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo
gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi
per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al
termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123
del Codice civile.
5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola
compromissoria con la quale le controversie concernenti
l'attuazione del contratto, insorte fra la societa'
sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio
arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina
degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il
modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non puo' contenere clausole di non
concorrenza o, comunque, limitative della liberta'
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
cessazione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori
professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato nei
settori professionistici e' regolato dalle norme contenute
nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato
dai successivi commi del presente articolo.
2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo
prestato dagli atleti come attivita' principale, ovvero
prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto
di lavoro subordinato.
3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto
di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una
singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni
tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato
per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione
o allenamento;
c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur
avendo carattere continuativo, non superi otto ore
settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta
giorni ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante
assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in
forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la
societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo
il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla
Federazione Sportiva Nazionale, o dalla Disciplina Sportiva
Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, sul piano
nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi
interessate, conformemente all'accordo collettivo
stipulato.
5. La societa' ha l'obbligo di depositare, entro 7
giorni dalla stipulazione, il contratto presso la
Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva
Associata, anche paralimpici, per l'approvazione.
Unitamente al predetto contratto devono essere depositati
tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore
sportivo e la societa' sportiva, ivi compresi quelli che
abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari
relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
L'approvazione secondo le regole stabilite dalla
Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva
associata e' condizione di efficacia del contratto.
6. Le eventuali clausole contenenti deroghe
peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del
contratto tipo.
7. Nel contratto individuale deve essere prevista la
clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto
delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite
per il conseguimento degli scopi agonistici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori
professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato
nell'area del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni
contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente
disposto dal presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si
presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa,
quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del
medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del
contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le
ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato
alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano
coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza
dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate e degli Enti di promozione
sportiva, anche paralimpici.
3. L'associazione o societa' nonche' la Federazione
Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata,
l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive e'
tenuta a comunicare al Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del
rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La
comunicazione al Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i
rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo,
alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata
secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile
a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e'
messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la
disciplina del sistema pubblico di connettivita'. Il
mancato adempimento delle comunicazioni comporta le
medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al
centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni
provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro,
fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio
territoriale dell'ispettorato del lavoro.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative
relative alle attivita' previste dal presente decreto,
l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto
dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 puo' essere adempiuto in via telematica
all'interno di apposita sezione del Registro delle
attivita' sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il
compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00,
non vi e' obbligo di emissione
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono
individuate le disposizioni tecniche e i protocolli
informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti
al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a
consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con
riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le
comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche sono effettuate nel
rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro
il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del
rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al
comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta
alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni
dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando
che i compensi dovuti possono essere erogati anche
anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli
adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e
continuative di cui al presente articolo, limitatamente al
periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono
essere effettuati entro il 31 ottobre.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1.
Le societa' e le associazioni sportive, le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il
CIP e la societa' Sport e salute S.p.a., possono avvalersi
nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di
volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita'
amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive
dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche'
della formazione, della didattica e della preparazione
degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al
comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere
rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute
dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili
e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di
spese e le attivita' di volontariato per le quali e'
ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al
presente comma non concorrono a formare il reddito del
percipiente.
2-bis. Ai fini di cui al comma 2, le spese sostenute
dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili
e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di
spese e le attivita' di volontariato per le quali e'
ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al
presente comma e al comma 2 non concorrono a formare il
reddito del percipiente.
2-ter. Non sono considerate prestazioni sportive di
volontariato le attivita' fornite a titolo gratuito dai
componenti degli organi di amministrazione di associazioni
e societa' sportive dilettantistiche.».
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono
incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attivita'
sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di
volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile
verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Formazione dei giovani atleti). - 1.
Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei
giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo
sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una
preparazione professionale che favorisca l'accesso
all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera
sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione
dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le
societa' o associazioni sportive dilettantistiche e le
societa' professionistiche possono stipulare contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il
certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di
ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto
legislativo. La formazione degli atleti puo' essere
conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze
Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e
gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie),
la LM-67 (Scienze e tecniche delle attivita' motorie
preventive e adattative), nonche' la LM-68 (Scienze e
tecniche dello sport).
1-bis. In relazione all'apprendistato di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, come previsto al comma 1, il limite di eta' minimo, di
cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n.
81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e'
fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato
l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e
cio' anche nell'ottica della valorizzazione non solo
sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.
2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui
al comma 1 e' attivato con riferimento ai titoli di
istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali
contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel
rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle
norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e
formazione.
3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo
comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del
periodo di apprendistato, fissato nel contratto,
quest'ultimo si risolve automaticamente. La societa' o
associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un
contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza
del contratto di apprendistato, senza soluzione di
continuita' rispetto a quest'ultimo, e' tenuta a
corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in
favore della diversa societa' o associazione presso la
quale l'atleta abbia precedentemente svolto attivita'
dilettantistica, amatoriale o giovanile.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard
professionali e formativi relativi ai percorsi di
istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei
titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti
possono prevedere misure di agevolazione e di
flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio,
incluso il riconoscimento di crediti formativi per
l'attivita' sportiva, valida anche come attivita' di
tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi
titoli di studio.
5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano
gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di
promozione della formazione, anche professionale, dei
giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia
carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida
europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre
2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere
stabilite forme e modalita' di estensione alle altre
Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per lo sviluppo
dei settori giovanili delle societa', per la formazione e
per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre
nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il
sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per
lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle
attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco
calcio, nonche' misure mutualistiche per il reinserimento
professionale dopo il termine della carriera sportiva.
7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che
assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato
professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il
limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite
massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di
formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta'
contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo
sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il
predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i
tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
continuita', di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini
di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il
vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
Sportive Associate anche paralimpiche, prevedono con
proprio regolamento che, in caso di primo contratto di
lavoro sportivo:
a) le societa' sportive professionistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono conto della durata e del contenuto formativo
del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche
presso le quali l'atleta ha svolto attivita'
dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di
formazione, ovvero tra le societa' sportive
professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione;
b) le societa' sportive dilettantistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono adeguatamente conto della durata e del
contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive
dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione.
3. La misura del premio di cui al presente articolo
e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita'
e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale
del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
sportiva con la quale concludono il primo contratto di
lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le
Discipline sportive associate approvano i regolamenti di
cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di
mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con
proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto
dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina
sportiva associata che, decorso il predetto termine, non
abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende
abolito il 1° luglio 2024 per i tesseramenti che
costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di
precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al
comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro
il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.».
- i riporta il testo dell'articolo 32, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori
sportivi). - 1. L'attivita' sportiva dei lavoratori
sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta sotto controlli
medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, di concerto
col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico
Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi
gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione
di una scheda sanitaria per le attivita' sportive per
ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di
carattere non occasionale, nonche' l'individuazione dei
tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e
diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attivita'
sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da
svolgere.
3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il
decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita'
di compilazione e conservazione.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e
all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi
subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici, possono stipulare apposite
convenzioni con le Regioni al fine di garantire
l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per
l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al
comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso
le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le
Regioni possono istituire appositi centri di medicina
sportiva, nonche' stipulare convenzioni con l'Istituto di
Medicina dello Sport.
6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo
svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai
lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano
fermi la disciplina attuativa e i criteri tecnici generali
fissati per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva
agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con
modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche'
le disposizioni relative allo svolgimento dell'attivita'
sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui
all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei
minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con
le modalita' della prestazione sportiva. Il lavoratore
sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della
salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le
disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita'
alla mansione, ove non riferita all'esercizio
dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal medico
competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale utilizza
la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai
lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non
superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai
lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche
previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio,
della gravidanza, della maternita' e della genitorialita',
contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura
giuridica del rapporto di lavoro.
3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al
Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla
qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in
materia di assicurazione economica di malattia e di
assicurazione economica di maternita' previste dalla
normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto
alle rispettive indennita' economiche iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
dell'indennita' economica di malattia e per il
finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e'
pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello
spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n.
41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro,
delle medesime aliquote contributive previste per i
lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione
sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e'
quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della
legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro
non sono tenuti al versamento dei contributi di cui
all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17
ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita'
lavorative di carattere sportivo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con
l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e
della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva,
inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi,
da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la
designazione di un responsabile della protezione dei
minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo
di abuso e di violenza su di essi e della protezione
dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi. Il
decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della
comunicazione della nomina del responsabile della
protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza,
in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si
applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I
lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di
cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche
qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di
tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' delegata in materia di sport, su proposta
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i
relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione
del premio assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo
le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del
premio valgono anche ai fini della liquidazione della
indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta,
di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa si applica
esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista
dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
nei relativi provvedimenti attuativi.
4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo
51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono
attivita' sportiva come volontari, rimane ferma la tutela
assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo
51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto
previsto all'articolo 29, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I
lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
professionistico o dilettantistico in cui prestano
attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la
denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e
ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i
presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i
lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di
collaborazioni coordinate e continuative ai sensi
dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura
civile, operanti nei settori professionistici.
2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi,
titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A
tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 e della quale si applicano le relative norme.
3. Le figure degli istruttori presso impianti e
circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori
tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui
ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo
2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a
partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale,
sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto
previsto dal presente decreto. Le stesse figure
professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per
il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento.
4. Resta ferma la disciplina dell'assegno
straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge
15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi,
in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro
carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche
conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
dilettantistico o professionistico, e che versino in
comprovate condizioni di grave disagio economico.
5. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da
accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche
paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate.
6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento.
7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita nella misura pari al 25 per
cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote
aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata
Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono
prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive
previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono
calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi
5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al
fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50
per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati
prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e
inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67,
primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
si da' luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile
all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati
retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi
puo' essere assolta mediante apposita funzione telematica
istituita nel Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche.
8-sexies. Alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui al capo I del
decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma
hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori
complessivamente a euro 100.000, e' riconosciuto un
contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i
quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle
predette associazioni e societa' sportive dilettantistiche
versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al
comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto,
settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al
presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma
8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalita' ed i termini di
concessione e di revoca del contributo di cui al comma
8-sexies, nonche' sono definite le modalita' di controllo
per la verifica della spettanza del beneficio richiesto,
anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che
verifica i dati nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo e'
iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
8-octies. Le societa' sportive dilettantistiche
beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies
pubblicano nel Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La
cancellazione dal Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal
contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla
quota del contributo fruita nel medesimo anno
successivamente alla data di cancellazione.
8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non
concorre alla formazione del reddito, ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3
milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo
costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo
di cui al comma 8-sexies.
8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da
8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte
dellaPresidenzadelConsigliodeiministri a valere sulle
risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita'
prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di
cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2,
le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni,
distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo
conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di
lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di
addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo
31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti
dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da
societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza
fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla
determinazione del reddito di tali enti.
5.
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini
fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i
collaboratori coordinati e continuativi nell'area del
dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro
non concorrono alla determinazione della base imponibile di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma
6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia
autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi
percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese
nell'anno solare.
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento
degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni
nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni
agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte
dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino
all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di
superamento di detto limite, il predetto importo non
contribuisce al calcolo della base imponibile e delle
detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport
di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui
fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di
applicazione della presente disposizione non sia stato
superiore a 5 milioni di euro.
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in
qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del
dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti
nelle competizioni sportive, anche a titolo di
partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre
nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o
internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive
nazionali, Discipline sportive associate, Enti di
promozione sportiva, Associazioni e societa' sportive
dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. - 8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale). - 1.
Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di carattere
amministrativo-gestionale resa in favore delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,
riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere oggetto di
collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3,
del Codice di procedura civile. Non rientrano tra i
soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono
attivita' di carattere amministrativo-gestionale
nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono
essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai
rispettivi ordini professionali.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si
applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto
all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con
iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la
relativa disciplina previdenziale.
4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e'
regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2,
6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la
tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali,
versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi
collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non
concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini
tributari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Area del professionismo e del
dilettantismo). - 1. L'area del professionismo e' composta
dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva
con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente
dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle
Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive
Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate
dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con
l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal
CONI e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole:
«sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per
quanto di competenza, per la distinzione dell'attivita'
dilettantistica da quella professionistica, in armonia con
l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente
il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, le direttive e i criteri di cui al presente
articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport.
1-bis. L'area del dilettantismo comprende le
associazioni e le societa' di cui agli articoli 6 e 7,
inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter,
che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con
prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra
attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o
motoria.
1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano,
come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la
gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono
iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le
disposizioni previste per le associazioni e societa'
dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva
dilettantistica esercitata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 40 (Promozione della parita' di genere). - 1.
Le Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, il
CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza,
promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni
struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di
gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive
e anche al proprio interno.
2. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva
competenza, stabiliscono con regolamento, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i principi informatori degli statuti delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate e delle Associazioni Benemerite, anche
paralimpici, in conformita' ai principi di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione:
a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere
l'incremento della partecipazione femminile;
b) delle misure volte a favorire la rappresentanza
delle donne nello sport.
Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il
regolamento e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica
da esso delegata in materia di sport.
3. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva
competenza, sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei
principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
delle Associazioni Benemerite.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Riconoscimento del chinesiologo di base,
del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed
adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport). - 1. Al fine del corretto svolgimento delle
attivita' fisico motorie e della tutela del benessere
nonche' della promozione di stili di vita corretti, sono
istituite le figure professionali del chinesiologo di base,
del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed
adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport.
2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea
triennale in Scienze delle attivita' motorie e sportive
(classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di
attivita' motorie individuali e di gruppo a carattere
compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo
finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori
condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta'
attraverso la promozione di stili di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di
attivita' motorie volte al miglioramento della qualita'
della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla
prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere
psico-fisico.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate
e' necessario il possesso della laurea magistrale in
Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e
adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attivita'
professionale di chinesiologo delle attivita' motorie
preventive ed adattate ha per oggetto:
a) la progettazione e l'attuazione di programmi di
attivita' motoria finalizzati al raggiungimento e al
mantenimento delle migliori condizioni di benessere
psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse
condizioni fisiche;
b) l'organizzazione e la pianificazione di
particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla
prevenzione delle malattie e al miglioramento della
qualita' della vita mediante l'esercizio fisico;
c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero
funzionale post-riabilitazione finalizzato
all'ottimizzazione dell'efficienza fisica;
d) la programmazione, il coordinamento e la
valutazione di attivita' motorie adattate in persone
diversamente abili o in individui in condizioni di salute
clinicamente controllate e stabilizzate.
4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo sportivo e' necessario il possesso della
laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe
LM-68). L'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo sportivo ha ad oggetto:
a) la progettazione, il coordinamento e la
direzione tecnica delle attivita' di preparazione atletica
in ambito agonistico, fino ai livelli di massima
competizione, presso associazioni e societa' sportive, Enti
di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati;
b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata
finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
manager dello sport e' necessario il possesso della laurea
magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport e le attivita' motorie (classe LM-47). L'esercizio
dell'attivita' professionale di manager dello sport ha per
oggetto:
a) la programmazione e la gestione di impianti
sportivi;
b) la conduzione e la gestione delle strutture
pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie,
anche ludico-ricreative;
c) l'organizzazione, in qualita' di esperto e
consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche
ludico-ricreative.
6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento
e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il
riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini
dell'esercizio della professione, rispettivamente, di
chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3,
di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager
dello sport di cui al comma 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative
concernenti il percorso formativo e l'individuazione del
profilo professionale del chinesiologo di base, del
chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita'
motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo
puo' essere svolta anche all'aperto, strutturata in
percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita' eseguite
presso le «palestre della salute», ove istituite, per
l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di
esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate collabora con
medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio
fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze
dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il
fisioterapista e il dietista.
8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie
preventive e adattate, o altro professionista dotato di
specifiche competenze, provvede alla supervisione
dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla
supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito
individualmente.
9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i
requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei
percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre). - 1.
Nell'ambito dei gruppi sportivi Fiamme Azzurre» e'
istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella
quale sono tesserati atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP e che abbiano conseguito il piu' alto
livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La
Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il
coordinamento strategico.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della
predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalita'
previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per
cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti
tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso
pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti
paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi'
disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica,
differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo
della Polizia penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli
del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non
piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti
dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito
delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere
la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione
invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni
Mediche competenti per territorio, che ne determina la
categoria paralimpica di appartenenza.
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono
riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di
carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale
del gruppo sportivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di
Stato-Fiamme Oro). - 1. I gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro»,
tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in
un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non
appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo
sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive degli
atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti
riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della
Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per
cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti
tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP
attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e
modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Il
reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi'
disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica degli
atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli
altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego
nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu'
idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova
di idoneita' relativa alla patologia o condizione
invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni
Mediche competenti per territorio, che ne determina la
categoria paralimpica di appartenenza.
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono
inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1
istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e
tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono
riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di
carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale
del Gruppo sportivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 45 (Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Le componenti sportive dei
vigili del fuoco possono tesserare, con parita' di
trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti
disabili tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP, inserendoli nelle sezioni previste
dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi
dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1
curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attivita'
sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento
agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono
disciplinati i profili organizzativi e operativi delle
Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta
nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo
sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati con una
Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP attraverso
pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti
paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresi'
disciplinati i requisititi di idoneita' psico-fisica,
differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il reimpiego nei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il
personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva
paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni
organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici
sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa
alla patologia o condizione invalidante, cosi' come
certificata dalle Commissioni Mediche competenti per
territorio, che ne determina la categoria paralimpica di
appartenenza.
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente
articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari
progressione di carriera ed uguale trattamento economico,
giuridico e previdenziale del personale appartenente al
ruolo delle «Fiamme rosse».».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 47 (Tesseramento degli atleti con disabilita'
fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del
Ministero della difesa). - 1. Nell'ambito della Difesa e'
istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa -
GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di
recupero e di integrazione del personale, militare e
civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo,
promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante
l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa
segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse
discipline, a competizioni in ambito nazionale e
internazionale.
2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite
del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei
Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa,
stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito
delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di
lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente
decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede mediante riduzione di un pari
numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi
sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per
l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse
istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo
Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui
alla lettera a);
c) le modalita' organizzative per la stipula dei
contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi
rapporti con il GSPD;
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con
disabilita' fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo
Paralimpico Difesa e' instaurato previa selezione mediante
procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a
partecipare gli atleti:
a) tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello
tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli
previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto
del Ministro della difesa;
c) in possesso di valido certificato di idoneita'
all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente
normativa di settore per la specialita' per la quale
partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina
risultati agonistici di livello almeno nazionale,
regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali
che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo
Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per
tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di
entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo
spettante agli atleti normodotati, con esclusione di
qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale,
secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non
piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato
almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi
militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi
per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero
della Difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilita'
fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme
Gialle»). - 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme
Gialle» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme
Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo
con atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati
con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il
piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso
riconosciuto, curandone altresi' la direzione operativa e
il coordinamento strategico.
2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con
gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati
idonei e in posizione utile all'esito delle procedure
selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo
secondo le modalita' previste dal presente decreto, nel
limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi
«Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse
istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme
Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con
disabilita' fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi
«Fiamme Gialle» e' instaurato previa selezione mediante
procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a
partecipare gli atleti:
a) tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello
tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a
eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo
comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello
stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
c) in possesso di valido certificato di idoneita'
all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente
normativa di settore per la specialita' per la quale
partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina
risultati agonistici di livello almeno nazionale,
regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi
previsto relativamente all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge
4 novembre 2010, n. 183.
6. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali
che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi
sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta
la durata del rapporto, compensi di entita' pari al
trattamento economico fisso e continuativo spettante agli
appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del
contingente ordinario della Guardia di finanza, con
esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed
eventuale, secondo la progressione economica prevista per i
medesimi.
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non
piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato
almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi
militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi
per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero
dell'economia e delle finanze.».