Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio  delle
  Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni, da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023  con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con
la quale sono stati estesi gli  effetti  dello  stato  di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
(OCDPC)  n.  992  dell'8  maggio  2023,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023; 
  Visto il decreto  n.  74  del  28  maggio  2023  con  il  quale  il
Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, in qualita' di
Commissario delegato,  ha  dato  approvazione  del  piano  dei  primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle  avverse
condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1°  maggio  2023,
hanno colpito il  territorio  delle  Province  di  Bologna,  Ferrara,
Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini; 
  Considerato che nell'ambito del piano  degli  interventi  approvato
dal Dipartimento della protezione civile e' stata assicurata, tra gli
interventi urgenti  di  assistenza  alla  popolazione  della  Regione
Emilia-Romagna, l'erogazione del contributo di autonoma  sistemazione
(CAS)  ai  nuclei  familiari  sgomberati  o  evacuati  dalle  proprie
abitazioni per il primo trimestre 1° maggio 2023 - 31 luglio 2023 con
finanziamento a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali (FEN); 
  Considerato che nell'ambito del citato piano degli interventi  sono
stati specificatamente disciplinati  i  criteri,  le  modalita'  e  i
termini  per  la  presentazione  delle  domande  e  l'erogazione  dei
contributi per l'autonoma sistemazione, nonche' le modalita'  per  la
successiva rendicontazione degli stessi; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  luglio
2023, con il quale il Generale  di  Corpo  d'Armata  Francesco  Paolo
Figliuolo  e'   stato   nominato   Commissario   straordinario   alla
ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il  14
luglio 2023 con foglio n. 2026; 
  Visto il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2023,   n.   100,   recante
«Interventi urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  provocata  dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; 
  Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione
civile  del  14  agosto  2023,  relativa  all'invio  agli  organi  di
controllo del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11
agosto 2023, attuativo dell'art. 20-ter, comma 3,  del  decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
luglio 2023, n. 100; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                 Contributi di autonoma sistemazione 
 
  1. La presente ordinanza disciplina l'erogazione di  un  contributo
per l'autonoma sistemazione ai nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli  eccezionali
eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023,  hanno
colpito  il  territorio  delle  Province  di  Reggio-Emilia,  Modena,
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed in esecuzione  di
specifici  provvedimenti  delle  competenti  autorita',  adottati   a
seguito dell'evento. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso: 
    a prosecuzione di quanto gia' previsto  per  il  periodo  dal  l°
maggio 2023 al 31 luglio 2023; 
    in aderenza a quanto  disposto  dal  Commissario  delegato  della
Regione Emilia-Romagna con decreto n.  74  del  28  maggio  2023,  in
applicazione dell'art. 2 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, e disciplinato al
capitolo 7 del «Piano dei  primi  interventi  urgenti  di  protezione
civile - primo stralcio»,  nel  cui  ambito  sono  stati  definiti  i
criteri, i termini, i presupposti, nonche' le modalita' di  dettaglio
per  assicurare  la  concessione   del   contributo,   salvo   quanto
diversamente specificato nella presente ordinanza; 
    previa istruttoria da parte del comune  e  relativo  controllo  a
campione circa la  veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e atto di notorieta' rese nelle domande. 
  3. Il controllo e'  eseguito  nella  misura  stabilita  da  ciascun
comune in relazione al numero delle domande di contributo  presentate
e, comunque, nella misura non inferiore al 20 per cento delle stesse. 
  4. In tutti i  casi  in  cui  sussistano  fondati  dubbi  circa  la
veridicita' delle dichiarazioni rese in domanda, i  comuni  procedono
tramite i propri uffici  o  quelli  di  altra  amministrazione  -  se
l'amministrazione  comunale  procedente  non  coincide   con   quella
certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti  dichiarati;
in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i comuni provvedono
a  comunicare  agli  interessati  l'inammissibilita'  della   domanda
all'indirizzo ivi indicato. 
  5.  I  comuni  sono  tenuti  a  verificare  l'effettivo   abbandono
dell'abitazione principale, abituale  e  continuativa  da  parte  dei
nuclei  familiari   destinatari   del   contributo   per   l'autonoma
sistemazione;  la  verifica  dovra'  essere  effettuata  a  mezzo  di
sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte  del  personale
della Polizia  locale  e/o  delle  Forze  dell'ordine,  da  ripetersi
nell'intero arco temporale di fruizione del contributo. 
  6. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
riconosciuto  nell'ipotesi  in   cui   l'amministrazione   regionale,
provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo  gratuito,  di
alloggi.