Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 dell'8 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023; Visto il decreto n. 74 del 28 maggio 2023 con il quale il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, in qualita' di Commissario delegato, ha dato approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini; Considerato che nell'ambito del piano degli interventi approvato dal Dipartimento della protezione civile e' stata assicurata, tra gli interventi urgenti di assistenza alla popolazione della Regione Emilia-Romagna, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni per il primo trimestre 1° maggio 2023 - 31 luglio 2023 con finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN); Considerato che nell'ambito del citato piano degli interventi sono stati specificatamente disciplinati i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, nonche' le modalita' per la successiva rendicontazione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Dispone: Art. 1 Contributi di autonoma sistemazione 1. La presente ordinanza disciplina l'erogazione di un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso: a prosecuzione di quanto gia' previsto per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 luglio 2023; in aderenza a quanto disposto dal Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna con decreto n. 74 del 28 maggio 2023, in applicazione dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, e disciplinato al capitolo 7 del «Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile - primo stralcio», nel cui ambito sono stati definiti i criteri, i termini, i presupposti, nonche' le modalita' di dettaglio per assicurare la concessione del contributo, salvo quanto diversamente specificato nella presente ordinanza; previa istruttoria da parte del comune e relativo controllo a campione circa la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorieta' rese nelle domande. 3. Il controllo e' eseguito nella misura stabilita da ciascun comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate e, comunque, nella misura non inferiore al 20 per cento delle stesse. 4. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicita' delle dichiarazioni rese in domanda, i comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione - se l'amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilita' della domanda all'indirizzo ivi indicato. 5. I comuni sono tenuti a verificare l'effettivo abbandono dell'abitazione principale, abituale e continuativa da parte dei nuclei familiari destinatari del contributo per l'autonoma sistemazione; la verifica dovra' essere effettuata a mezzo di sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'ordine, da ripetersi nell'intero arco temporale di fruizione del contributo. 6. Il contributo di cui al presente articolo non puo' essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.