IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 42, 107 e 108;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della commissione, del 14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Vista la comunicazione della commissione n. 2022/C 485/01, avente
ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea - serie C 485 - del 21 dicembre 2022;
Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
1995-1997) e, in particolare, l'art. 53 della predetta legge, cosi'
come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza
pubblica;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 1° marzo 2016, n. 15487, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 22
marzo 2016, recante la determinazione dei criteri e delle modalita'
per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a
sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza,
favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo
sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal
riconoscimento U.E., ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (CE) n. 607/2009;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 della predetta legge,
che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n.
72, che adotta il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, cosi' come modificato dal
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197, recante l'individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7,
comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250
del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida e'
stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Considerato che il decreto ministeriale 1° marzo 2016, n. 15487,
sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato, in base
alla previgente normativa dell'Unione, dall'obbligo di notifica di
cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al quale la commissione ha attributo il numero
di riferimento SA.44856 (2016/XA) e che l'esenzione, di cui
beneficiava il predetto regime di aiuti di Stato, ha cessato di
produrre effetti in data 30 giugno 2023;
Ritenuto opportuno abrogare il suddetto decreto ministeriale 1°
marzo 2016, n. 15487 e procedere all'attuazione di un nuovo regime di
aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472 e
(UE) n. 651/2014 della commissione, tenuto conto degli «Orientamenti
per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali» del 21 dicembre 2022, sopra riportati;
Ritenuto necessario determinare i criteri e le modalita' per la
concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare
azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed
azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e
l'acquisizione di competenze, nonche' i progetti di ricerca e
sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari
contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e
indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi dei regolamenti (UE)
n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, anche in considerazione della
necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e
fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle
richieste di contribuzione, secondo procedure semplificate, ed alle
modalita' per la concessione dei predetti contributi, con riduzione
degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Altri prodotti agricoli e alimentari»: gli altri prodotti
agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE)
n. 1151/2012, che sono designati da DOP o IGP;
b) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP,
costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21
dicembre 1999, n. 526 oppure ai sensi dell'art. 41 della legge 12
dicembre 2016, n. 238;
c) «Direzione generale»: la direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
d) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 5,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure ai sensi
dell'art. 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
1308/2013;
e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 5,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure ai sensi
dell'art. 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n.
1308/2013;
f) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
g) «Prodotti agricoli»: i prodotti agricoli elencati
nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
ivi inclusi i prodotti vitivinicoli di cui all'art. 92, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP;
h) «Ufficio PQAI IV»: l'Ufficio PQAI IV della direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare.