IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di  attuazione  della  direttiva  2001/19/CE  e  dal  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di  attuazione  della  direttiva
2005/36/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n.  60,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del  citato  decreto  del
Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal  decreto  del
Ministro della salute  28  agosto  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  4  settembre  2014  -  Serie
generale - n. 205, che stabilisce che la  graduatoria  dei  candidati
idonei al corso di medicina generale puo' essere utilizzata non oltre
il termine massimo di sessanta giorni  dopo  l'inizio  del  corso  di
formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
i posti che  si  siano  resi  vacanti  per  cancellazione,  rinuncia,
decadenza o altri motivi e stabilisce,  altresi',  che  i  giorni  di
corso persi devono essere recuperati e regolarmente  retribuiti,  nel
rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi; 
  Considerato che, per garantire la copertura di tutti i posti che si
renderanno vacanti per cancellazione,  rinuncia,  decadenza  o  altri
motivi  da   parte   dei   corsisti,   si   ravvisa   l'opportunita',
limitatamente al corso di formazione specifica in  medicina  generale
di cui al triennio 2022/2025, di riaprire il termine  di  scorrimento
delle graduatorie del concorso per l'accesso al corso; 
  Ritenuto di stabilire la  riapertura  del  termine  di  scorrimento
delle graduatorie del concorso per l'accesso al corso  di  formazione
specifica in medicina generale dalla data del presente  decreto  fino
al 30 novembre p.v., data gia' fissata per il prossimo concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui  al   triennio
2022/2025, e' riaperto il termine di  scorrimento  delle  graduatorie
del concorso per  l'accesso  al  corso  di  formazione  specifica  in
medicina generale. La graduatoria dei candidati  idonei  puo'  essere
utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma  di  Trento
dalla data del  presente  decreto  fino  al  30  novembre  2023,  per
assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che  si
siano resi vacanti per cancellazione,  rinuncia,  decadenza  o  altri
motivi. 
  2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e  regolarmente
retribuiti, nel  rispetto  del  limite  minimo  di  4.800  ore  e  di
trentasei mesi. 
  3. Le regioni e  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  al  fine  di
consentire il tempestivo  conseguimento  del  diploma  di  formazione
specifica in medicina generale,  assicurano  un  numero  adeguato  di
sessioni straordinarie per lo  svolgimento  della  prova  finale  del
corso. 
  Il presente decreto sara' registrato dagli organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 agosto 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2348