IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Vista, in particolare,  la  Missione  6,  Componente  2  del  PNRR,
Investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze  tecniche-professionali,
digitali  e  manageriali  del  personale  del  sistema  sanitario»  -
sub-investimento 2.2 a): «Borse aggiuntive in formazione di  medicina
generale»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  obiettivi
(c.d.  target)  e  traguardi  intermedi  (c.d.  milestone)  e   degli
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Tenuto conto che il comma 2,  dell'art.  5,  del  regolamento  (UE)
2021/21, prevede, tra i principi orizzontali ivi  previsti,  che  «Il
dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio
"non arrecare un danno significativo"»; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto  6),
del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere  o  svolgere
attivita'   economiche   che   arrecano   un   danno    significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17  del
regolamento (UE) 2020/852»; 
  Visto l'art.  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020  relativo  all'istituzione
di un quadro che favorisce gli  investimenti  sostenibili  e  recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
giugno 2021; 
  Visto l'art. 6 del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che definisce  e  disciplina  il
Contratto istituzionale di sviluppo; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
quale prevede che per accelerare la realizzazione di  nuovi  progetti
strategici,  sia  di  carattere  infrastrutturale  sia  di  carattere
immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi
natura di grandi progetti o di  investimenti  articolati  in  singoli
interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi
e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea  e
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  le  amministrazioni  competenti
possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  recante
«Disposizioni urgenti per la  crescita  economica  nel  Mezzogiorno»,
contenente disposizioni in materia di  valorizzazione  dei  Contratti
istituzionali di sviluppo (CIS); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR.  Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6  del  suddetto  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, con il quale e' istituito,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato, un ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale
generale, denominato Servizio centrale per il PNRR,  con  compiti  di
coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
del PNRR; 
  Visto altresi' l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale  titolare
di interventi previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle
relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del  summenzionato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto  da
parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
delle  citta'  metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni  degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del ( (PNRR)) e assunti
in qualita' di soggetti attuatori, consistenti  anche  nella  mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del  PNRR
e su proposta della  Cabina  di  regia  o  del  Ministro  competente,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine  per  provvedere
non superiore a trenta giorni. In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate.»; 
  Visto, inoltre, l'art. 15, comma 4, del suddetto  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, nel quale viene previsto che gli enti di  cui  al
comma 3 dello stesso articolo  possono  accertare,  tra  l'altro,  le
entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base
della formale deliberazione di riparto o assegnazione del  contributo
a    proprio    favore,    senza    dover     attendere     l'impegno
dell'amministrazione  erogante,  con  imputazione  agli  esercizi  di
esigibilita' ivi previsti; 
  Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
che individua il Contratto  istituzionale  di  sviluppo  (CIS)  quale
strumento di attuazione rafforzata degli  interventi  finanziati  dal
PNRR di competenza del Ministero della salute e il  comma  2-bis,  il
quale stabilisce che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
il Ministro  della  salute  promuove  e  stipula  appositi  contratti
istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021, come  modificato  nella  «tabella  A»  dal  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante
«Assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione», con il quale  sono  state  assegnate  alle  singole
amministrazioni titolari  degli  interventi  le  risorse  finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del  citato  piano  e,  in
particolare, sono state assegnate al Ministero della  salute  risorse
per la  realizzazione  dell'intervento  previsto  dalla  Missione  6,
Componente   2,   Intervento   «2.2   Sviluppo    delle    competenze
tecniche-professionali, digitali  e  manageriali  del  personale  del
sistema sanitario» - sub-misura lettera  (a):  «borse  aggiuntive  in
formazione  di  medicina  generale»  per  un  importo  pari  ad  euro
101.973.006,00; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che
«La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE  -
ECOFIN recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2.»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021 avente ad  oggetto  «Procedure  relative  alla  gestione
finanziaria delle  risorse  previste  nell'ambito  del  PNRR  di  cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» laddove
prevede all'art. 3, comma 3, che, con riferimento  alle  risorse  del
PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e
province autonome accendono appositi  capitoli  relativi  alla  spesa
sanitaria del bilancio gestionale  al  fine  di  garantire  un'esatta
imputazione delle entrate e delle uscite  relative  al  finanziamento
specifico, in coerenza con  l'art.  20  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118; 
  Vista la circolare  n.  21  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 ottobre 2021 avente ad  oggetto  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Tenuto conto del decreto del Ministro della salute 2 novembre  2021
avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel  PNRR  per  la
formazione dei medici di medicina generale  per  il  ciclo  formativo
triennale 2021-2023 per un importo pari a euro 33.991.002,00»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5  aprile  2022  con  il
quale e' stato approvato lo  schema  di  contratto  istituzionale  di
sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del piano operativo (POR) e
delle schede intervento; 
  Considerato che, in merito  all'attuazione  delle  attivita'  della
citata sub-misura lettera (a) del  citato  intervento  2.2  da  parte
delle regioni e  province  autonome,  i  contratti  istituzionali  di
sviluppo  (CIS)  sottoscritti   riportano   le   relative   modalita'
attuative, le fasi con cui vengono definiti  i  fabbisogni  formativi
per  ciascun  ciclo  di  formazione  triennale,   le   modalita'   di
svolgimento  delle  procedure  concorsuali,  di  pubblicazione  della
relativa   graduatoria   e   di   contestuale   trasmissione    della
documentazione per le finalita' di monitoraggio e rendicontazione; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  21  giugno  2022
recante la presa d'atto dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS)
e dei relativi piani operativi (POR) sottoscritti  tra  il  Ministero
della salute e le regioni e province autonome; 
  Vista la circolare  n.  32  del  30  dicembre  2021  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  recante  la  guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente  (DNSH)   che   fornisce   indicazioni   sui   requisiti
tassonomici, sulla normativa corrispondente e  sugli  elementi  utili
per documentare il rispetto di tali requisiti; 
  Tenuto conto del decreto del Ministro  della  salute  22  settembre
2022 avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR  per
la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo  formativo
triennale 2022-2025 per un importo pari a euro 33.991.002,00»; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  0520264.U  del  26  maggio   2023   del
coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle  regioni
e delle province autonome, con  la  quale  sono  stati  comunicati  i
novecento posti aggiuntivi, comprensivi della  riserva  del  40%  dei
posti per le regioni del Mezzogiorno, come previsto dal  citato  art.
2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso
di  formazione  specifica  di  medicina  generale  per  il   triennio
2023-2026 finanziati all'interno  della  Missione  6,  Componente  2,
Intervento 2.2  «Sviluppo  delle  competenze  tecniche-professionali,
digitali  e  manageriali  del  personale  del   sistema   sanitario»,
approvati dalla Commissione salute nella seduta del 23  maggio  2023,
relativi alle tre annualita' del predetto ciclo formativo triennale; 
  Tenuto conto del decreto del Ministro della salute  8  giugno  2023
recante la modifica della ripartizione delle  disponibili  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la formazione dei medici
di medicina generale di cui al decreto del Ministro  della  salute  2
novembre 2021 per il ciclo formativo triennale 2021-2024 e al decreto
del Ministro della salute 22 settembre 2022 per  il  ciclo  formativo
triennale e 2022-2025; 
  Ritenuto di dover provvedere a ripartire con il presente decreto le
risorse relative al ciclo triennale 2023-2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse  finanziarie  per  la  realizzazione  dell'intervento
previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione
M6,  Componente  C2,  Intervento  «2.2  Sviluppo   delle   competenze
tecniche-professionali, digitali  e  manageriali  del  personale  del
sistema sanitario» - sub-misura: «Borse aggiuntive in  formazione  di
medicina generale», per  il  ciclo  del  triennio  2023-2026  pari  a
33.991.002,00 euro, sono assegnate alle singole  regioni  e  province
autonome  come  indicato  nell'allegata  tabella  A,  che  fa   parte
integrante e sostanziale  del  presente  decreto.  Per  le  modalita'
attuative del ciclo formativo del triennio 2023-2026,  si  rinvia  ai
Piani operativi allegati ai Contratti istituzionali di sviluppo (CIS)
sottoscritti dal Ministero della salute con  le  regioni  e  province
autonome. 
  2. Le regioni e le province autonome accertano le entrate derivanti
dal trasferimento delle risorse del PNRR  sulla  base  della  formale
deliberazione di riparto o  assegnazione  del  contributo  a  proprio
favore,  senza   dover   attendere   l'impegno   dell'amministrazione
erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti,
ai sensi della normativa vigente. 
  3. Le regioni e  province  autonome  provvedono  a  trasmettere  al
Ministero  della  salute  i  dati  necessari   alla   rendicontazione
finanziaria,  procedurale  e  fisica  degli  interventi,  incluse  le
informazioni anagrafiche relative ai singoli percettori  delle  borse
di studio. 
  4. Le regioni e province autonome, in  quanto  soggetti  attuatori,
richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla  sezione
anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP per  gli  interventi
sotto la voce «PNRR BORSE MEDICINA GENERALE 23-26». 
  5. Ai fini dell'audit e della  tutela  degli  interessi  finanziari
dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art.  22,
comma 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, nonche'  l'unita'
di audit del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, e gli altri soggetti con compiti  istituzionali  di  controllo
della spesa hanno accesso  ai  dati  e  ai  documenti  necessari  per
esercitare  le  loro  funzioni.  Le  regioni  e   province   autonome
consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica,
anche con accesso in loco e mantengono disponibile la  documentazione
a  supporto  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  europea   e
nazionale in materia. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 luglio 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti, del Ministero dell'istruzione e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2261