IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)»,
come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n.  48,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
  Visto, in particolare,  l'art.  14,  recante  disposizioni  per  il
sostegno del settore del trasporto, che, al comma 1, lettera  b),  al
fine di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli  aumenti
eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di quindici
milioni di euro, da destinare  al  riconoscimento  di  un  contributo
straordinario, sotto forma  di  credito  d'imposta,  a  favore  delle
imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre  2005,
n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni  e
dagli enti locali ai sensi delle norme regionali  di  attuazione  del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi  di
trasporto di persone su strada resi ai sensi della  legge  11  agosto
2003, n. 218. Il predetto contributo  e'  riconosciuto  nella  misura
massima del dodici  per  cento  della  spesa  sostenuta  nel  secondo
semestre dell'anno 2022, e  comunque  nel  limite  massimo  di  spesa
indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio  impiegato
dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro  V  o  superiore,
utilizzati  per  l'esercizio  delle  predette  attivita',  al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto,  comprovato  mediante  le  relative
fatture d'acquisto; 
  Visto il comma 1, dell'art. 14 del decreto-legge n. 144  del  2022,
ai sensi del quale si prevede che «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  1-bis,  con
particolare riguardo alle procedure di  concessione  dei  contributi,
sotto forma di credito d'imposta, anche  ai  fini  del  rispetto  dei
limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante
«Disposizioni in materia di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare,  l'art.  17  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche'  l'art.  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli  articoli
8 e 9 in materia di  registrazione  degli  aiuti  subordinati  a  una
procedura di concessione; 
  Considerato che la grave difficolta' in cui versano le  imprese  di
trasporto di persone a causa del  costante  aumento  del  prezzo  dei
carburanti subito  nel  corso  del  2022,  richiede  l'attuazione  di
procedure celeri per il  riconoscimento  dei  contributi  di  cui  al
citato art. 14, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 144 del 2022; 
  Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  quale  ente
competente  alla  gestione  delle  procedure  relative   al   credito
d'imposta delle accise sul gasolio per  uso  autotrazione  utilizzato
nel settore del trasporto di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504,  dispone  di  strumenti  idonei  alla  ricezione  delle
domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per
le finalita' di cui al presente decreto; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  delle  predette  risorse  nel  rispetto   delle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; 
  Considerato che nel  corso  dell'anno  2022  il  gasolio  ha  avuto
considerevoli aumenti del costo di acquisto,  incrementando  il  gia'
assai elevato livello  della  crisi  di  liquidita'  economica  della
totalita' delle imprese  di  trasporto  su  strada  di  persone,  che
risulta essere uno  dei  settori  maggiormente  colpiti  dalla  crisi
economica per i costi aggiuntivi dovuti  ad  aumenti  eccezionalmente
marcati dei prezzi delle fonti di energia; 
  Vista la comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9  marzo
2023 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la sezione 2.1 in  materia
di «Aiuti di importo limitato»; 
  Visto  il  decreto  del  ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita'  sostenibili  del  13  settembre  2022,  n.  273,   recante
«Modalita' per  la  concessione  del  contributo  per  l'acquisto  di
carburante   destinato   all'alimentazione   di   autobus   ad   alta
sostenibilita' a favore di imprese che erogano servizi  di  trasporto
di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico», per  quanto
riguarda il venti per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa
nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al  netto  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Vista la decisione C (2022) 7666 del 25 ottobre 2022; 
  Vista la decisione C (2023) 2349 del 31 marzo 2023; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 26 del decreto  legislativo  14
marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni
sul  sito  predisposto  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti alla voce  «Amministrazione  trasparente»  -  «Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti  di  concessione»  -
beneficiario; 
  Tenuto conto degli esiti  del  confronto  con  le  associazioni  di
categoria del trasporto di persone su strada; 
  Valutata la possibilita'  di  collaborazione  con  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  per  quanto  concerne  l'organizzazione  della
piattaforma digitale per la  presentazione  delle  istanze  da  parte
delle imprese ed il conseguente invio dei  dati  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  del  credito  d'imposta  nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e  le
modalita'   di   attuazione   della   disciplina    del    contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art.  14,
comma 1, lettera b), decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  cosi'
come modificato dal decreto-legge 48 del 2023, finalizzato a mitigare
gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del  prezzo
dei  carburanti  con   particolare   riguardo   alle   procedure   di
concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche'  alla
documentazione   richiesta,   alle    condizioni    di    revoca    e
all'effettuazione dei controlli.