IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»,
come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
Visto, in particolare, l'art. 14, recante disposizioni per il
sostegno del settore del trasporto, che, al comma 1, lettera b), al
fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti
eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di quindici
milioni di euro, da destinare al riconoscimento di un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle
imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e
dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di
trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura
massima del dodici per cento della spesa sostenuta nel secondo
semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa
indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato
dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore,
utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative
fatture d'acquisto;
Visto il comma 1, dell'art. 14 del decreto-legge n. 144 del 2022,
ai sensi del quale si prevede che «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con
particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi,
sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei
limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli
8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una
procedura di concessione;
Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di
trasporto di persone a causa del costante aumento del prezzo dei
carburanti subito nel corso del 2022, richiede l'attuazione di
procedure celeri per il riconoscimento dei contributi di cui al
citato art. 14, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 144 del 2022;
Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente
competente alla gestione delle procedure relative al credito
d'imposta delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato
nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle
domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per
le finalita' di cui al presente decreto;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;
Considerato che nel corso dell'anno 2022 il gasolio ha avuto
considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il gia'
assai elevato livello della crisi di liquidita' economica della
totalita' delle imprese di trasporto su strada di persone, che
risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi
economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente
marcati dei prezzi delle fonti di energia;
Vista la comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo
2023 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la sezione 2.1 in materia
di «Aiuti di importo limitato»;
Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili del 13 settembre 2022, n. 273, recante
«Modalita' per la concessione del contributo per l'acquisto di
carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta
sostenibilita' a favore di imprese che erogano servizi di trasporto
di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico», per quanto
riguarda il venti per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa
nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto;
Vista la decisione C (2022) 7666 del 25 ottobre 2022;
Vista la decisione C (2023) 2349 del 31 marzo 2023;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni
sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» -
beneficiario;
Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di
categoria del trasporto di persone su strada;
Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della
piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte
delle imprese ed il conseguente invio dei dati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le
modalita' di attuazione della disciplina del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 14,
comma 1, lettera b), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, cosi'
come modificato dal decreto-legge 48 del 2023, finalizzato a mitigare
gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo
dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di
concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.