IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il
«Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 24,
25 e 44:
Dato atto che, a partire dal 1° maggio 2023 e con sensibile
aggravamento a partire dal 15 maggio 2023, il territorio delle
Province di Reggio-Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forli-Cesena,
Ravenna e Rimini, nella Regione Emilia-Romagna, e delle aree
limitrofe delle Regioni Toscana e Marche, e' stato interessato da
fenomeni meteorologici di eccezionale intensita' che hanno
determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle
persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose
famiglie dalle loro abitazioni, provocando, altresi', l'esondazione
di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti diffusi,
numerosi movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 109 dell'11 maggio 2023, recante la dichiarazione dello stato di
mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in
conseguenza delle citate avverse condizioni meteorologiche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, con la
quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023, con la
quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera
del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono stati estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara,
Ravenna, Forli-Cesena e Rimini in conseguenza delle ulteriori ed
eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire
dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, con la
quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa della Citta'
metropolitana di Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, con la
quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce
Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro
Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Viste le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in
attuazione delle richiamate disposizioni e delle suindicate
deliberazioni del Consiglio dei ministri alla data del presente
decreto, finalizzate all'attivazione e regolazione delle prime misure
urgenti volte a fronteggiare gli effetti degli eventi calamitosi di
cui trattasi, e, in particolare, le ordinanze:
n. 992 dell'8 maggio 2023, n. 997 del 24 maggio, n. 998, n. 999
del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023 e n. 1010 del 22
giugno 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023, n. 141 del 19
giugno 2023, n. 129 del 5 giugno 2023, n. 141 del 19 giugno 2023 e n.
151 del 30 giugno 2023, relativamente al territorio della Regione
Emilia-Romagna interessato dai predetti eventi calamitosi;
n. 1000 del 5 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023, relativamente al
territorio della Regione Toscana interessato dai predetti eventi
calamitosi;
n. 1002 del 12 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023, relativamente al
territorio della Regione Marche interessato dai predetti eventi
calamitosi;
Considerato che, alla data del presente decreto, e' in corso l'iter
di adozione di due ulteriori ordinanze concernenti attivita' relative
al territorio della Regione Emilia-Romagna, di cui alle note del
Dipartimento della protezione civile prot. DPC/39032 del 31 luglio
2023 e prot. DPC/39311 del 1° agosto 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai
medesimi eventi», che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della predetta
legge di conversione, ha abrogato il decreto-legge 5 luglio 2023, n.
88, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori
colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023»,
recependo nel testo le misure contenute nel citato decreto-legge 5
luglio 2023, n. 88;
Visti, in particolare, gli articoli 18, 20-ter, 20-sexies,
20-octies e 20-decies del predetto decreto-legge n. 61 del 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2022, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio
Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile,
a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della
fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023,
recante la nomina del generale di corpo d'armata, Francesco Paolo
Figliuolo a Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 (oggi
art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 100 del 31 luglio
2023), di seguito denominato «Commissario straordinario»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Nello Musumeci e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio,
senatore Nello Musumeci, e' stato conferito l'incarico per la
protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza
portafoglio, senatore Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del
Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento
all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione
civile;
Vista la comunicazione del Commissario straordinario nominato con
il richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio
2023, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 39226 del 1°
agosto 2023, con la quale e' stata trasmessa la ricognizione degli
interventi realizzati dai soggetti competenti in regime di somma
urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche ricadenti nei
territori delle due regioni per i quali e' stato dichiarato lo stato
di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4,
del 23 e del 25 maggio 2023 richiamate in premessa, non ricompresi
nei richiamati piani gia' predisposti dai Presidenti delle due
regioni - Commissari delegati approvati o in corso di istruttoria;
Vista la relazione del Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa con
nota prot. DPC/39311 del 1° agosto 2023, in conformita' al richiamato
art. 20-ter, comma 3, del citato decreto-legge n. 61/2023, contenente
la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di
gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse
finanziarie allo scopo finalizzate, sulla base dei piani predisposti
dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche -
Commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria, nonche'
delle attivita' direttamente in carico al medesimo Dipartimento, ai
sensi delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25 del
decreto legislativo n. 1/2018 relative agli eventi calamitosi di cui
trattasi;
Dato atto che, relativamente ai territori della Regione Toscana
individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25
maggio 2023 di cui in premessa, non sussistono, alla data del
presente decreto, ulteriori esigenze finanziarie relative a
interventi realizzati in regime di somma urgenza, essendo, tali
esigenze, state soddisfatte nei piani predisposti dal Presidente
della Regione Toscana - Commissario delegato, gia' approvati;
Ritenuto di provvedere alla disciplina del passaggio delle
attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle
altre attivita' previste dal citato codice di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione
commissariale straordinaria di cui al citato art. 20-ter del
decreto-legge n. 61/2023, nonche' delle relative risorse finanziarie,
individuando, altresi', le corrispondenti funzioni dei commissari
delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'art. 25 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano a
decorrere dalla data dell'efficacia il presente decreto;
Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 3 agosto 2023;
Decreta:
Art. 1
Disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di
assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal
citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono
trasferite alla gestione del Commissario straordinario di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023.
1. Sono trasferite alla competenza del Commissario straordinario le
eventuali residue attivita' di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.
25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 /2018 non individuate nei
piani degli interventi riportati nell'allegato A al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante.
2. Il Commissario straordinario provvede, altresi', nell'ambito e
nei limiti delle attribuzioni previste dal comma 7 dell'art. 20-ter
del citato decreto-legge n. 61/2023 e mediante provvedimenti adottati
ai sensi dal comma 8 del medesimo art. 20-ter, alla disciplina di
eventuali nuove misure ed attivita' di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 /2018,
previa valutazione dei relativi eventuali ulteriori fabbisogni
finanziari.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
continua a provvedere, fino alla scadenza degli stati di emergenza di
cui in premessa e nei limiti delle quantificazioni indicate
nell'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante:
a. al monitoraggio dei piani di cui al comma 1, nonche' alle loro
eventuali rimodulazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalle OCDPC
n. 992/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10, n. 1000/2023,
articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10 e n. 1002/2023, articoli 1,
commi 3 e seguenti, e 9, nei limiti delle risorse finanziarie gia'
rispettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;
b. al rimborso delle spese sostenute per il concorso alla
gestione della prima fase di emergenza da parte del medesimo
Dipartimento, nonche' delle strutture operative e delle
amministrazioni statali, delle colonne mobili delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile di rilievo nazionale, dei moduli europei attivati nell'ambito
del Meccanismo unionale di protezione civile, del supporto del
personale dei comuni italiani e dei centri di competenza nazionali,
ivi compresi gli oneri per prestazioni straordinarie effettuate dal
personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni rese fino al 31 luglio 2023 (OCDPC n. 992/2023, art.
7, commi 2, 3 e 4, e art. 12; OCDPC n. 997/2023, articoli 1, comma 3,
2, 3, 4 e 5; OCDPC 998/2023, art. 1 e 2; OCDPC 1000/2023, art. 8;
OCDPC 1002, art. 7; OCDPC 1003, articoli 5, 7, e 9; OCDPC 1010, art.
3);
c. all'erogazione, con le modalita' rispettivamente previste,
della prima misura economica di immediato sostegno a favore dei
soggetti privati gia' disciplinata con le richiamate ordinanze,
prevedendo che essa possa costituire un'anticipazione rispetto alle
eventuali future provvidenze che potranno essere disciplinate dal
Commissario straordinario per le Regioni Emilia-Romagna e Marche
tenendo conto delle misure gia' disposte dal Dipartimento della
protezione civile (OCDPC n. 999/2023, art. 1; OCDPC n. 1002/2023,
art.4, comma 3, lettera a);
d. alla gestione delle procedure istruttorie e al rimborso delle
spese per il ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei
materiali e delle attrezzature impiegate dalle componenti e dalle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,
allo scopo di ricostituirne tempestivamente la piena capacita'
operativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del
decreto-legge n. 61/2023 cit.;
e. al completamento dell'istruttoria per la richiesta di accesso
alle risorse del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE) e
al coordinamento dell'attivita' nazionale di rendicontazione delle
spese ammissibili a seguito dell'eventuale relativa decisione degli
organismi unionali.
4. Sono, altresi', fatti salvi, fino alla scadenza degli stati di
emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
richiamate in premessa, gli effetti delle ulteriori misure di cui al
presente decreto che non siano riferite a funzioni di competenza dei
commissari delegati - Presidenti delle regioni interessate e siano
attribuite al coordinamento e alla diretta gestione del Dipartimento
della protezione civile.