IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» ed in particolare il comma 503
dell'art. 1, che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante,
riconosce, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, alle
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma
2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per
cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro V o
superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,
utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette
attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che all'art. 34 ha
sostituito il comma 503 dell'art. 1 della sopra citata legge n.
197/2022, inserito il comma 503-bis e modificato il comma 504;
Visto il comma 504, del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022,
come modificato dall'art. 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, ai sensi del quale si prevede che «Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono
stabiliti le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo di
cui al comma 503 con particolare riguardo alle procedure di
concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonche'
alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli
8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una
procedura di concessione;
Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di
autotrasporto di merci a causa degli aumenti eccezionali del prezzo
dei carburanti richiede l'attuazione di procedure celeri per il
riconoscimento dei contributi di cui al citato art. 1, commi 503 e
seguenti della legge 29 dicembre 2022 n. 197, cosi' come modificato
dal decreto-legge n. 48/2023;
Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente
competente alla gestione delle procedure relative al credito
d'imposta delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato
nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle
domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per
le finalita' di cui al presente decreto;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea;
Considerato che nel corso dell'anno 2022 il gasolio ha avuto
considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il gia'
assai elevato livello della crisi di liquidita' economica della
totalita' delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta
essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per
i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei
prezzi dei carburanti;
Vista la comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo
2023 final, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la Sezione 2.1 in materia
di «Aiuti di importo limitato»;
Vista la decisione della Commissione europea - Aiuto di Stato
SA.103480 (2022/N) - Italia TCF: Schema di sostegno in caso di
emergenza per gli operatori di autotrasporto - C(2022) 5127 final del
14 luglio 2022, la successiva C(2022) 5877 final per il caso S.A.
103966 (2022/N) di modifica del caso 103480, nonche' la decisione
C(2022) 9571 del 14 dicembre 2022 final per il caso S.A. 105007
(2022/N) di ulteriore modifica del caso 103480;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta;
Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili alla voce
«Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;
Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della
piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte
delle imprese e conseguente invio dei dati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di
categoria del trasporto di persone su strada;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le
modalita' di attuazione della disciplina del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1,
commi 503 e seguenti della legge n. 197/2022, cosi' come modificati
dal decreto-legge n. 48/2023, finalizzato a mitigare gli effetti
economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei
carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione,
nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla richiesta,
alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di credito
d'imposta sono pari a euro 200.000.000 per l'anno 2023.