IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  164
del 30 settembre 2020, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca (di  seguito,  anche  solo
MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  165
del 30 settembre 2020, «Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta  collaborazione  del  Ministro   dell'universita'   e   della
ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini e'  stata  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
6   febbraio   2023,   n.   59,   recante    «Atto    di    indirizzo
politico-istituzionale per l'anno 2023»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante l'approvazione del
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»; 
  Vista la tabella 11, allegata  al  suddetto  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, che  articola  lo
stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca,
per l'anno 2023; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  82  del  27  febbraio   2023,
comunicato agli organi di controllo con nota prot.  n.  1594  del  28
febbraio 2023, con il quale si e'  proceduto  all'assegnazione  delle
risorse finanziarie relative alle missioni e programmi  di  spesa  ai
diversi centri  di  responsabilita'  amministrativa  per  l'esercizio
finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati  per  la
medesima annualita' i limiti di spesa, in applicazione delle norme di
contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023; 
  Visto il decreto ministeriale n. 139 del 13  marzo  2023  il  quale
individua le spese a carattere strumentale comuni a  piu'  centri  di
responsabilita' amministrativa  disponendo  il  loro  affidamento  in
gestione unificata alle direzioni generali  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  30  settembre  2020,  n.  164,
quali  strutture  di  servizio  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in  particolare  l'art.
1: 
    comma 870, il quale istituisce  il  Fondo  per  gli  investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) nel  quale
confluiscono gli stanziamenti relativi  ai  Progetti  di  ricerca  di
interesse nazionale delle universita' (PRIN), al  Fondo  agevolazioni
alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti  della  ricerca  di
base (FIRB), nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) assegnate dal CIPE; 
    comma 872, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da
adottare per la ripartizione del  FIRST  e  prevede  l'emanazione  di
apposito decreto ministeriale  in  coerenza  con  gli  indirizzi  del
Programma nazionale della ricerca, con la destinazione di  una  quota
non inferiore al quindici per cento delle disponibilita'  complessive
del Fondo al finanziamento di interventi  presentati  nel  quadro  di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali; 
  Visto il Programma nazionale per  la  ricerca  «PNR»  previsto  dal
decreto legislativo  n.  204  del  1998  ed  in  particolare  il  PNR
2021-2027, approvato dal CIPE, ora CIPESS, in data 15  dicembre  2020
con delibera n. 74; 
  Considerato che il suddetto  Programma  nazionale  per  la  ricerca
orienta le politiche della ricerca  in  Italia,  individuando  grandi
ambiti di ricerca e innovazione, priorita', obiettivi e azioni  volte
a sostenere la  coerenza,  l'efficienza  e  l'efficacia  del  sistema
nazionale della ricerca; 
  Considerata in particolare, tra gli ambiti di ricerca del  predetto
programma, la macro area «Salute», che, nel sottoinsieme dell'area di
intervento «Temi generali», articolazione 7 «Promozione della salute,
prevenzione  delle  malattie  e   accesso   al   Servizio   sanitario
nazionale», prevede che: «l'impatto atteso dell'attivita' di  ricerca
sviluppata in tale ambito riguardi anche stili di vita  dei  bambini,
degli adolescenti, degli adulti,  degli  over  65  e  di  popolazioni
fragili al fine di prevenire le malattie, favorire un  invecchiamento
sano e diminuire il loro  carico  economico  sul  Servizio  sanitario
nazionale ...; salute mentale e interventi finalizzati a  limitare  i
comportamenti a rischio per ridurre morbosità-mortalita' e suicidi  e
per aumentare l'aderenza alle cure; promuovere la  salute  attraverso
ambienti di vita e di lavoro, anche non industriali,  piu'  salutari,
sicuri,  inclusivi  e  sostenibili  con  piani   di   prevenzione   e
monitoraggio  anche  per  affrontare  situazioni  ad   alto   impatto
emotivo»; 
  Visto  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»  ed  in  particolare  il  capo  IX
«Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Visto in particolare l'art. 60, comma 4 del predetto  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, il quale prevede tra le attivita'  finanziabili  con  le
risorse del Fondo FIRST anche le «azioni di innovazione sociale» e la
«formazione di capitale umano di alto livello qualitativo»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.  20
il quale prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del
predetto Fondo FIRST sia destinata ad interventi in favore di giovani
ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma  172  con  il
quale viene stabilito che una quota  pari  almeno  al  cinquanta  per
cento del FIRST venga destinata al finanziamento di  PRIN  presentati
dalle universita'; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»,  in  particolare,  l'art.  1,
comma 140, che ha istituito nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito  Fondo  da  ripartire  «per
assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese [...] nei settori  di  spesa  tra  l'altro
relativi a: [...] c) ricerca [...]; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in  particolare  l'art.  1,
comma 1072, il quale dispone  che  «il  fondo  da  ripartire  di  cui
all'art. 1, comma 140 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
rifinanziato per 800 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  per  1.615
milioni di euro per l'anno  2019,  per  2.180  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di  euro  per
l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2025 al 2033», per interventi, tra l'altro, nel settore «d) ricerca»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2017 recante «Riparto del fondo  per  il  finanziamento  degli
investimenti e  lo  sviluppo  infrastrutturale  del  Paese»,  di  cui
all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 177410 del
16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il  23  ottobre  del
2017, foglio 1347, con il quale, in considerazione delle assegnazioni
di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con riferimento a quanto disposto  dal  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  state  disposte  le
occorrenti variazioni di bilancio sul capitolo 7245 piano  gestionale
02 di nuova istituzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 28 febbraio 2019, concernente il riparto delle  risorse
attribuite con il citato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo  per  il  finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  che  in
particolare ripartisce le somme stanziate sul fondo di  cui  all'art.
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  destinando  ai
PRIN, per l'anno 2023, euro 50.000.000,00; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo  per  gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.
1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
19405/2019, con il quale, ai fini dell'attuazione del citato art.  1,
comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  stata  disposta,
l'occorrente  variazione  di  bilancio  sul  capitolo   7245,   piano
gestionale 03; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 4 giugno 2019, n. 450,  con  il  quale  sono  state
ripartite  le  risorse  stanziate  a  valere  sul   Fondo   per   gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.
1, comma 1072, lettera «d) ricerca» della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, gia' attribuite  al  Ministero,  con  il  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dal quale
risulta, per l'anno 2023, ripartito per il FIRST, l'importo  di  euro
8.860.000,00; 
  Visto il proprio decreto del 14 dicembre 2021, n. 1314,  registrato
dalla Corte dei  conti  in  data  27  dicembre  2021,  recante  nuove
disposizioni procedurali per la  concessione  delle  agevolazioni,  a
norma degli articoli 60, 61, 62 e  63  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n.  134,  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  del  24
dicembre 2021, n. 1368; 
  Visto il proprio decreto del 23 dicembre 2021, n. 1326,  registrato
alla Corte dei conti  il  20  gennaio  2022  con  n.  139,  il  quale
disciplina le modalita' procedurali per  gli  interventi  diretti  al
sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale  di  competenza  del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 551, il quale dispone che «... il Ministero dell'universita'  e
della  ricerca   si   avvale   di   esperti   tecnico-scientifici   e
professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o
in commissioni, per le  attivita'  di  analisi  tecnico-scientifiche,
finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita'
di  verifica,  monitoraggio  e   controllo.   Gli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'art. 5
del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,  sono  posti  a
carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle  risorse  destinate
al  finanziamento  dei  programmi  e  dei  progetti  di  ricerca.  Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per  il
funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e
di valutazione dei progetti di ricerca  del  Comitato  nazionale  dei
garanti per la ricerca di cui all'art. 21  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'art. 5,  comma  2,  secondo  periodo  del  decreto-legge  25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 268; 
    b) l'art. 32, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    c) l'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'art.
64, comma 6, il quale dispone «In relazione alle accresciute esigenze
in tema di selezione e valutazione dei programmi e  dei  progetti  di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione
e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1,  comma
550 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  e'  incrementato  di  5
milioni di euro per l'anno 2021 e di  20  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e  le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni
di cui al primo  periodo  dell'art.  1,  comma  550  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere  l'attivita'  di
valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali,  anche
in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato art. 1, comma 551 della legge n.  178  del  2020,  nonche'
alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni,  anche
esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della
ricerca,  in  ordine  allo  svolgimento  di  attivita'  di   supporto
specialistico e di analisi, di valutazione  economica  e  finanziaria
ovvero di verifica, monitoraggio e  controllo  sugli  interventi  nel
settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli  previsti
dal PNRR.»; 
  Considerato che le risorse destinate al  citato  fondo  FIRST  sono
state   iscritte   nello   stato   di   previsione   del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, per l'anno  2023  sui  capitoli  di
seguito indicati: 
    missione 017, programma 022, azione 004 «Interventi  di  sostegno
alla ricerca pubblica», capitolo 7245 - «Fondo per  gli  investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica»; 
    missione 23, programma 005, azione 0002 «Coordinamento e sostegno
della ricerca in ambito internazionale», capitolo 7345 «Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica -  Finanziamento
progetti di cooperazione internazionale»; 
  Visto l'art. 6 del predetto  decreto  ministeriale  n.  82  del  27
febbraio 2023, il quale, coerentemente con la legge di bilancio 2023,
dispone l'assegnazione al direttore generale della Direzione generale
della ricerca,  le  risorse  finanziarie,  di  cui  alla  missione  e
programma 17.22  -  Ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  base  e
applicata; 
  Visto l'art. 7 del predetto  decreto  ministeriale  n.  82  del  27
febbraio 2023, il quale, coerentemente con la legge di bilancio 2023,
dispone l'assegnazione al direttore generale della Direzione generale
dell'internazionalizzazione  e  della   comunicazione,   le   risorse
finanziarie, di cui alla  missione  e  programma  23.5  -  Formazione
superiore e ricerca in ambito internazionale; 
  Considerato che sulla base delle predette disposizioni di cui  agli
articoli 6 e 7 del richiamato  decreto  ministeriale  n.  82  del  27
febbraio 2023, i capitoli 7245 e 7345, destinati,  come  detto,  alle
risorse del Fondo FIRST, sono affidati, per  l'esercizio  finanziario
2023, rispettivamente alla gestione della  Direzione  generale  della
ricerca e  della  Direzione  generale  dell'internazionalizzazione  e
della comunicazione; 
  Vista la nota prot. 3369  del  17  giugno  2022  con  la  quale  la
Direzione  generale  del  personale,  del  bilancio  e  dei   servizi
strumentali, in ordine alle previsioni di bilancio per l'anno 2023  e
per il triennio 2023-2025  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, ha inoltrato al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Ispettorato generale del  bilancio,  la  proposta  di  appostare  sul
capitolo     7345     attribuito     alla     Direzione      generale
dell'internazionalizzazione   e   della   comunicazione    e    della
internazionalizzazione, il 15% dello stanziamento del  capitolo  7245
destinato ex lege alle  progettualita'  internazionali,  al  fine  di
agevolare la gestione contabile dello  stanziamento,  considerate  le
regole di funzionamento del FIRST; 
  Considerate  le  risorse  iscritte  sul  piano  gestionale  01  del
capitolo  del  capitolo  7245,  per  l'anno  2023,   pari   ad   euro
26.250.197,00; 
  Considerate  le  risorse  iscritte  sul  piano  gestionale  02  del
capitolo 7245 per l'anno 2023, pari ad euro 50.000.000,00; 
  Considerate  le  risorse  iscritte  sul  piano  gestionale  03  del
capitolo 7245 per l'anno 2023, pari ad euro 8.860.000,00; 
  Considerate  le  risorse  iscritte  sul  piano  gestionale  01  del
capitolo 7345, per l'anno 2023, pari ad euro 12.852.844,00; 
  Ritenuto che la riserva normativa  a  sostegno  della  cooperazione
internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27  dicembre
2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023  dall'incremento  della
dotazione  finanziaria  del  capitolo  7345,  per   l'effetto   della
riduzione delle disponibilita' finanziarie sul  capitolo  7245  piano
gestionale 01, come da tabella 11 allegata al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022; 
  Verificate,  con  riferimento  agli  impegni  da  assumere  per  le
progettualita' in ambito internazionale,  le  maggiori  esigenze  per
l'esercizio finanziario in corso rispetto al solo 15% trasferito  sul
capitolo 7345 con la legge di bilancio 2023; 
  Ritenuto di poter procedere in sede  di  assestamento  di  bilancio
alla formulazione di una  proposta  di  variazione  compensativa  dal
capitolo 7245 al capitolo 7345 della sola quota destinata ai progetti
internazionali al fine di garantire  il  rispetto  del  principio  di
univocita'  tra  programmi  di  spesa  e  centri  di  responsabilita'
amministrativa, affermato  dalla  legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica (articoli 21, comma, 2, 2-bis e 40 della legge n. 196/2009),
e di  limitare  nel  tempo  la  fase  di  co-gestione  finanziaria  e
amministrativa  a  vantaggio  di  una  unitarieta'  procedurale   che
assicuri una piu' efficace gestione dello Fondo FIRST; 
  Considerato che, rispetto a  tali  complessive  risorse  del  Fondo
FIRST, le seguenti non costituiscono oggetto del presente riparto: 
    a) le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del capitolo 7245,
per l'anno 2023, pari ad euro 50.000.000,00, in quanto gia' destinate
per natura della spesa al «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di
ricerca di interesse nazionale presentati dalle universita' (PRIN)»; 
    b) le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7345,
per l'anno 2023, pari ad euro12.852.844,00 in quanto  gia'  destinate
per  natura  della  spesa  al  sostegno  della  ricerca   in   ambito
internazionale; 
  Considerato, pertanto, che, per l'anno 2023, costituiscono  oggetto
del  presente  riparto  le  suddette  risorse  iscritte   sul   piano
gestionale 01 del capitolo 7245, pari a euro 26.250.197,00 nonche' le
risorse iscritte sul piano gestionale 03 del capitolo 7245,  pari  ad
euro 8.860.000,00; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  alla  ripartizione  delle
risorse iscritte sul piano gestionale 01 e 03 del capitolo  7245  per
l'anno 2023 per la quota complessiva  di  euro  35.110.197,00  tenuto
conto dei richiamati vincoli normativi che riservano delle quote  del
fondo FIRST a specifici interventi; 
  Ritenuto di voler destinare le  residue  disponibilita'  del  fondo
FIRST a destinazione non vincolata per favorire iniziative di ricerca
volte a promuovere  la  «salute  ed  il  benessere»  con  particolare
riferimento a misure  ed  interventi  mirati  a  ridurre  il  disagio
psicologico degli studenti nelle  universita',  in  coerenza  con  le
previsioni dell'ambito di ricerca  e  innovazione  «Salute»  del  PNR
2021-2027, come declinato nell'articolazione n. 7  «Promozione  della
salute, prevenzione delle malattie e accesso  al  Servizio  sanitario
nazionale»; 
  Vista la nota acquisita al prot. n. 4561 del 2 maggio 2023, con cui
la Direzione generale della ricerca, per il tramite del  Segretariato
generale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria,  ha  formulato
una proposta di provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2023, disponibili
sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del  capitolo  7245
(Azione 004), riferite al «Fondo per gli investimenti  nella  ricerca
scientifica  e  tecnologica  (FIRST)»,  pari   a   complessivi   euro
35.110.197,00  sono  ripartite  e  assegnate   agli   interventi   di
finanziamento nel modo che segue: 
    a) euro 17.555.098,50 per interventi  di  supporto  alla  ricerca
fondamentale nell'ambito  degli  atenei  e  degli  enti  pubblici  di
ricerca afferenti al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.
L'importo di cui al presente punto e' comprensivo  di  una  quota  di
euro 526.652,96 pari al 3% per cento da destinare alle  attivita'  di
valutazione e monitoraggio; 
    b)  euro  8.777.549,25  per  il   finanziamento   di   interventi
riguardanti  i  progetti  di  cooperazione  internazionale;  in  tale
importo rientra la quota di euro 3.511.019.70 pari al  10  per  cento
delle risorse complessive, destinata ai giovani ricercatori  di  eta'
inferiore a quaranta anni, in attuazione dell'art. 20 della legge  n.
240 del 30 dicembre 2010. L'importo  di  cui  al  presente  punto  e'
comprensivo di una quota di euro 263.326,48 pari al 3  per  cento  da
destinare alle attivita' di valutazione e monitoraggio; 
    c) euro  8.777.549,25  per  il  finanziamento  di  interventi,  a
carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza  con
l'ambito di ricerca «Salute» definito dal Programma  nazionale  della
ricerca 2021-2027, area d'intervento «Temi  generali»,  attivita'  di
promozione del «benessere» mirate in particolare a ridurre i  fattori
del disagio psicologico degli studenti nelle  universita'.  L'importo
di cui al  presente  punto  e'  comprensivo  di  una  quota  di  euro
263.326,48 pari al  3  per  cento  da  destinare  alle  attivita'  di
valutazione monitoraggio.