IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164
del 30 settembre 2020, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito, anche solo
MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165
del 30 settembre 2020, «Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della
ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini e' stata nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
6 febbraio 2023, n. 59, recante «Atto di indirizzo
politico-istituzionale per l'anno 2023»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante l'approvazione del
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;
Vista la tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, che articola lo
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca,
per l'anno 2023;
Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023,
comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28
febbraio 2023, con il quale si e' proceduto all'assegnazione delle
risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai
diversi centri di responsabilita' amministrativa per l'esercizio
finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la
medesima annualita' i limiti di spesa, in applicazione delle norme di
contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;
Visto il decreto ministeriale n. 139 del 13 marzo 2023 il quale
individua le spese a carattere strumentale comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa disponendo il loro affidamento in
gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164,
quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1:
comma 870, il quale istituisce il Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) nel quale
confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di
interesse nazionale delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni
alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di
base (FIRB), nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) assegnate dal CIPE;
comma 872, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da
adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di
apposito decreto ministeriale in coerenza con gli indirizzi del
Programma nazionale della ricerca, con la destinazione di una quota
non inferiore al quindici per cento delle disponibilita' complessive
del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;
Visto il Programma nazionale per la ricerca «PNR» previsto dal
decreto legislativo n. 204 del 1998 ed in particolare il PNR
2021-2027, approvato dal CIPE, ora CIPESS, in data 15 dicembre 2020
con delibera n. 74;
Considerato che il suddetto Programma nazionale per la ricerca
orienta le politiche della ricerca in Italia, individuando grandi
ambiti di ricerca e innovazione, priorita', obiettivi e azioni volte
a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema
nazionale della ricerca;
Considerata in particolare, tra gli ambiti di ricerca del predetto
programma, la macro area «Salute», che, nel sottoinsieme dell'area di
intervento «Temi generali», articolazione 7 «Promozione della salute,
prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario
nazionale», prevede che: «l'impatto atteso dell'attivita' di ricerca
sviluppata in tale ambito riguardi anche stili di vita dei bambini,
degli adolescenti, degli adulti, degli over 65 e di popolazioni
fragili al fine di prevenire le malattie, favorire un invecchiamento
sano e diminuire il loro carico economico sul Servizio sanitario
nazionale ...; salute mentale e interventi finalizzati a limitare i
comportamenti a rischio per ridurre morbosità-mortalita' e suicidi e
per aumentare l'aderenza alle cure; promuovere la salute attraverso
ambienti di vita e di lavoro, anche non industriali, piu' salutari,
sicuri, inclusivi e sostenibili con piani di prevenzione e
monitoraggio anche per affrontare situazioni ad alto impatto
emotivo»;
Visto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare il capo IX
«Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto in particolare l'art. 60, comma 4 del predetto decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, il quale prevede tra le attivita' finanziabili con le
risorse del Fondo FIRST anche le «azioni di innovazione sociale» e la
«formazione di capitale umano di alto livello qualitativo»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 20
il quale prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del
predetto Fondo FIRST sia destinata ad interventi in favore di giovani
ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 172 con il
quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per
cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati
dalle universita';
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», in particolare, l'art. 1,
comma 140, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire «per
assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese [...] nei settori di spesa tra l'altro
relativi a: [...] c) ricerca [...];
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1,
comma 1072, il quale dispone che «il fondo da ripartire di cui
all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615
milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per
l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2033», per interventi, tra l'altro, nel settore «d) ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
luglio 2017 recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese», di cui
all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 177410 del
16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre del
2017, foglio 1347, con il quale, in considerazione delle assegnazioni
di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con riferimento a quanto disposto dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono state disposte le
occorrenti variazioni di bilancio sul capitolo 7245 piano gestionale
02 di nuova istituzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 febbraio 2019, concernente il riparto delle risorse
attribuite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che in
particolare ripartisce le somme stanziate sul fondo di cui all'art.
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinando ai
PRIN, per l'anno 2023, euro 50.000.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.
1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
19405/2019, con il quale, ai fini dell'attuazione del citato art. 1,
comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' stata disposta,
l'occorrente variazione di bilancio sul capitolo 7245, piano
gestionale 03;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 4 giugno 2019, n. 450, con il quale sono state
ripartite le risorse stanziate a valere sul Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.
1, comma 1072, lettera «d) ricerca» della legge 27 dicembre 2017, n.
205, gia' attribuite al Ministero, con il predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dal quale
risulta, per l'anno 2023, ripartito per il FIRST, l'importo di euro
8.860.000,00;
Visto il proprio decreto del 14 dicembre 2021, n. 1314, registrato
dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, recante nuove
disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a
norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, come modificato dal decreto ministeriale del 24
dicembre 2021, n. 1368;
Visto il proprio decreto del 23 dicembre 2021, n. 1326, registrato
alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022 con n. 139, il quale
disciplina le modalita' procedurali per gli interventi diretti al
sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1,
comma 551, il quale dispone che «... il Ministero dell'universita' e
della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e
professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o
in commissioni, per le attivita' di analisi tecnico-scientifiche,
finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita'
di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'art. 5
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a
carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate
al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il
funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e
di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 268;
b) l'art. 32, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) l'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'art.
64, comma 6, il quale dispone «In relazione alle accresciute esigenze
in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione
e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma
550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni
di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 550 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attivita' di
valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche
in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato art. 1, comma 551 della legge n. 178 del 2020, nonche'
alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche
esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della
ricerca, in ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria
ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel
settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti
dal PNRR.»;
Considerato che le risorse destinate al citato fondo FIRST sono
state iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2023 sui capitoli di
seguito indicati:
missione 017, programma 022, azione 004 «Interventi di sostegno
alla ricerca pubblica», capitolo 7245 - «Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica»;
missione 23, programma 005, azione 0002 «Coordinamento e sostegno
della ricerca in ambito internazionale», capitolo 7345 «Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - Finanziamento
progetti di cooperazione internazionale»;
Visto l'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 82 del 27
febbraio 2023, il quale, coerentemente con la legge di bilancio 2023,
dispone l'assegnazione al direttore generale della Direzione generale
della ricerca, le risorse finanziarie, di cui alla missione e
programma 17.22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e
applicata;
Visto l'art. 7 del predetto decreto ministeriale n. 82 del 27
febbraio 2023, il quale, coerentemente con la legge di bilancio 2023,
dispone l'assegnazione al direttore generale della Direzione generale
dell'internazionalizzazione e della comunicazione, le risorse
finanziarie, di cui alla missione e programma 23.5 - Formazione
superiore e ricerca in ambito internazionale;
Considerato che sulla base delle predette disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 del richiamato decreto ministeriale n. 82 del 27
febbraio 2023, i capitoli 7245 e 7345, destinati, come detto, alle
risorse del Fondo FIRST, sono affidati, per l'esercizio finanziario
2023, rispettivamente alla gestione della Direzione generale della
ricerca e della Direzione generale dell'internazionalizzazione e
della comunicazione;
Vista la nota prot. 3369 del 17 giugno 2022 con la quale la
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali, in ordine alle previsioni di bilancio per l'anno 2023 e
per il triennio 2023-2025 del Ministero dell'universita' e della
ricerca, ha inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze -
Ispettorato generale del bilancio, la proposta di appostare sul
capitolo 7345 attribuito alla Direzione generale
dell'internazionalizzazione e della comunicazione e della
internazionalizzazione, il 15% dello stanziamento del capitolo 7245
destinato ex lege alle progettualita' internazionali, al fine di
agevolare la gestione contabile dello stanziamento, considerate le
regole di funzionamento del FIRST;
Considerate le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del
capitolo del capitolo 7245, per l'anno 2023, pari ad euro
26.250.197,00;
Considerate le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del
capitolo 7245 per l'anno 2023, pari ad euro 50.000.000,00;
Considerate le risorse iscritte sul piano gestionale 03 del
capitolo 7245 per l'anno 2023, pari ad euro 8.860.000,00;
Considerate le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del
capitolo 7345, per l'anno 2023, pari ad euro 12.852.844,00;
Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione
internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre
2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della
dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della
riduzione delle disponibilita' finanziarie sul capitolo 7245 piano
gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;
Verificate, con riferimento agli impegni da assumere per le
progettualita' in ambito internazionale, le maggiori esigenze per
l'esercizio finanziario in corso rispetto al solo 15% trasferito sul
capitolo 7345 con la legge di bilancio 2023;
Ritenuto di poter procedere in sede di assestamento di bilancio
alla formulazione di una proposta di variazione compensativa dal
capitolo 7245 al capitolo 7345 della sola quota destinata ai progetti
internazionali al fine di garantire il rispetto del principio di
univocita' tra programmi di spesa e centri di responsabilita'
amministrativa, affermato dalla legge di contabilita' e finanza
pubblica (articoli 21, comma, 2, 2-bis e 40 della legge n. 196/2009),
e di limitare nel tempo la fase di co-gestione finanziaria e
amministrativa a vantaggio di una unitarieta' procedurale che
assicuri una piu' efficace gestione dello Fondo FIRST;
Considerato che, rispetto a tali complessive risorse del Fondo
FIRST, le seguenti non costituiscono oggetto del presente riparto:
a) le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del capitolo 7245,
per l'anno 2023, pari ad euro 50.000.000,00, in quanto gia' destinate
per natura della spesa al «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di
ricerca di interesse nazionale presentati dalle universita' (PRIN)»;
b) le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7345,
per l'anno 2023, pari ad euro12.852.844,00 in quanto gia' destinate
per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito
internazionale;
Considerato, pertanto, che, per l'anno 2023, costituiscono oggetto
del presente riparto le suddette risorse iscritte sul piano
gestionale 01 del capitolo 7245, pari a euro 26.250.197,00 nonche' le
risorse iscritte sul piano gestionale 03 del capitolo 7245, pari ad
euro 8.860.000,00;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla ripartizione delle
risorse iscritte sul piano gestionale 01 e 03 del capitolo 7245 per
l'anno 2023 per la quota complessiva di euro 35.110.197,00 tenuto
conto dei richiamati vincoli normativi che riservano delle quote del
fondo FIRST a specifici interventi;
Ritenuto di voler destinare le residue disponibilita' del fondo
FIRST a destinazione non vincolata per favorire iniziative di ricerca
volte a promuovere la «salute ed il benessere» con particolare
riferimento a misure ed interventi mirati a ridurre il disagio
psicologico degli studenti nelle universita', in coerenza con le
previsioni dell'ambito di ricerca e innovazione «Salute» del PNR
2021-2027, come declinato nell'articolazione n. 7 «Promozione della
salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario
nazionale»;
Vista la nota acquisita al prot. n. 4561 del 2 maggio 2023, con cui
la Direzione generale della ricerca, per il tramite del Segretariato
generale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ha formulato
una proposta di provvedimento;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2023, disponibili
sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del capitolo 7245
(Azione 004), riferite al «Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST)», pari a complessivi euro
35.110.197,00 sono ripartite e assegnate agli interventi di
finanziamento nel modo che segue:
a) euro 17.555.098,50 per interventi di supporto alla ricerca
fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di
ricerca afferenti al Ministero dell'universita' e della ricerca.
L'importo di cui al presente punto e' comprensivo di una quota di
euro 526.652,96 pari al 3% per cento da destinare alle attivita' di
valutazione e monitoraggio;
b) euro 8.777.549,25 per il finanziamento di interventi
riguardanti i progetti di cooperazione internazionale; in tale
importo rientra la quota di euro 3.511.019.70 pari al 10 per cento
delle risorse complessive, destinata ai giovani ricercatori di eta'
inferiore a quaranta anni, in attuazione dell'art. 20 della legge n.
240 del 30 dicembre 2010. L'importo di cui al presente punto e'
comprensivo di una quota di euro 263.326,48 pari al 3 per cento da
destinare alle attivita' di valutazione e monitoraggio;
c) euro 8.777.549,25 per il finanziamento di interventi, a
carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con
l'ambito di ricerca «Salute» definito dal Programma nazionale della
ricerca 2021-2027, area d'intervento «Temi generali», attivita' di
promozione del «benessere» mirate in particolare a ridurre i fattori
del disagio psicologico degli studenti nelle universita'. L'importo
di cui al presente punto e' comprensivo di una quota di euro
263.326,48 pari al 3 per cento da destinare alle attivita' di
valutazione monitoraggio.