IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e   in
particolare l'articolo 37; 
  Ritenuta la necessita' di  assicurare  la  piena  esecuzione  delle
sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre
2020 nella  causa  C-644/2018  e  del  12  maggio  2022  nella  causa
C-573/2019,  con  particolare  riferimento  alle  regioni   Piemonte,
Lombardia, Veneto  e  Emilia-Romagna,  tenendo  conto  dei  risultati
raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione
delle emissioni inquinanti; 
  Ritenuta, dunque, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni    affinche'    le    suddette    Regioni     provvedano
all'aggiornamento  dei  rispettivi  piani  di   qualita'   dell'aria,
apportando  le  eventuali   modifiche   ai   relativi   provvedimenti
attuativi, anche disponendo misure di limitazione della  circolazione
stradale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure in  materia  di  pianificazione  della  qualita'  dell'aria  e
               limitazioni della circolazione stradale 
 
  1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di
Giustizia  dell'Unione  europea  del  10  novembre  2020   in   causa
C-644/2018 e del 12 maggio  2022  in  causa  C-573/2019,  le  regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna  provvedono,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  ad
aggiornare i rispettivi piani di qualita' dell'aria, modificando  ove
necessario  i  relativi  provvedimenti  attuativi,  alla   luce   dei
risultati prodotti dalle iniziative gia'  assunte  per  la  riduzione
delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto dal comma 2. 
  2. Nelle more dell'aggiornamento di cui  al  comma  1,  le  Regioni
possono disporre la  limitazione  della  circolazione  stradale,  nel
periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31  marzo  di  ciascun  anno,
anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2
e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a
far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone
la limitazione della circolazione stradale, si indicano  le  relative
deroghe. La limitazione di cui al primo periodo  si  applica  in  via
prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane  dei  comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali  opera  un
adeguato servizio di trasporto pubblico  locale,  ricadenti  in  zone
presso le quali risulta superato uno o piu'  dei  valori  limite  del
materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.  A  decorrere
dal  1°  ottobre  2025,  la  limitazione  alla   circolazione   delle
autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1,  N2  e  N3  ad
alimentazione diesel, di categoria «Euro 5»  e'  inserita  nei  piani
della qualita' dell'aria  delle  Regioni  di  cui  al  comma  1,  che
adottano i relativi provvedimenti attuativi nel  rispetto  di  quanto
previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
pubbliche  interessate   provvedono   all'attuazione   del   presente
provvedimento  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente