IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d);
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13,
comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano
«riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore»
della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14
stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva
di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli
Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico,
siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del
pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di
lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione
delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione
globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti,
identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima
dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del
progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno
prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di
valutazione ambientale strategica;
Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del
bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE
e' considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui
all'art. 65;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato
un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano
di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione
costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene
adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione
dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i
soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;
Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino
distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita'
di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in
particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia
di Autorita' di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono
integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorita' di
bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei
distretti idrografici;
Visto, in particolare, l'art. 63, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede che nei distretti
idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale
siano le regioni ad istituire l'Autorita' di bacino distrettuale;
Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n.
221, che alla lettera f) del comma 1 individua il distretto
idrografico della Sardegna;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina
dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese
le sedi, e finanziare delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di gestione delle
acque del distretto idrografico della Sardegna, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - parte I - n. 25 del 31 gennaio
2017;
Vista la legge regione Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19, che
istituisce l'Autorita' di bacino del distretto idrografico Sardegna e
ne disciplina le funzioni ed i compiti assegnati in materia di
governo delle risorse idriche, di tutela delle acque
dall'inquinamento e dell'assetto idrogeologico del territorio
regionale;
Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuazione della parte terza del presente decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in
attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»,
nonche', l'art. 175 del medesimo decreto;
Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come
modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di
approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante
delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita'
ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai
sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi
ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo
scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e
facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di
approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di
determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il
mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno
del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti ai sensi
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del
23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di
soddisfare le richieste della Commissione europea formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e
facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
Vista la deliberazione n. 7 del 3 luglio 2018 del Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino della Sardegna, avente ad
oggetto l'adozione della «Direttiva recante l'approccio metodologico
per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in
relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal piano di
gestione del Distretto idrografico della Sardegna», di seguito
direttiva «Derivazioni», che e' stata inserita nel programma di
misure del nuovo Piano di gestione;
Vista la deliberazione n. 8 del 3 luglio 2018 del Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino della Sardegna, avente ad
oggetto l'adozione della «Direttiva recante l'approccio metodologico
per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire
il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno
del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della
direttiva 2000/60/CE dal Piano di gestione del distretto idrografico
della Sardegna», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che e'
stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;
Visto il «Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle
misure consultive» per il riesame e l'aggiornamento del Piano di
gestione del distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della
direttiva Quadro sulle Acque (direttiva 2000/60/CE) predisposto
dall'Autorita' di bacino della Sardegna e adottato con deliberazione
del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della
Sardegna n. 20 del 11 dicembre 2018;
Vista la deliberazione n. 10 del 17 dicembre 2019 del Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna che
ha approvato il documento recante la «Valutazione globale provvisoria
dei principali problemi di gestione delle acque a livello di bacino
idrografico» predisposta dall'Autorita' di bacino della Sardegna, ai
sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione
delle attivita' di aggiornamento del Piano di gestione del distretto
idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021;
Vista la deliberazione n. 4 del 21 dicembre 2020 del Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna che
ha approvato il «Progetto del riesame e aggiornamento del Piano di
gestione del Distretto idrografico della Sardegna» di cui all'art.
13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e,
in particolare, l'art. 2, comma 1, che rinomina il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero
della transizione ecologica;
Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a
VAS prot. MATTM-221 del 2 luglio 2021, con il quale, sulla base del
parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA - VAS n. 18 del 28 maggio 2021, e' stato stabilito che
il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque della
Sardegna non e' sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni
e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato
alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte
integrante del medesimo;
Vista la deliberazione n. 16 del 21 dicembre 2021 del Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna che
ha adottato il secondo riesame e aggiornamento del Piano di gestione
del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di
pianificazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 66 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge regione
Sardegna n. 19/2006 ai fini del successivo iter di approvazione;
Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di
gestione delle acque si e' regolarmente svolta la fase di
consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della
direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione
sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio
di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;
Vista la deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2022 del Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna che,
a conclusione dell'iter di richiesta del parere della competente
Commissione del Consiglio regionale della Sardegna previsto dall'art.
9 della legge regione Sardegna n. 19/2006, ha adottato il riesame e
aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della
Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, ai fini della
successiva approvazione in sede statale ai sensi dell'art. 66 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti»;
Visto il parere n. 86/CSR espresso della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano
di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna
2021-2027, redatto dall'Autorita' di bacino distrettuale della
Sardegna, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.