IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina», e, in particolare, l'art. 26,
commi 6-bis, 6-ter e 12, finalizzati a fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei
carburanti e dei prodotti energetici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° febbraio 2023, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2023, recante «Misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina», adottato in attuazione
dell'art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo del citato decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91;
Visto l'art. 52, comma 5-quinques, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, che ha modificato l'art. 26, comma 6-ter, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di, tra l'altro, estendere
le misure anche alle concessioni di lavori in cui e' parte una
pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso dal 1°
gennaio 2022 ed i1 30 giugno 2023;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare le previsioni di
cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, n. 16, al fine di
consentire l'estensione delle misure anche alle concessioni di lavori
in cui e' parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine
compreso dal 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° febbraio 2023, n. 16
1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
febbraio 2023, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 2, terzo periodo, le parole «agli appalti
pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato
art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla
base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti
«agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di
cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione
compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30
giugno 2023, e»;
b) all'art. 3, comma 3:
1) le parole «i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG)» sono
sostituite dalle seguenti «i dati del contratto di cui all'art. 26,
commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 (CUP e CIG)»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente punto: «nelle ipotesi di
cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai
sensi dell'art. 47 di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto delle regole di
Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui
saldi di finanza pubblica.».