IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», e, in particolare, l'art.  26,
commi 6-bis, 6-ter e  12,  finalizzati  a  fronteggiare  gli  aumenti
eccezionali dei prezzi dei  materiali  da  costruzione,  nonche'  dei
carburanti e dei prodotti energetici; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° febbraio 2023, n. 16, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2023, recante  «Misure  urgenti
in materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'  delle
imprese e  attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia  di
politiche  sociali  e  di  crisi  ucraina»,  adottato  in  attuazione
dell'art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo del citato decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91; 
  Visto l'art. 52, comma 5-quinques, del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  che  ha  modificato  l'art.  26,  comma  6-ter,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di, tra l'altro, estendere
le misure anche alle concessioni  di  lavori  in  cui  e'  parte  una
pubblica amministrazione, stipulate in un  termine  compreso  dal  1°
gennaio 2022 ed i1 30 giugno 2023; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare  le  previsioni  di
cui agli articoli 1  e  3  del  citato  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, n. 16,  al  fine  di
consentire l'estensione delle misure anche alle concessioni di lavori
in cui e' parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine
compreso dal 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
                  trasporti 1° febbraio 2023, n. 16 
 
  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1°
febbraio 2023, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 2, terzo periodo, le  parole  «agli  appalti
pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato
art. 54 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  aggiudicati  sulla
base di offerte con termine finale di presentazione compreso  tra  il
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti
«agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di
cui al citato art.  54  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione
compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30  giugno  2023,  nonche'  alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30
giugno 2023, e»; 
    b) all'art. 3, comma 3: 
      1) le parole «i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG)»  sono
sostituite dalle seguenti «i dati del contratto di cui  all'art.  26,
commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 (CUP e CIG)»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente punto: «nelle  ipotesi  di
cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo n. 50  del  2016,
una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  redatta  ai
sensi dell'art. 47 di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante  il  rispetto  delle  regole  di
Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione  sui
saldi di finanza pubblica.».