IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della  Commissione,
del 22 giugno 2023 recante misure eccezionali a carattere  temporaneo
in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare  la  turbativa  del
mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e  in  deroga
al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione; 
  Visto, in particolare, l'art. 5,  paragrafi  5  e  6  del  medesimo
regolamento delegato 2023/1225 che stabiliscono, in deroga  a  quanto
previsto all'art. 54 del regolamento UE 2016/1149,  le  modalita'  di
calcolo  del   sostegno   rispettivamente   in   caso   di   modifica
dell'operazione  comunicata  ed   approvata   e   di   non   completa
realizzazione della stessa sulla totalita' della superficie ammessa a
contributo; 
  Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 2017, n. 911 e  successive
modificazioni ed integrazioni e 3 marzo 2017, n.  1411  e  successive
modificazioni relativi rispettivamente alla misura degli investimenti
e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
  Visti, in particolare, l'art. 5, comma 5 del  decreto  ministeriale
14 febbraio 2017 e l'art. 10 del decreto ministeriale 3 marzo 2017  i
quali prevedono il pagamento del contributo solo previa realizzazione
dell'intera operazione approvata; 
  Vista la nota del 3 agosto 2023 prot. n. 418917  con  la  quale  la
Regione  Veneto,  in  qualita'  di  coordinatore  della   Commissione
politiche  agricole  ha  chiesto,   tra   l'altro,   l'adozione   del
provvedimento ministeriale per  dare  attuazione  a  quanto  previsto
all'art. 5,  paragrafi  3  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
2023/1225; 
  Ritenuto, di accogliere le  richieste  avanzate  dalla  Commissione
politiche agricole per il tramite del coordinatore; 
  Vista la comunicazione n. 414255 dell'8 agosto 2023 con la quale si
rende informativa alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del decreto 911 del 14 febbraio 2017 e'  aggiunto  il
seguente  comma:  «5-bis  Limitatamente  alle   operazioni   la   cui
attuazione e' iniziata a decorrere dal 16 ottobre 2022 se la modifica
dell'operazione gia'  approvata  e'  stata  comunicata  all'autorita'
competente e da questa  approvata,  il  sostegno  e  versato  per  le
singole azioni completamente  realizzate  e  sottoposte  a  controlli
amministrativi e, se del caso, in loco.» 
  2. All'art. 10 del decreto 1411 del 3 marzo  2017  e'  aggiunto  il
seguente comma: «7. Limitatamente alle operazioni la  cui  attuazione
e' iniziata a decorrere  dal  16  ottobre  2022  durante  l'esercizio
finanziario 2023 per le richieste di pagamento presentate entro il 15
ottobre 2023, il sostegno e'  versato  sulla  base  della  superficie
determinata dai controlli in loco quando l'operazione  non  e'  stata
realizzata sulla totalita' della superficie ammessa a  contributo  ed
al beneficiario non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4
e 5 del presente articolo».