IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione,
del 22 giugno 2023 recante misure eccezionali a carattere temporaneo
in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del
mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga
al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione;
Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafi 5 e 6 del medesimo
regolamento delegato 2023/1225 che stabiliscono, in deroga a quanto
previsto all'art. 54 del regolamento UE 2016/1149, le modalita' di
calcolo del sostegno rispettivamente in caso di modifica
dell'operazione comunicata ed approvata e di non completa
realizzazione della stessa sulla totalita' della superficie ammessa a
contributo;
Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 2017, n. 911 e successive
modificazioni ed integrazioni e 3 marzo 2017, n. 1411 e successive
modificazioni relativi rispettivamente alla misura degli investimenti
e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Visti, in particolare, l'art. 5, comma 5 del decreto ministeriale
14 febbraio 2017 e l'art. 10 del decreto ministeriale 3 marzo 2017 i
quali prevedono il pagamento del contributo solo previa realizzazione
dell'intera operazione approvata;
Vista la nota del 3 agosto 2023 prot. n. 418917 con la quale la
Regione Veneto, in qualita' di coordinatore della Commissione
politiche agricole ha chiesto, tra l'altro, l'adozione del
provvedimento ministeriale per dare attuazione a quanto previsto
all'art. 5, paragrafi 3 e 4 del regolamento delegato (UE) n.
2023/1225;
Ritenuto, di accogliere le richieste avanzate dalla Commissione
politiche agricole per il tramite del coordinatore;
Vista la comunicazione n. 414255 dell'8 agosto 2023 con la quale si
rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 5 del decreto 911 del 14 febbraio 2017 e' aggiunto il
seguente comma: «5-bis Limitatamente alle operazioni la cui
attuazione e' iniziata a decorrere dal 16 ottobre 2022 se la modifica
dell'operazione gia' approvata e' stata comunicata all'autorita'
competente e da questa approvata, il sostegno e versato per le
singole azioni completamente realizzate e sottoposte a controlli
amministrativi e, se del caso, in loco.»
2. All'art. 10 del decreto 1411 del 3 marzo 2017 e' aggiunto il
seguente comma: «7. Limitatamente alle operazioni la cui attuazione
e' iniziata a decorrere dal 16 ottobre 2022 durante l'esercizio
finanziario 2023 per le richieste di pagamento presentate entro il 15
ottobre 2023, il sostegno e' versato sulla base della superficie
determinata dai controlli in loco quando l'operazione non e' stata
realizzata sulla totalita' della superficie ammessa a contributo ed
al beneficiario non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4
e 5 del presente articolo».