IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. l080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 38, paragrafo 7, del predetto regolamento (UE) n.
1303/2013, che, con riferimento all'attuazione degli strumenti
finanziari di cui al medesimo art. 38, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento, disciplina le modalita' di definizione dei termini e
delle condizioni per la concessione dei contributi dei programmi
operativi ai suddetti strumenti finanziari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione,
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalita' dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e
successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19,
indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a
fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per
la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse
aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalita' di
attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi
derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento
React-EU»);
Visto, in particolare, l'art. 92-ter del suddetto regolamento
React-EU, che prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione di
un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al cento per
cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che
promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia,
stabilendo, altresi', l'ammissibilita' delle spese per le operazioni
sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a
decorrere dal 1° febbraio 2020;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione,
del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro
delle risorse React-EU per l'anno 2021;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione,
del 23 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE)
2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro delle
risorse React-EU per l'anno 2022;
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'»
FESR 2014-2020 (nel seguito anche «Programma operativo»), adottato
con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno
2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata
con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4741
final del 30 giugno 2022;
Vista, in particolare, la decisione di esecuzione C(2021) 5865
finale del 3 agosto 2021, che modifica la decisione di esecuzione
C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, assegnando al Programma
operativo risorse aggiuntive a valere su React-EU messe a
disposizione dell'Italia, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, per il nuovo obiettivo
tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» e
per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, per l'anno
2021, istituendo i nuovi Assi prioritari VI «React-EU» e VII
«Assistenza tecnica React-EU»;
Visti i criteri di selezione definiti nel Programma operativo, con
specifico riferimento al nuovo Asse VI del programma, come approvati
dal Comitato di sorveglianza con procedura di consultazione per
iscritto, conclusa in data 9 luglio 2021 e successivamente modificati
con procedura di consultazione per iscritto, conclusa in data 8
giugno 2022;
Vista la valutazione ex ante degli strumenti finanziari del
Programma operativo, presentata al Comitato di sorveglianza del
medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37 del regolamento
(UE) n. 1303/2013, con procedura scritta del 20 maggio 2016 per
l'implementazione degli strumenti finanziari e aggiornata il 16
novembre 2021, con la valutazione ex ante elaborata in forma
semplificata in conformita' all'art. 37, paragrafo 2, del citato
regolamento, con riferimento agli strumenti finanziari previsti
nell'ambito della priorita' di investimento 13i dell'Asse VI del
Programma operativo, corrispondente al sopra menzionato nuovo
obiettivo tematico;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»);
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e, in particolare l'art. 15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015,
recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei
controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157
del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i
termini per l'estensione delle modalita' di accesso alla garanzia del
Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento alle
altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92
del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto
dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo, e' istituita, nell'ambito
del Fondo di garanzia, una sezione speciale, denominata «Riserva PON
IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei
soggetti beneficiari;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della
Riserva PON IC del Fondo di garanzia sono integrate, per gli
interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di un importo
pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse
dell'Asse III del Programma operativo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui
sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e le
disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e
l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12,
comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;
Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la
Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie
imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data
14 maggio 2010;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto, «decreto cura Italia»), che
prevede, all'art. 126, comma 10, che le amministrazioni pubbliche
titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di
investimento europeo possano destinare risorse disponibili alla
realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da
COVID-19;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni (nel
seguito, «decreto liquidita'»), che stabilisce, all'art. 13,
modalita' rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente
disciplina del medesimo strumento, applicabili fino al 31 dicembre
2021;
Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale
la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.56966
(2020/N), come da ultimo modificato dal regime di aiuti n. 63597
(2021/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C (2021)
4930 del 29 giugno 2021, relativo al rafforzamento operativo e
finanziario del Fondo di garanzia, introdotto dal predetto art. 13
del decreto liquidita';
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 ottobre
2020, con il quale la dotazione finanziaria della Riserva PON IC del
Fondo di garanzia, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e
medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' incrementata di
ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR;
Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello
sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
S.p.a., mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese
costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.a., Intesa
Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit S.p.a. e BFF Bank
S.p.a. (cosiddetto, «Gestore del Fondo»), relativa all'affidamento
del servizio di gestione del Fondo di garanzia, registrata dalla
Corte dei conti in data 24 settembre 2021;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera o), della
suddetta convenzione, che affida al gestore del Fondo il servizio di
gestione delle riserve e delle sotto riserve cofinanziate dai fondi
strutturali e di investimento europei, e la cura dei connessi
ulteriori adempimenti;
Considerato che, nell'ambito della priorita' di investimento 13i
dell'Asse VI del Programma operativo, corrispondente al nuovo
obiettivo tematico su menzionato, tra le misure finanziate con le
risorse aggiuntive React-EU, e' previsto il ricorso e il
rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, al fine di migliorare l'accesso al credito
attraverso il ricorso alla garanzia pubblica nella difficile
contingenza economica legata alla pandemia da COVID-19;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2022,
relativo all'istituzione di una specifica sottosezione della Riserva
PON IC, con lo scopo di raggiungere le finalita' previste
dall'iniziativa React-EU attraverso l'incremento finanziario della
medesima, per un importo pari a 500 milioni di euro;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» (nel seguito, «legge di
bilancio 2022»), che ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure
previste dall'art. 13, comma 1 e comma 12-bis, del decreto liquidita'
e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 55, della
medesima legge di bilancio, in materia di concessione delle garanzie
a valere sul Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre
2022, con il quale e' disposto l'incremento della dotazione
finanziaria della Riserva PON IC del Fondo di garanzia, a valere
sulle ulteriori risorse assegnate al Programma operativo, ai sensi
del regolamento React-EU, per un importo pari a 200 milioni di euro;
Vista la comunicazione C(2022) 1890 final, del 23 marzo 2022, con
la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito,
«Temporary Crisis Framework»), successivamente modificata con
comunicazione della Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022
e con comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, che ha
prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina» (nel seguito,
«decreto aiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2022, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della
liquidita' delle imprese e della ripresa economica del Paese in
considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche
scaturite dal conflitto tra Russia e Ucraina;
Visto, in particolare, l'art. 16 del predetto decreto aiuti, che,
introducendo il comma 55-bis all'art. 1 della legge di bilancio 2022,
ha previsto la concessione della garanzia da parte del Fondo di
garanzia in favore di finanziamenti alle imprese destinati a
finalita' di investimento o alla copertura dei costi del capitale di
esercizio, finalizzati alla realizzazione di «obiettivi di
efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo
energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a
soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti
rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza
energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla
produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o
diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la
resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali
dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica»;
Vista la decisione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022, con la quale
la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 -
TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps, volto a sostenere,
attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici
colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al
conflitto in Ucraina;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» (nel seguito, legge di
bilancio 2023), che, all'art. 1, comma 392, ha prorogato al 31
dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina
transitoria del Fondo di garanzia, previsto dall'art. 1, comma 55, e
il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo,
da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di
contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all'art. 1, comma
55-bis, della legge di bilancio 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01)
del 14 dicembre 2022, con la quale sono forniti gli «Orientamenti
sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo
sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione
transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione
(IPA II) (2014-2020)»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina i termini, le modalita'
e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni
in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a
consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e
medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti
afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione
verso il paradigma dell'economia circolare (nel seguito Nuovo bando
macchinari innovativi);
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale
30 ottobre 2019, che rende disponibili per la concessione degli aiuti
di cui al medesimo provvedimento risorse finanziarie pari a euro
265.000.000,00 (duecentosessantacinquemilioni/00) a valere sull'Asse
III, Azione 3.1.1, del Programma operativo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 17 aprile 2021, n. 92, che stabilisce che le risorse finanziarie
destinate al sostegno delle domande di agevolazione presentate
nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi di cui all'art.
3, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 30 ottobre 2019
sono incrementate per l'importo di euro 93.485.676,43
(novantatremilioniquattrocentoottantacinquemilaseicentosettantasei/43
);
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2
novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 20 gennaio 2022, n. 15, che stabilisce che le risorse
finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del sopra richiamato decreto
ministeriale 30 ottobre 2019, destinate all'attuazione degli
interventi agevolativi di cui al secondo dei due sportelli previsti
dall'art. 3, comma 2, sono incrementate di euro 200.000.000,00
(duecentomilioni/00) a valere sulle risorse dell'Asse VI del
Programma operativo;
Visto l'art. 2 del precitato decreto ministeriale 2 novembre 2021,
che, integrando l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 febbraio
2021, pone l'onere finanziario previsto dal medesimo decreto a valere
sulle risorse di cui al richiamato Asse VI del Programma operativo;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese 9 novembre 2021, che stabilisce che la copertura finanziaria
dell'intero intervento agevolativo nuovo bando macchinari innovativi
e' assicurata a valere sulle risorse dell'Asse VI del Programma
operativo, in luogo delle risorse dell'Asse III, Azione 3.1.1, del
medesimo Programma operativo;
Considerato che, da ricognizione effettuata dall'autorita' di
gestione del Programma operativo relativamente alle iniziative della
misura nuovo bando macchinari innovativi, risultano, anche in
considerazione della complessita' dell'attuale contesto economico
produttivo, progetti per i quali, tenuto conto dello stato di
avanzamento, sono intervenute o sono in corso di formalizzazione o
sussiste un elevato rischio di future revoche o rinunce nonche'
progetti per i quali si prevede che la realizzazione degli
investimenti non sara' completata entro il 31 dicembre 2023, termine
finale di ammissibilita' previsto dal Programma React-EU;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021 e successive modifiche e
integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e
la politica dei visti;
Visto l'accordo di partenariato con l'Italia relativo al ciclo di
programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
Visto il Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita'
per la transizione verde e digitale 2021-2027» (nel seguito anche PN
RIC), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione
C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione
ambientale strategica (VAS) del Programma nazionale «Ricerca,
innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale
2021-2027»;
Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni
del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la
transizione verde e digitale 2021-2027», approvato dal Comitato di
sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023;
Considerata la coerenza dello strumento nuovo bando macchinari
innovativi con le finalita' previste dalla Priorita' 1 «Ricerca,
innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la
transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3
«Rafforzare la crescita sostenibile e la competitivita' delle PMI e
la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli
investimenti produttivi», Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova
imprenditorialita'», del PN RIC;
Visto il Programma nazionale complementare di azione e coesione
«Imprese e competitivita' 2014-2020» (nel seguito anche POC IC),
approvato con delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 10 e successive
modifiche approvate con note DPCoe n. 0004464-P del 1° dicembre 2017
e n. 1505 del 3 aprile 2019;
Considerato che il POC IC si pone in funzione complementare
rispetto al Programma operativo, nell'ottica di conseguire un
rafforzamento degli interventi previsti nello stesso PON IC, nonche'
una piu' efficiente esecuzione finanziaria degli interventi medesimi;
Vista altresi' la delibera CIPESS del 9 giugno 2021, n. 41,
relativa ai Programmi operativi complementari di azione e coesione e
considerato quanto previsto dall'art. 242, commi 2 e 3, del sopra
citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale le risorse
erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per
le misure emergenziali, nonche' le relative risorse a carico del
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 6 aprile 1987, n.
183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di
cofinanziamento UE del PON «Imprese e competitivita'» 2014-2020, sono
destinate al POC IC;
Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio
2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitivita'»
2007-2013 (nel seguito anche PON RC), adottato con decisione della
Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007,
successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con
C(2013) 6861 final del 18 ottobre 2013;
Vista l'Asse prioritario II del PON RC, Obiettivo operativo
4.2.1.2, Azione 1 «Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 dicembre 2009, con
il quale e' stata istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia, in
attuazione della predetta Azione dell'Asse II del PON RC, una
specifica riserva, denominata Riserva PON RC 2007-2013, finalizzata a
sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese ubicate
nelle regioni dell'obiettivo convergenza, la cui dotazione
finanziaria, a seguito di successivi incrementi conseguenti
all'avanzamento dell'operativita', e' pari a complessivi euro
871.500.000,00;
Considerato che, alla data del 31 maggio 2023, a valere sulla
Riserva PON RC 2007-2013, risultano disponibili risorse, per avvenuti
svincoli di garanzie rilasciate dalla medesima riserva nel relativo
periodo di ammissibilita' della spesa, per un importo pari a euro
287.284.942,79, reimpiegabili in conformita' a quanto previsto dal
richiamato art. 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto l'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, che prevede che,
nell'ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono
finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per
sostenere, tra gli altri, strumenti di ingegneria finanziaria per le
imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di
rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;
Visto l'art. 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006,
che prevede che le risorse restituite all'operazione a partire da
investimenti avviati dai fondi di cui all'art. 44 o ancora
disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono
riutilizzate dalle autorita' competenti degli Stati membri
interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e
medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie
rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti;
Considerato che le operazioni di cui al menzionato art. 1, comma
55-bis, della legge di bilancio 2022, in ragione della loro piena
coerenza con gli ambiti e le finalita' dell'Asse VI «React-EU» del
Programma operativo, costituiscono un potenziale bacino di operazioni
ammissibili al predetto Asse VI «React-EU» del Programma operativo ai
fini del conseguimento, al 31 dicembre 2023, degli obiettivi
finanziari del richiamato Programma operativo, anche tenendo conto
delle disposizioni regolamentari europee in termini di certificazione
della spesa rispetto alle risorse programmate;
Decreta:
Art. 1
Incremento della dotazione della Riserva PON IC del Fondo di garanzia
1. Al fine di superare gli effetti della crisi derivante
dall'epidemia COVID-19 e di promuovere una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia, in aderenza agli obiettivi previsti
dall'iniziativa «React-EU», la dotazione finanziaria della Riserva
PON IC del Fondo di garanzia puo' essere incrementata, fino a un
importo pari a euro 845.770.619,22, per sostenere operazioni
finanziarie, ammesse alla garanzia a decorrere dal 1° febbraio 2020
ai sensi di quanto previsto dall'art. 92-ter del regolamento (UE) n.
1303/2013, coerenti con gli ambiti, le finalita' e i criteri di
selezione dell'Asse VI «React-EU» del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, ivi incluse le operazioni
ammesse alla garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 55-bis, della legge
30 dicembre 2021, n. 234.
2. Ai fini dell'incremento della dotazione finanziaria della
Riserva PON IC di cui al comma 1, si provvede mediante:
a) le risorse dell'Asse VI «React-EU» del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, per effetto
della rimodulazione, a valere sul medesimo Asse del Programma
operativo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente
decreto;
b) le risorse connesse a svincoli di garanzie operati a valere
sulla Riserva PON RC 2007-2013 del Fondo di garanzia, richiamate
nelle premesse del presente decreto.
3. L'effettivo incremento della dotazione finanziaria della Riserva
PON IC e' disposto, nei limiti dell'importo di cui al comma 1,
attraverso uno o piu' decreti del direttore generale per gli
incentivi alle imprese.
4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono, a seguito di quanto
previsto al comma 3, nella sottosezione della Riserva PON IC di cui
all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2021 e
costituiscono un capitale autonomo e separato, contabilmente distinto
dalle altre risorse finanziarie della Riserva PON IC e del Fondo di
garanzia.
5. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente decreto,
trovano applicazione, fatte salve le specifiche disposizioni di cui
ai decreti ministeriali del 3 dicembre 2021 e del 12 ottobre 2022
relativi all'utilizzo delle risorse React-EU, le disposizioni che
regolano il funzionamento della Riserva PON IC, nel rispetto della
normativa europea e nazionale applicabile.