IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 22, comma 5, recante disposizioni relative all'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con cui l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, e' stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunita' al Ministro, on. Eugenia Maria Roccella; Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»; Visto l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia; Visto, in particolare, il sopra citato comma 1252, che stabilisce le modalita' di riparto del suddetto fondo; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita' e, in particolare, l'art. 3, concernente riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita'; Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 15 settembre 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, dal quale risulta che, per l'anno finanziario 2023, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia e' pari a euro 100.887.314,00; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303; Preso atto della riduzione delle risorse, pari a euro 3.878.814,00, sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Considerato, pertanto, che le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» assoggettabili al riparto ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, ammontano a euro 97.008.500,00; Vista la delibera della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018); Considerato che occorre procedere all'individuazione delle finalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023, garantendo, al contempo, i principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa; Considerato, altresi', che e' opportuno ripartire la quota del fondo destinata alle regioni mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province autonome stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 26 luglio 2023; Decreta: Art. 1 1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023, ammontanti complessivamente a euro 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attivita' di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento: 1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti e attivita' di competenza statale: euro 67.008.500,00, per le finalita' di cui all'art. 2; 2. risorse destinate ad attivita' di competenza regionale e degli enti locali: euro 30.000.000,00, per finanziare le attivita' di cui all'art. 3.