IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  disciplina  dell'attivita'   di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 e successive modificazioni,  recante  ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e,  in
particolare, l'art. 19, relativo al  Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, «Disposizioni urgenti
per   il   rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   delle
amministrazioni pubbliche» ed in  particolare  l'art.  22,  comma  5,
recante disposizioni relative all'organizzazione del Dipartimento per
le politiche della famiglia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010 e successive modificazioni, concernente  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2022, con cui l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con cui al  Ministro  senza  portafoglio,  on.  Eugenia
Maria Roccella, e' stato conferito l'incarico  per  la  famiglia,  la
natalita' e le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, con il quale sono state delegate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalita',
adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunita' al Ministro, on.
Eugenia Maria Roccella; 
  Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con
il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti  e  le  sue  problematiche
generazionali, e' istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»; 
  Visto l'art. 1, commi 1250,  1251,  1252  e  1254  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e  successive  modificazioni,  concernente  la
disciplina del Fondo per le politiche della famiglia; 
  Visto, in particolare, il sopra citato comma 1252,  che  stabilisce
le modalita' di riparto del suddetto fondo; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  ai  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia  e  disabilita'
e, in particolare, l'art. 3, concernente riordino delle  funzioni  di
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio  dei  ministri
in  materia  di   famiglia,   adozioni,   infanzia   e   adolescenza,
disabilita'; 
  Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio
per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a  cura  del
Segretario generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
emanata il 15 settembre 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario  2023  e
per  il  triennio  2023-2025,  dal  quale  risulta  che,  per  l'anno
finanziario 2023, la dotazione  del  Fondo  per  le  politiche  della
famiglia e' pari a euro 100.887.314,00; 
  Vista la legge  29  dicembre  2022,  n.  197  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2023-2025,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303; 
  Preso atto della riduzione delle risorse, pari a euro 3.878.814,00,
sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023,
effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) e  comma  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1,  comma  291,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Considerato, pertanto, che le risorse del «Fondo per  le  politiche
della famiglia» assoggettabili al riparto ai sensi dell'art. 1, comma
1252, della legge n. 296 del 2006, ammontano a euro 97.008.500,00; 
  Vista la delibera della Corte  dei  conti  -  Sezione  centrale  di
controllo sulla gestione delle amministrazioni dello  Stato,  del  28
giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del  Fondo  per  le
politiche della famiglia (2012-2018); 
  Considerato  che   occorre   procedere   all'individuazione   delle
finalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche  della
famiglia per l'anno 2023, garantendo,  al  contempo,  i  principi  di
imparzialita', buon andamento, efficacia,  efficienza  e  trasparenza
dell'azione amministrativa; 
  Considerato, altresi', che e'  opportuno  ripartire  la  quota  del
fondo destinata alle  regioni  mediante  l'utilizzo  dei  criteri  di
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 dell'art.
2 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna  amministrazione  si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state alle province autonome stesse attribuite  in  assenza
del predetto comma 109 per l'anno 2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista  l'intesa  sancita,  ai  sensi  dell'art.   8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella  seduta  della  Conferenza
unificata tenutasi in data 26 luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per  l'anno
2023,  ammontanti  complessivamente  a   euro   97.008.500,00,   sono
destinate alla realizzazione  di  attivita'  di  competenza  statale,
regionale e degli enti  locali  e  sono  ripartite  con  il  presente
decreto fra i seguenti settori di intervento: 
    1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti e attivita'
di competenza statale: euro 67.008.500,00, per le  finalita'  di  cui
all'art. 2; 
    2. risorse destinate ad attivita' di competenza regionale e degli
enti locali: euro 30.000.000,00, per finanziare le attivita'  di  cui
all'art. 3.