IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni  di  degrado,
vulnerabilita' sociale e disagio giovanile nel territorio del  comune
di Caivano; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni  per  il  contrasto   alla   criminalita'   minorile   e
all'elusione scolastica, e per la  tutela  delle  minori  vittime  di
reato; 
  Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle  misure
a  tutela  del  rispetto  dell'obbligo   scolastico,   in   relazione
all'incremento dell'elusione  scolastica  soprattutto  in  specifiche
aree del territorio nazionale, ed al valore di  incoraggiamento  alla
devianza che tale fenomeno comporta; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  intervenire
approntando una piu' incisiva  risposta  sanzionatoria,  correlandola
all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso  nonche'  prevedendo
misure disincentivanti l'elusione nei confronti  degli  esercenti  la
responsabilita' genitoriale; 
  Considerata la necessita' di assicurare  l'intervento  del  giudice
della famiglia a tutela  dei  minori  coinvolti  in  gravi  reati  di
criminalita' organizzata; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in  considerazione
delle caratteristiche di maggiore pericolosita' e lesivita' acquisite
nei tempi recenti dalla  criminalita'  minorile,  di  approntare  una
risposta  sanzionatoria  ed   altresi'   dissuasiva,   che   mantenga
l'attenzione per la  specificita'  della  condizione  dell'autore  di
reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilita' delle
misure cautelari ed altresi' prevedendo un  procedimento  anticipato,
idoneo al reinserimento e alla  rieducazione  del  minore  autore  di
condotte criminose; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico  e  rispetto
all'offerta di contenuti e servizi on line, al fine di garantirne  il
benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della giustizia, per lo  sport  e  i  giovani,
dell'istruzione e del merito, per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita' e dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano 
 
  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita'
sociale e disagio giovanile presenti nel  territorio  del  Comune  di
Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato un  Commissario  straordinario  con  il
compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi
infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del
predetto  comune.  Il  piano   straordinario   e'   predisposto   dal
Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con  il  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e, per  gli  interventi  di  cui  al  comma  4,  sulla  base
dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto  piano  e'
approvato con delibera del Consiglio dei ministri,  con  assegnazione
delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30  milioni,  a
valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo   di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza  con  le  disponibilita'
finanziarie dello stesso. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  approvati  ai  sensi  del
comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In  relazione  agli  interventi
inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto  al
comma  4,  il  Commissario  straordinario  si  avvale  del   supporto
tecnico-operativo, ai sensi  dell'articolo  10,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  -  INVITALIA
S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,
con oneri posti a carico dello stanziamento  previsto  dal  comma  1,
come  determinato  nella  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  e
comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento,
al netto di quanto previsto dal comma 4. 
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carico un anno, prorogabile  di  un  ulteriore
anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue  dirette
dipendenze, costituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri e che opera sino alla data di cessazione  dell'incarico  del
Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un
contingente massimo di personale pari a cinque  unita',  di  cui  una
dirigenziale di livello non generale e quattro  unita'  di  personale
non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali  e
di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con  gli
enti predetti, in  possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti  in   materia   di   ricostruzione,   con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale  di  cui  al
secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge  15
maggio 1997, n. 127, e' collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione  previsti  dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista  finanziario.  Con  il
provvedimento   istitutivo   della   struttura   di   supporto   sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche
dotazioni   finanziarie,   strumentali   e   di   personale,    anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della  medesima  struttura.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario  straordinario
puo'  avvalersi,  altresi',  delle  strutture  delle  amministrazioni
locali e delle strutture periferiche delle  amministrazioni  centrali
dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato
con il decreto di cui al primo periodo  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98. convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1. 
  4. Il piano straordinario di  cui  al  comma  1  ricomprende  anche
interventi  urgenti   per   il   risanamento,   il   ripristino,   il
completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la  riqualificazione
del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e  per  la  realizzazione
degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino  il
centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la  realizzazione  dei
predetti interventi,  il  Commissario  straordinario  si  avvale  del
supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  della  Societa'
Sport e Salute, che  svolge  altresi'  le  funzioni  di  centrale  di
committenza ai sensi dell'articolo  63  del  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36,  con  oneri  posti  a  carico  dello  stanziamento
previsto dal comma 1, come determinato nella delibera  del  Consiglio
dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento  delle
risorse destinate con la citata  delibera  alla  realizzazione  degli
interventi di cui al primo periodo del presente comma. 
  5.  Il  Commissario  prevede  altresi'  criteri  e  modalita'   per
l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex  Delphinia
di Caivano di cui al comma  4,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, individuando  come  prioritari  i  progetti  presentati  dai
Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato. 
  6. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   finanzia   specifici   progetti
finalizzati alla costruzione  o  rigenerazione  di  edifici  e  spazi
nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e
formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno  sede
nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali
interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP),  vengono
attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al  comma
1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di
cui al comma 2, primo periodo. 
  7. Alla copertura degli oneri di cui  al  comma  6  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale  per  la  ricerca
(FISR) di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per
l'anno 2024. 
  8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana  ed  il
controllo del territorio, il Comune  di  Caivano  e'  autorizzato  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  procedure   concorsuali
semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o  mediante  scorrimento  di
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in  deroga  al
previo espletamento  delle  procedure  di  cui  all'articolo  30  del
medesimo decreto legislativo, 15 unita' di personale non dirigenziale
del corpo della polizia locale. 
  9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259,  comma  6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro  138.900  per
l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.