IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con decreto dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, che,  tra  l'altro,  prevede  un  parere  della  Commissione
tecnico-consultiva per i fertilizzanti; 
  Visto in particolare l'allegato 1 «Concimi nazionali», l'allegato 2
«Ammendanti», l'allegato 3 «Correttivi», l'allegato 7 «Tolleranze»  e
la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in  agricoltura
biologica» dell'allegato 13 «Registro dei Fertilizzanti»  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135,  con
il quale le attivita'  svolte  dagli  organismi  collegiali  operanti
presso le pubbliche amministrazioni, in regime di  proroga  ai  sensi
dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono  definitivamente   trasferite   ai   competenti   uffici   delle
amministrazioni  nell'ambito  delle  quali  operano,  sopprimendo  la
Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19 marzo 2019  relativo  al  reciproco  riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008; 
  Vista la domanda, prot. Masaf dell'11 marzo 2019, n.  0013193,  con
la  quale  l'Associazione  italiana  produttori   di   substrati   di
coltivazione e ammendanti -  AIPSA,  ha  chiesto  la  modifica  della
denominazione del tipo «Ammendante vegetale semplice non  compostato,
numero  d'ordine  3»  dell'allegato  2,   ammendanti,   del   decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Vista la domanda, prot. Masaf del 30 luglio 2019, n.  0029672,  con
la quale la Ditta Serramanna Energia S.p.a. ha chiesto  l'inserimento
di un nuovo prodotto nell'allegato  1  «Concimi  nazionali»  e  nella
Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti  idonei  all'uso  in  agricoltura
biologica» dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Vista la domanda del 4 novembre 2019, prot. Masaf n.  0035742,  con
la quale la Ditta Unicalce S.p.a.  ha  chiesto  l'inserimento  di  un
nuovo prodotto nell'allegato 3, correttivi, del  decreto  legislativo
29 aprile 2010, n. 75; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/1165   della
Commissione del 15 luglio 2021 che  autorizza  l'utilizzo  di  taluni
prodotti  e  sostanze  nella  produzione  biologica  e  stabilisce  i
relativi elenchi; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
(nella  Gazzetta  Ufficiale  4   gennaio   2023,   n.   3),   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste»,  in
particolare il comma 3 che dispone  che  le  denominazioni  «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la nota del 17 gennaio 2023, n. 0014028, dell'Unita' centrale
di  notifica  del  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
concernente la procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e
regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015  che  informa
che il  provvedimento  ha  superato  tutte  le  fasi  previste  dalla
direttiva; 
  Considerato  necessario,  alla  luce  delle   istanze   presentate,
aggiornare   l'allegato   1   «Concimi   nazionali»,   l'allegato   2
«Ammendanti», l'allegato 3 «Correttivi» e la Tabella  1  «Elenco  dei
fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica»  dell'allegato
13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto  legislativo  29  aprile
2010, n. 75; 
  Considerato necessario procedere, conseguentemente,  alla  modifica
dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile  2010,
n. 75; 
  Tenuto conto che le modifiche suddette  sono  coerenti  con  quanto
previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Acquisiti i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, resi con note del 25 novembre  2021,  del
17 dicembre 2021, del 20 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato 1 «Concimi nazionali», Punto 5.3  Concimi  organici
NPK, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,  e'  aggiunto  il
prodotto n. 1 «Miscela di materie  vegetali  e  cenere  di  materiale
vegetali vergini non trattati chimicamente», di  cui  all'allegato  1
del presente decreto. 
  2. All'allegato 2 «Ammendanti», Punto 2.2 Ammendanti,  del  decreto
legislativo 29 aprile 2010,  n.  75,  e'  modificato  il  prodotto  3
«Ammendante vegetale semplice non compostato», di cui all'allegato  2
del presente decreto. 
  3. All'allegato 3 «Correttivi», Punto  2.1.  Correttivi  calcici  e
magnesiaci, del  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  e'
aggiunto il prodotto n. 24 «Scoria bianca da acciaieria elettrica per
la produzione di laminati piani  di  acciaio  a  basso  contenuto  di
fosforo e zolfo», di cui all'allegato 3 del presente decreto. 
  4. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto  legislativo  29  aprile
2010, n. 75, sono apportate le modificazioni di  cui  all'allegato  4
del presente decreto. 
  5. Alla Tabella 1  «Elenco  dei  fertilizzanti  idonei  all'uso  in
agricoltura    biologica»,    dell'allegato    13    «Registro    dei
fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  e'
aggiunto il  prodotto  «Miscela  di  materie  vegetali  e  cenere  di
materiale  vegetali  vergini  non  trattati  chimicamente»,  di   cui
all'allegato 5 del presente decreto.