IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto, l'art. 26, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del
14 settembre 2015, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per datori di lavoro
che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalita' di assicurare
ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la cause
previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale;
Visto l'art. 26, comma 9, del citato decreto legislativo n. 148 del
2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali, possono
avere altresi' le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni
integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di
contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla
staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
Visto l'art. 26, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 148
del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i fondi
di solidarieta' bilaterali possono essere istituiti anche in
relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa
in materia d'integrazione salariale;
Visto l'art. 32, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo
n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarieta' bilaterali
possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita'
di cui al comma 9, dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo n.
148 del 2015;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore,
rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu'
soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale assume la denominazione di Fondo di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343
del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione
salariale;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 aprile 2022 tra
Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e
UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del 13 settembre
2022, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art.
26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo
sindacale del 20 aprile 2022, come integrato dall'accordo del 13
settembre 2022, di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per
il settore delle telecomunicazioni, gia' coperto per una parte dei
datori di lavoro dal fondo di integrazione salariale e cassa
integrazione guadagni straordinaria e per una parte dei datori di
lavoro dalla cassa integrazione guadagni ordinaria, con riferimento
ai quali il Fondo provvede alle prestazioni di cui all'art. 26 comma
9 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni ai sensi degli
articoli 26 e 28 comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta' bilaterale
per la filiera delle telecomunicazioni», d'ora in avanti «Fondo», ai
sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del
2015, nel cui ambito di applicazione rientrano tutte le imprese
esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di
telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa
e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e
multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di
networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.); imprese
che svolgono attivita' di assistenza e gestione della clientela, in
particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo
e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate
anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi
per contenuti digitali e multimediali.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale
costituisce gestione.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita' e persegue i propri
fini istituzionali assicurando condizioni di equilibrio
economico-finanziario.
4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al
medesimo fondo.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli
assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle
singole aziende esodanti le quali provvedono a versarli all'Istituto
distintamente.