IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con
il quale viene istituito il Fondo per l'incentivazione alla
qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla
concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026,
di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento
della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di
autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi
degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e
dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 327. In particolare, il contributo e' destinato a
sostenere la realizzazione delle seguenti attivita':
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e
delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati
all'esercizio dell'attivita' di trasporto, ovvero movimentazione di
persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei
propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di
importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun
dipendente;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come
indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 30, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un
«buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna
impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale
attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei
lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto
all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine
riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000
euro per ciascuna impresa;
Visto l'art. 1, comma 472 della predetta legge n. 197/2022, il
quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti
sociali maggiormente rappresentative sono stabiliti i termini e le
modalita' di presentazione delle domande per la concessione del
contributo di cui al precedente comma 471, nonche' le modalita' di
erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa e stabilisce che una quota delle risorse del Fondo per
l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, pari a
500.000 euro per l'anno 2023, sia destinata alla progettazione e alla
realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio di cui al c.d. «buono portuale» e che, a tal fine, il
Ministero delle infrastrutture e trasporti, puo' avvalersi mediante
stipulazione di apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica S.p.a. e Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a.;
Ritenuto di non avvalersi delle sopra menzionate societa' per la
realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio di cui al c.d. «buono portuale» e pertanto le risorse
stanziate, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 saranno destinate ad
incrementare le risorse gia' indicate per le finalita' previste dalle
disposizioni di legge per il medesimo anno 2023;
Ritenuto di dover procedere alla emanazione del decreto
ministeriale dianzi citato, per stabilire i termini e le procedure da
adottarsi per l'assegnazione del contributo, denominato «buono
portuale», per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;
Sentite le parti sociali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalita' di
presentazione delle domande per la concessione del contributo
denominato «buono portuale», di cui al art. 1, comma 471 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa pari all'80 per cento della spesa sostenuta, destinato alle
imprese titolari di autorizzazione o di concessioni, rilasciate,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e dell'art. 36 del codice della navigazione, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. Il «buono portuale» e' riconosciuto per le attivita' di cui al
comma 4 del presente articolo per il periodo 1° gennaio 2023 - il 31
dicembre 2026 ed e' emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro
delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
3. Il contributo e' destinato a sostenere la realizzazione delle
attivita' di seguito individuate:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e
delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati
all'esercizio dell'attivita' di trasporto, ovvero per la
movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali,
da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono
portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per
una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso
l'impresa richiedente, alla data della domanda;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come
indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 30, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per tale iniziativa, il
buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro
per ciascuna impresa richiedente;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale
dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla
riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento
dei livelli occupazionali, rispetto all'avvio di processi di
automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono
portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000,00 euro per
ciascuna impresa richiedente.
4. Il «buono portuale» ha un valore pari, nel massimo, all'80 per
cento della spesa sostenuta dall'impresa richiedente. L'importo
erogato non puo' in ogni caso superare i singoli massimali
individuati al comma 3.