IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
ulteriormente l'attivita' di programmazione, di  coordinamento  e  di
supporto all'attuazione,  al  monitoraggio,  alla  valutazione  e  al
sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti
risorse nazionali ed europee, nonche' di favorire l'integrazione  tra
le  politiche  di  coesione  e  il  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo  economico  e
della competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione  di  misure
volte   alla   semplificazione   dei   procedimenti    amministrativi
concernenti l'utilizzazione delle risorse  nazionali  ed  europee  in
materia di politiche di coesione, nonche' a favorire la realizzazione
di investimenti pubblici; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  intensificare
gli interventi volti a favorire il superamento del divario  economico
e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree  del
Paese, nonche' di introdurre misure  per  il  rilancio  dell'economia
nelle aree del Mezzogiorno del Paese, anche attraverso  l'istituzione
della ZES unica nel territorio  delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonche'  delle
aree interne del Paese; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni   dirette   a   fronteggiare   la    grave    situazione
socio-economica nell'isola  di  Lampedusa,  determinatasi  a  seguito
dell'eccezionale afflusso di  cittadini  provenienti  dai  Paesi  del
Mediterraneo; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni  in  materia  di  trattenimento  presso  i   Centri   di
permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima
accoglienza, permanenza e rimpatrio; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nella
riunione del 7 settembre e del 18 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica  amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport  e  i  giovani,
dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle  infrastrutture  e
dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della  sicurezza
energetica, della cultura, per la protezione civile  e  le  politiche
del mare e della difesa; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia  di  programmazione  ed  utilizzazione  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Al fine di assicurare un  piu'  efficace  coordinamento  tra  le
risorse europee e nazionali per la coesione,  le  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di  programmazione
2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, e' sostituito dal seguente: 
    «178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato
a sostenere esclusivamente  interventi  per  lo  sviluppo,  ripartiti
nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e  del
20  per  cento  nelle  aree  del  Centro-Nord,  secondo  la  seguente
articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000
milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni  di  euro  per
l'anno  2030.  Al  completamento  delle  risorse  da  destinare  alla
suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse
del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  periodo   di
programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente  sugli
aspetti  generali  delle  politiche  di  coesione,  si  applicano  le
seguenti disposizioni: 
      a) la dotazione finanziaria del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  e'  impiegata  per  iniziative  e  misure  afferenti   alle
politiche di coesione, come definite  dal  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  nonche'  per
l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere  c)  e
d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali e con le politiche di investimento e di  riforma
previste nel Piano nazionale per la ripresa e la  resilienza  (PNRR),
secondo principi di complementarita' e di addizionalita'; 
      b) con una o piu' delibere del Comitato  interministeriale  per
la programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),
adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016,  sono  imputate  in  modo
programmatico, nel rispetto  delle  percentuali  previste  dal  primo
periodo  dell'alinea  del  presente  comma  e  tenuto   conto   delle
assegnazioni gia' disposte: 
        1)  le  risorse  del  Fondo  eventualmente   destinate   alle
Amministrazioni   centrali,    con    l'indicazione    di    ciascuna
Amministrazione  beneficiaria  e  dell'entita'  delle   risorse   per
ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi
infrastrutturali; 
        2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle  regioni
e  alle  province  autonome,  con  l'indicazione  dell'entita'  delle
risorse per ciascuna di esse; 
      c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero  1,
e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di  programmazione,
il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione
e il PNRR e ciascun  Ministro  interessato  definiscono  d'intesa  un
accordo,  sentito  il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
denominato  "Accordo  per  la  coesione",  con   il   quale   vengono
individuati gli obiettivi di sviluppo  da  perseguire  attraverso  la
realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di  piu'
fonti di  finanziamento.  In  particolare,  ciascun  Accordo  per  la
coesione di cui alla presente lettera contiene: 
        1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee
d'azione  suscettibili  di   finanziamento,   selezionati   all'esito
dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero  interessato,
dal Dipartimento per le politiche di coesione  della  Presidenza  del
Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti  di
programmazione  europea  e  nazionale,  nonche'  l'indicazione  delle
diverse fonti di finanziamento previste; 
        2) il cronoprogramma procedurale  e  finanziario  di  ciascun
intervento o linea d'azione; 
        3) l'indicazione del contenuto degli  impegni  reciprocamente
assunti; 
        4)  il  piano  finanziario  dell'Accordo  per   la   coesione
articolato   per   annualita'   definito   in   considerazione    dei
cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2; 
        5) i principi per la definizione del sistema  di  gestione  e
controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio dello stesso; 
        6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,  a  valere
sulla dotazione  finanziaria  del  Fondo,  mediante  anticipazioni  o
assegnazioni   specifiche   disposte   con   delibera   del   CIPESS;
compatibilmente  con   i   vincoli   previsti   dalla   delibera   di
assegnazione;  a  detti  interventi  si  applicano  le  modalita'  di
attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; 
      d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero  2,
e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di  programmazione,
il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione
e il PNRR e ciascun Presidente di regione  o  di  provincia  autonoma
definiscono  d'intesa  un  accordo,  denominato   "Accordo   per   la
coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione  di  specifici  interventi,
anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di
Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e  delle
finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione  avviene
con il coinvolgimento e  il  ruolo  proattivo  delle  Amministrazioni
centrali interessate,  con  particolare  riferimento  al  tema  degli
interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con  gli  interventi
nazionali,  nell'ottica  di  una  collaborazione   interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte  allocative
delle  regioni  con  le  priorita'   programmatiche   nazionale.   In
particolare, ciascun Accordo per la coesione  di  cui  alla  presente
lettera contiene: 
        1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee
d'azione  suscettibili  di   finanziamento,   selezionati   all'esito
dell'istruttoria  espletata,  congiuntamente  alla  regione  o   alla
provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio di  ministri  ai  fini  della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea  e  nazionale
nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 
        2) il cronoprogramma procedurale  e  finanziario  di  ciascun
intervento o linea d'azione; 
        3) in caso di presenza nel  territorio  regionale  di  Citta'
metropolitana, l'entita' delle risorse ad esse  destinate,  ai  sensi
dell'articolo  53  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,   n.   13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
        4) l'indicazione del contenuto degli  impegni  reciprocamente
assunti; 
        5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente  destinate
al  finanziamento  della  quota  regionale  di  cofinanziamento   dei
programmi regionali e provinciali europei ai sensi  dell'articolo  1,
comma 52, della citata legge n. 178 del  2020,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233; 
        6)  il  piano  finanziario  dell'Accordo  per   la   coesione
articolato   per   annualita'   definito   in   considerazione    del
cronoprogramma finanziario degli interventi; 
        7) i principi per la definizione del sistema  di  gestione  e
controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello
stesso; 
        8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,  a  valere
sulla dotazione  finanziaria  del  Fondo,  mediante  anticipazioni  o
assegnazioni   specifiche   disposte   con   delibera   del   CIPESS;
compatibilmente  con   i   vincoli   previsti   dalla   delibera   di
assegnazione,  a  detti  interventi  si  applicano  le  modalita'  di
attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; 
      e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta  del  Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,
si provvede all'assegnazione in favore  di  ciascuna  Amministrazione
centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla  base
degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d),
delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo per
lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027;
con delibera del CIPESS, si provvede, altresi',  all'assegnazione,  a
valere sulle disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione  di
cui alla lettera a); 
      f) a seguito della  registrazione  da  parte  degli  organi  di
controllo della delibera del CIPESS di  assegnazione  delle  risorse,
ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad
avviare le attivita' occorrenti  per  l'attuazione  degli  interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per  la
coesione, nonche' per l'attuazione delle iniziative  e  delle  misure
afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a); 
      g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche  di
coesione e il  PNRR  puo'  individuare  i  casi  nei  quali  per  gli
interventi,  finanziati  con  le  risorse  del   Fondo,   di   valore
complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a  prescindere
dal loro valore complessivo, per quelli di  notevole  complessita'  o
per quelli  di  sviluppo  integrati  relativi  a  particolari  ambiti
territoriali, si debba procedere alla  sottoscrizione  del  contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato
articolo 6 del decreto legislativo n.  88  del  2011  e  all'articolo
9-bis del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche  di
coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di  ogni
anno, una relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli  interventi
relativi alla programmazione 2021-2027,  ai  fini  della  definizione
della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione; 
      i)  le  risorse  assegnate  ai  sensi  della  lettera  e)  sono
trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Il Ministero dell'economia e delle finanze  assegna  le  risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
di  cui  agli  Accordi  per  la  coesione,  secondo   l'articolazione
temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua  i  pagamenti  a
valere   sulle   medesime   risorse   in   favore   delle    suddette
amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n.
183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di
legge, sulla base delle richieste  presentate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  di  coesione.
Ai fini  della  verifica  dello  stato  di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli  interventi
comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far
fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,
n. 88, assegnate per un intervento e non ancora  utilizzate,  possono
essere  riassegnate  per  un  intervento  di  titolarita'  di   altra
amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di  urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione  europea  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  dispone  la  riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo
intervento,  sentita   l'amministrazione   titolare   dell'intervento
definanziato; 
      l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i)
anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di  programmazione  2021-2027  assegnate  a  diverso  titolo,
nonche' le risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  gia'
iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione,  che
sono gestite secondo le modalita'  indicate  nella  medesima  lettera
i).». 
  2. Ferme restando le regole di  gestione  delle  fonti  finanziarie
diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli  interventi  e  le
linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la  coesione  di
cui alle lettere c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1,  come
modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche  le
risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo  1,
comma 54, della  citata  legge  n.  178  del  2020,  le  risorse  dei
Programmi complementari 2014-2020 che risultano  non  impegnate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i  fondi  strutturali
afferenti  ai   Programmi   europei   di   competenza   di   ciascuna
Amministrazione centrale  ovvero  di  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere  del  CIPESS
adottate ai sensi della lettera e) del  predetto  articolo  1,  comma
178, della  legge  n.  178  del  2020,  nonche'  le  risorse  di  cui
all'articolo 51, commi 1- bis e 1-ter, del decreto-legge 24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei  criteri   di
ammissibilita'  previsti   a   legislazione   vigente.   Le   risorse
complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del
2020 sono prioritariamente destinate al  completamento  dei  progetti
non conclusi  al  termine  del  ciclo  della  programmazione  europea
2014-2020,  nonche'  alla  realizzazione  dei  progetti   ammessi   a
finanziamento sulla programmazione  europea  ma  non  destinatari  di
risorse per esaurimento delle stesse. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  dal  terzo  periodo  del  presente
comma,  gli  accordi  per   la   coesione   sottoscritti   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 178, della  legge  n.  178  del  2020  possono
essere modificati d'intesa tra  le  Parti,  sulla  base  degli  esiti
dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  coerenza  con  i
profilli finanziari definiti dalla delibera  CIPESS  di  assegnazione
delle  risorse.  La  modifica  dell'accordo,   qualora   preveda   un
incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero
una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera CIPESS di
assegnazione delle risorse, e' sottoposta su  proposta  del  Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,
sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,
all'approvazione  del  CIPESS  e,  in  tal  caso,  si  applicano   le
previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della  legge
n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.  La  modifica
del cronoprogramma, come definito dall'accordo per  la  coesione,  e'
consentito  esclusivamente  qualora  l'Amministrazione   assegnataria
delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita'  di
rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non  imputabili
a se' ovvero al soggetto  attuatore  dell'intervento  o  della  linea
d'azione. 
  4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse  per  le
politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche  di  coesione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   puo'   avvalersi,
stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse  assegnate
allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della  legge  n.  178
del  2020,  nonche'  delle  risorse  a   titolarita'   del   medesimo
Dipartimento  nell'ambito  della  programmazione  europea  dei  fondi
strutturali  relativi  alle  politiche  di   coesione,   dell'Agenzia
nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti   e   lo   sviluppo
d'impresa- INVITALIA S.p.A.. 
  5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, al primo periodo, le  parole:  «e  previa  deliberazione  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile, su proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,» sono sostitute dalle seguenti: «,  nell'ambito  degli
accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della  predetta
legge n. 178 del 2020».