IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al  trasporto  interno  di
merci pericolose; 
  Vista la direttiva 2022/2047/UE della Commissione, del 20 settembre
2022, che  modifica  gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto  interno  di
merci pericolose al fine di tener conto del progresso  scientifico  e
delle innovazioni tecnologiche; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento
della direttiva 2008/68/CE; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 23 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
Serie generale - n. 63  del  21  marzo  2023)  di  recepimento  della
direttiva 2022/2047/UE della Commissione; 
  Vista il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero
dei trasporti e della navigazione, di  individuazione  delle  imprese
esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza  per  trasporto
di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi  dell'art.  3,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40; 
  Considerato il comma 4 dell'art.  11  del  decreto  legislativo  27
gennaio   2010,   n.   35,   che   attribuisce    all'amministrazione
l'individuazione delle condizioni di esenzione  dalla  nomina  di  un
consulente alla sicurezza per il trasporto  di  merci  pericolose  su
strada; 
  Considerato l'accordo multilaterale M351 promosso dal Regno Unito e
sottoscritto   dall'Italia   il   21   febbraio   2023,   riguardante
l'estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla  nomina  di
un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose  su
strada; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del  presente  decreto,  si  richiamano  le  definizioni
riportate nell'accordo relativo  al  trasporto  internazionale  delle
merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed
in particolare: 
    a) «Definizioni, unita' di misura  e  abbreviazioni»  di  cui  al
capitolo 1.2 dell'ADR; 
    b)  «Consulente  per  la  sicurezza»  di  cui  al  capitolo  1.8,
paragrafo 1.8.3 dell'ADR.