IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la direttiva 2022/2047/UE della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 21 marzo 2023) di recepimento della direttiva 2022/2047/UE della Commissione; Vista il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40; Considerato il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che attribuisce all'amministrazione l'individuazione delle condizioni di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada; Considerato l'accordo multilaterale M351 promosso dal Regno Unito e sottoscritto dall'Italia il 21 febbraio 2023, riguardante l'estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare: a) «Definizioni, unita' di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR; b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3 dell'ADR.