IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni ed integrazioni,  che,  all'art.  3-septies,  comma  2,
definisce  le  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza  sociale   e   le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio  2008,  n.  121,
che trasferisce  le  funzioni  del  Ministero  della  salute  con  le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 2 agosto 2008, concernente  «Delega  di  attribuzioni  del
Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  al
Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per  taluni  atti  di
competenza dell'Amministrazione»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  dicembre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009, recante «Istituzione  del  sistema
informativo per il monitoraggio dell'assistenza  domiciliare»,  cosi'
come aggiornato con decreto del Ministero della salute del  6  agosto
2012,  recante  «Modifiche  al  decreto  17  dicembre  2008,  recante
"Istituzione   del   sistema   informativo   per   il    monitoraggio
dell'assistenza domiciliare"»; 
  Vista la legge 15 marzo 2010,  n.  38,  recante  «Disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  7  dicembre  2016,  n.
262,    concernente    «Regolamento     recante     procedure     per
l'interconnessione a livello nazionale  dei  sistemi  informativi  su
base individuale  del  servizio  sanitario  nazionale,  anche  quando
gestiti  da  diverse  amministrazioni  dello  stato»,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - dell'8 febbraio 2017, n. 32, ed
in  particolare  l'art.  3,  che  ha  introdotto  il  codice  univoco
nazionale dell'assistito (CUNA), che  permette  l'interconnessione  a
livello nazionale, nell'ambito del NSIS, dei sistemi  informativi  su
base individuale oggetto del decreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Considerato che l'assistenza domiciliare, come  definita  dall'art.
22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio
2017, sopra richiamato, e' differenziata  in  livelli  di  intensita'
assistenziale crescente (dalle cure  domiciliari  «di  livello  base»
alle  cure  domiciliari  a  elevata   intensita'),   cosiddetti   CIA
(Coefficienti di intensita' assistenziale), in relazione al numero di
accessi (proxy della complessita'); 
  Visto  l'accordo  sancito,  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza  permanente  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 27 luglio 2020 (rep. atti n. 118/CSR), sul documento
«Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi  della  legge
15 marzo 2010, n. 38»; 
  Visto l'accordo sancito, ai sensi della legge 15 marzo 2020, n. 38,
dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2020 (rep.
atti n. 119/CSR), sul documento «Accreditamento delle reti di terapia
del dolore»; 
  Visto  l'accordo  sancito,  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza  permanente  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 25 marzo 2021 (Rep. Atti n. 30/CSR),  sul  documento
«Accreditamento della rete di terapia del dolore  e  cure  palliative
pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38»; 
  Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003, n. 131,  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del  4  agosto  2021  (rep.
atti  n.  151/CSR)  sul  documento  recante  «Proposta  di  requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per  l'autorizzazione
all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento  delle  cure
domiciliari, in attuazione dell'art. 1, comma  406,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178  recante  disposizioni  sul
Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, Gazzetta Ufficiale n.
322 del  30  dicembre  2020  che,  all'art.  1  comma  1043,  prevede
l'istituzione   del   sistema   informatico   di   registrazione    e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108   successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   l'individuazione   della
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio  2021,  che  prevede  alla  Missione  6,
Componente 1, l'Investimento 1.2 «Casa come primo  luogo  di  cura  e
telemedicina»; 
  Vista  la  delibera  sostitutiva   dell'intesa   della   Conferenza
Stato-regioni del 21 aprile 2022, relativa allo schema di decreto del
Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli  e
standard per lo sviluppo dell'assistenza  territoriale  nel  Servizio
sanitario nazionale» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 102 del 3 maggio 2022; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  ditali  dati  e  che  abroga  la   direttiva   95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Considerato  che  si  rende   necessario   integrare   il   sistema
informativo  per  il  monitoraggio  dell'assistenza  domiciliare  per
monitorare  la  presa  in  carico  anche  per  il  livello  base   di
intensita', complessita' e durata dell'intervento assistenziale; 
  Ritenuto, dunque, necessario prevedere una modifica del decreto del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  17
dicembre 2008, sopra descritto, e del relativo  disciplinare  tecnico
allegato,  al  fine  di  integrare  il  sistema  informativo  per  il
monitoraggio dell'assistenza  domiciliare  per  monitorare  anche  la
presa in carico per il livello base  di  intensita',  complessita'  e
durata dell'intervento assistenziale; 
  Vista la nota prot. n.  0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSI  SS-UFF03-P,
con la quale il  Ministero  della  salute  ha  fornito  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali   le   motivazioni
tecnico-scientifiche  correlate  all'individuazione  del  periodo  di
conservazione dei dati personali  trattati  nell'ambito  dei  sistemi
informativi NSIS interconnettibili; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data del 6 luglio 2023, n. 284; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 2 agosto 2023 (rep. atti n. 186/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
  politiche  sociali  17  dicembre  2008,  recante  «Istituzione  del
  sistema   informativo   per   il    monitoraggio    dell'assistenza
  domiciliare» e al relativo Disciplinare tecnico  Allegato  1  parte
  integrante del medesimo decreto 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del  sistema
informativo  per  il  monitoraggio  dell'assistenza  domiciliare»   e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 2, dopo le parole  «il  proprio  domicilio»,
sono aggiunte le seguenti: «con presa in carico di tutti i livelli di
intensita',  complessita'  e  durata  dell'intervento  assistenziale,
previsti dagli articoli 22, comma 3, lettera a), b), c) e d) e 23 del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  12  gennaio
2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 e relativi alle  cure  domiciliari  di  livello
base, alle cure  palliative  domiciliari  e  ai  casi  di  dimissioni
protette, come descritte nell'allegato1»; 
    b) all'art. 2, comma 1, le parole «Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali  -  Dipartimento  della  qualita'  -
Direzione generale del sistema informativo  dell'ex  Ministero  della
salute» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero  della  salute -
Direzione generale competente  in  materia  di  digitalizzazione  del
sistema  informativo  sanitario,   come   individuata   dal   decreto
ministeriale di organizzazione (di seguito denominato Ministero)»; 
    c) all'art. 2, il  comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
suddetto Sistema raccoglie le  informazioni  relative  all'assistenza
domiciliare    di    cui    all'art.    1,    comma     2,     previa
valutazione/rivalutazione    multidimensionale    dell'assistito    e
definizione di un piano/programma/progetto di assistenza individuale,
la cui responsabilita' clinica e'  in  capo  al  medico  di  Medicina
generale (MMG) o Pediatra di libera scelta (PLS), fatti salvi i  casi
in cui  il  medico  responsabile  del  rapporto  di  cura  sia  stato
diversamente identificato, purche' afferenti al distretto/ASL.»; 
    d) all'art. 2, comma 2-bis: la parola «aggregate»  e'  sostituita
dalle  seguenti  parole  «dei  dati»;  dopo  le  parole  «calcolo  di
indicatori» sono aggiunte le seguenti «a livello  aziendale  su  base
annuale»; le parole «il codice univoco dell'assistito previsto  dalla
scheda 12 dello schema tipo di Regolamento  per  il  trattamento  dei
dati sensibili e  giudiziari  effettuati  dalle  regioni  e  province
autonome, approvato dall'Autorita' garante per la protezione di  dati
personali in data 13 aprile 2006, con le modalita' di cui all'art. 8»
sono sostituite dalle seguenti «le procedure di cui  all'art.  3  del
decreto  del  Ministero  della  salute  7  dicembre  2016,  n.   262,
specificato in premessa, per l'interconnessione a livello  nazionale,
nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  quando  gestiti  da   diverse
amministrazioni dello Stato»; 
    e) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la lettera
«a-bis) codice individuale dell'assistito»; 
    f) all'art. 4,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «forma
aggregata», sono aggiunte le seguenti «a livello  aziendale  su  base
annuale»; 
    g) all'art. 4,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole  «forma
aggregata» sono aggiunte le seguenti «a  livello  aziendale  su  base
annuale»; 
    h) all'art. 5, comma 2, dopo le parole «con cadenza trimestrale»,
sono inserite le seguenti: «o mensile»; 
    i) all'art. 5, comma 2, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Un
ulteriore  periodo  di  trenta  giorni  e'   comunque   ammesso   per
l'acquisizione dei dati. Esclusivamente  per  la  trasmissione  delle
informazioni relative agli eventi dei primi due  trimestri  dell'anno
2023, il termine del conferimento e' prorogato al 30 ottobre 2023.»; 
    j) l'art. 6 e' soppresso; 
    k) all'art. 7, il comma 1 e' soppresso; 
    l) l'art. 8 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Nel  Sistema  sono
raccolti, trattati e  conservati  solo  i  dati  che  sono  adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento  delle
finalita'  del  presente  decreto,  con  modalita'   e   logiche   di
elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire  una
rappresentazione aggregata dei dati,  a  livello  aziendale  su  base
annuale, nonche' per le finalita' e secondo le modalita' di cui  alle
disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016. 
    2. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati
personali contenuti nel Sistema, eseguito per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1, del presente decreto. 
    3. L'integrita' e la riservatezza dei dati  trattati  nell'ambito
del Sistema, ai sensi del regolamento (UE)  2016/679  e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita  mediante  misure
tecniche  i  cui  obiettivi  di   protezione   sono   descritti   nel
disciplinare tecnico di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,
nonche' dalle procedure  di  sicurezza  relative  al  software  e  ai
servizi telematici,  in  conformita'  alle  regole  tecniche  di  cui
all'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale. 
    4.  Ad  ogni  soggetto  e'  assegnato  un  Codice   univoco   non
invertibile («CUNI»), di cui all'art.  3  del  decreto  del  Ministro
della salute 7 dicembre 2016, n. 262, specificato  in  premessa,  dai
soggetti alimentanti il NSIS, che non  consente  alcuna  correlazione
immediata con i dati anagrafici. Il Ministero della salute,  in  fase
di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del
Codice  univoco  nazionale  dell'assistito  (CUNA)   agli   assistiti
rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice
identificativo non invertibile ricevuto. 
    5. La trasmissione telematica  dei  dati,  secondo  le  procedure
descritte nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al  presente
decreto, avviene in conformita' alle  relative  regole  tecniche  del
Sistema pubblico di connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli
articoli 73 e seguenti del codice dell'amministrazione  digitale.  Ai
fini di cui al primo periodo, si utilizza un protocollo sicuro  e  si
fa ricorso alla  autenticazione  bilaterale  fra  sistemi  basata  su
certificati  digitali  emessi  da  un'autorita'   di   certificazione
ufficiale. 
    6. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni  e  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute
garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole  dettate
dal Sistema pubblico di connettivita' (SPC)». 
    m) dopo l'art. 8 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 8-bis (Periodo di conservazione). -  1.  I  dati  personali
presenti nel Sistema sono cancellati trascorsi trent'anni dal decesso
dell'interessato, con periodicita' annuale. 
    «Art. 8-ter  (Pubblicazione  degli  aggiornamenti  relativi  alle
specifiche  tecniche  delle  funzioni  e  dei  servizi).  -  1.   Gli
aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle  funzioni  e  ai
servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati
trattati e  sulle  operazioni  eseguibili,  sono  pubblicati,  previa
condivisione nell'ambito della cabina  di  regia  del  Nuovo  sistema
informativo   sanitario,   sul   sito    internet    del    Ministero
(www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art.
54 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 
  2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, l'allegato
1 al presente decreto e' aggiornato con decreto del  direttore  della
Direzione generale competente  in  materia  di  digitalizzazione  del
sistema  informativo  sanitario,   come   individuata   dal   decreto
ministeriale di organizzazione del Ministero della salute.».