IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019,
«Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2020»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30
dicembre 2018, n. 145 che ha previsto che «Per la messa in sicurezza
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione
di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle
risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province
territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.a., in relazione alla
rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un
piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di
priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico
interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei
fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo
per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio
2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2020, n. 65;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Visto in particolare, l'art. 10, comma 11-sexiesdecies, del
predetto decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha previsto che
«I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere
sulle risorse di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della
presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli
interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato
aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi»;
Considerato che si rende necessario procedere, per effetto della
norma sopra citata, alla modifica del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 3 gennaio 2020, n. 1 - Termini per la progettazione,
aggiudicazione degli interventi
L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 3 gennaio 2020, n. 1, e' sostituito dal seguente: «I
soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad
approvare le progettazioni degli interventi, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o del competente
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al
codice dei contratti pubblici, ove previsto, e ad effettuare
l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 giugno 2024».