IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 4;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare,
l'art. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 15 maggio 1954, n. 237, recante autorizzazione della
spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie
degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai
medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di
notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da
parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.);
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e, in particolare,
l'art. 27 sui contributi alle Agenzie di stampa;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, e, in particolare, l'art. 55,
comma 24, che ha introdotto la norma di interpretazione autentica
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, disponendo che, «al
fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle
amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la
piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo
scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle
Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e
speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e
loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di
diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e
periferici delle amministrazioni dello Stato»;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, l'art. 194, che ha disposto la proroga
degli affidamenti dei servizi di informazione primaria;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, in
particolare, l'art. 14, che ha introdotto disposizioni urgenti in
materia di editoria;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 17, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, che ha sostituito all'art. 11, comma 2-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31
dicembre 2022» con le parole: «31 dicembre 2023»;
Visti gli articoli 76 e 229 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
luglio 2023 che dando attuazione all'art. 17 del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14 stabilisce i requisiti e i parametri per
l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale;
Vista la richiesta di parere prot. DIE-0004772 del 2 agosto 2023
alla Autorita' garante della concorrenza e del mercato con
riferimento al requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023
relativo al possesso del rating di legalita';
Considerata l'esigenza di tenere conto del parere prot. DIE-0004813
del 4 agosto 2023 dell'Autorita' garante della concorrenza del
mercato acquisito ai sensi dell'art. 22, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, con riferimento alla previsione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 che prevede il possesso del
rating di legalita' per l'iscrizione all'elenco delle Agenzie di
stampa di rilevanza nazionale, con cui la suddetta Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ha espresso il proprio favore alla
valorizzazione del rating di legalita' quale strumento atto a
promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti
aziendali, anche in riferimento al settore dell'informazione ed
all'attivita' delle agenzie di stampa, ma ha al contempo rilevato che
in considerazione della circostanza per cui l'attribuzione del rating
di legalita' presuppone il possesso di stringenti requisiti etici e
qualitativi, il cui conseguimento richiede un congruo periodo
temporale, potrebbe essere opportuno prevedere, in sede di prima
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
luglio 2023, un'attuazione graduale della previsione relativa al
possesso del rating di legalita' quale condizione necessaria per
l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza
nazionale.
Valutata la necessita' di integrare il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023 al fine di prevedere che
nella fase transitoria di prima applicazione il possesso requisito di
cui all'art. 2, comma 1, lettera g) non costituisca condizione per
l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza
nazionale;
Considerata la necessita' di provvedere alla correzione di un mero
errore materiale presente nell'art. 3 comma 3, lettera e) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, disponendo
la sostituzione delle parole «Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa» con le parole «Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico», in coerenza con l'acronimo
«OCSE» indicato nel testo vigente. Conseguentemente tale rettifica e'
da considerarsi valevole anche con riferimento al medesimo errore
materiale presente nelle premesse del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
Acquisito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi
del Consiglio di Stato n. 1174 del 29 agosto 2023;
Decreta:
Art. 1
Correzione all'art. 3 ed integrazione all'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
1. All'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 le parole «Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa» sono sostituite dalle
parole «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico».
Conseguentemente, la' dove nelle premesse del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 si legge «Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa», e' da intendersi
«Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico».
2. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 luglio 2023, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
«Nella fase transitoria di cui al comma 1, il possesso del
requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), non costituisce
condizione per l'iscrizione nell'Elenco delle agenzie di stampa di
rilevanza nazionale».