IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 4; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in  particolare,
l'art. 10; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante  ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 15 maggio 1954, n. 237, recante autorizzazione della
spesa relativa ai servizi di  diramazione  di  comunicati  e  notizie
degli organi centrali e periferici del Governo,  di  trasmissione  ai
medesimi di notiziari  nazionali  ed  esteri  e  di  trasmissione  di
notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52  e  successivi  da
parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.); 
  Vista la legge 5 agosto 1981,  n.  416,  recante  disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per  l'editoria,  e,  in  particolare,
l'art. 27 sui contributi alle Agenzie di stampa; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica, e, in particolare, l'art. 55,
comma 24, che ha introdotto la  norma  di  interpretazione  autentica
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, disponendo  che,  «al
fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle
amministrazioni dello Stato una completa informazione  attraverso  la
piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate  a  questo
scopo nel  bilancio  degli  enti  interessati,  ad  acquistare  dalle
Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari  e
speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e
loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il  servizio  di
diramazione di notizie  e  di  comunicati  degli  organi  centrali  e
periferici delle amministrazioni dello Stato»; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante  Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77, e, in particolare, l'art. 194,  che  ha  disposto  la  proroga
degli affidamenti dei servizi di informazione primaria; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
Disposizioni urgenti in materia di termini  legislativi,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.  15,  e,  in
particolare, l'art. 14, che ha  introdotto  disposizioni  urgenti  in
materia di editoria; 
  Visto l'art.  17  del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; 
  Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 17,  del  decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, che ha sostituito all'art. 11, comma 2-ter,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  le  parole:  «31
dicembre 2022» con le parole: «31 dicembre 2023»; 
  Visti gli articoli 76 e 229 del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
luglio 2023 che dando attuazione all'art.  17  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n.  14  stabilisce  i  requisiti  e  i  parametri  per
l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale; 
  Vista la richiesta di parere prot. DIE-0004772 del  2  agosto  2023
alla  Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato   con
riferimento al requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera  g)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023
relativo al possesso del rating di legalita'; 
  Considerata l'esigenza di tenere conto del parere prot. DIE-0004813
del 4  agosto  2023  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  del
mercato acquisito ai sensi dell'art. 22, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, con riferimento alla previsione del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 che  prevede  il  possesso  del
rating di legalita' per  l'iscrizione  all'elenco  delle  Agenzie  di
stampa di rilevanza nazionale, con cui la suddetta Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ha espresso il  proprio  favore  alla
valorizzazione  del  rating  di  legalita'  quale  strumento  atto  a
promuovere  l'introduzione  di  principi  etici   nei   comportamenti
aziendali, anche  in  riferimento  al  settore  dell'informazione  ed
all'attivita' delle agenzie di stampa, ma ha al contempo rilevato che
in considerazione della circostanza per cui l'attribuzione del rating
di legalita' presuppone il possesso di stringenti requisiti  etici  e
qualitativi,  il  cui  conseguimento  richiede  un  congruo   periodo
temporale, potrebbe essere opportuno  prevedere,  in  sede  di  prima
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
luglio 2023, un'attuazione  graduale  della  previsione  relativa  al
possesso del rating di  legalita'  quale  condizione  necessaria  per
l'iscrizione  nell'elenco  delle  Agenzie  di  stampa  di   rilevanza
nazionale. 
  Valutata la necessita' di integrare il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023 al fine di  prevedere  che
nella fase transitoria di prima applicazione il possesso requisito di
cui all'art. 2, comma 1, lettera g) non  costituisca  condizione  per
l'iscrizione  nell'elenco  delle  Agenzie  di  stampa  di   rilevanza
nazionale; 
  Considerata la necessita' di provvedere alla correzione di un  mero
errore materiale presente nell'art. 3 comma 3, lettera e) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023,  disponendo
la sostituzione delle parole «Organizzazione per la  sicurezza  e  la
cooperazione  in  Europa»  con  le  parole  «Organizzazione  per   la
cooperazione e lo sviluppo economico»,  in  coerenza  con  l'acronimo
«OCSE» indicato nel testo vigente. Conseguentemente tale rettifica e'
da considerarsi valevole anche con  riferimento  al  medesimo  errore
materiale presente nelle premesse del citato decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. 
  Acquisito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi
del Consiglio di Stato n. 1174 del 29 agosto 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Correzione all'art. 3 ed integrazione  all'art.  6  del  decreto  del
  Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. 
  1. All'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 le parole  «Organizzazione  per
la sicurezza e la  cooperazione  in  Europa»  sono  sostituite  dalle
parole «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo  economico».
Conseguentemente,  la'  dove  nelle  premesse  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 si legge «Organizzazione per la
sicurezza  e  la  cooperazione   in   Europa»,   e'   da   intendersi
«Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico». 
  2. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 luglio 2023, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma 3-bis: 
    «Nella fase transitoria di  cui  al  comma  1,  il  possesso  del
requisito di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  g),  non  costituisce
condizione per l'iscrizione nell'Elenco delle agenzie  di  stampa  di
rilevanza nazionale».