IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                 IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, 
             IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito
dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  che  ha  approvato  il  Piano
nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare
con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026; 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato   2014 - 2020,   approvato   con
decisione di esecuzione della Commissione europea il 29 ottobre 2014,
ed in particolare la parte relativa alla  «Strategia  nazionale  aree
interne» che descrive le politiche da attuare per lo  sviluppo  delle
aree interne nel rispetto dei vincoli di  coesione  territoriale  del
Paese ed individua negli Accordi di  programma  quadro  tra  regioni,
enti locali e amministrazioni centrali uno strumento di  cooperazione
interistituzionale per dare attuazione alle politiche di coesione; 
  Visto l'elenco delle prime 72  aree  interne,  selezionate  per  il
periodo di programmazione 2014-2020, nonche' l'elenco delle ulteriori
43 aree interne, selezionate entro il 30 settembre 2022, e  riportate
in allegato 2; 
  Considerato che le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli-Venezia  Giulia
sono ente gestore della viabilita' secondaria in luogo di province  e
citta' metropolitane; 
  Visto il regolamento UE  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, che, individua i sei obiettivi ambientali
del «Green deal» europeo e stabilisce i criteri di  ecosostenibilita'
di un'attivita' economica, ed in particolare individua come attivita'
ecosostenibile  quella  che  contribuisce  in  modo  sostanziale   al
raggiungimento di uno o piu' degli obiettivi ambientali indicati, non
arreca danno significativo a nessuno  di  questi  ed  e'  svolta  nel
rispetto delle garanzie minime di salvaguardia su imprese  e  diritti
umani; 
  Visto il comma 2, lettera c), punto 12,  e  il  comma  2-quinquies,
dell'art. 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, che, al fine di assicurare  l'efficacia
e la sostenibilita'  nel  tempo  della  strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese,  con  particolare  riferimento
alla promozione e al  miglioramento  dell'accessibilita'  delle  aree
interne, al finanziamento di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
manutenzione straordinaria della  rete  viaria  delle  medesime  aree
anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di
limitazione della circolazione,  destina:  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100  milioni  di
euro per l'anno 2025 e  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2026  nei
pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il citato comma 2-quinquies dell'art. 1 del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101,  che
prevede che con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro per il  sud  e  la
coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ripartizione delle  risorse  tra  le  aree  interne,
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) entita' della popolazione residente; 
    b)  estensione  delle  strade  statali,  provinciali  e  comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica  comunicazione  esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna; 
    c) esistenza di rischi derivanti  dalla  classificazione  sismica
dei territori e dall'accelerazione sismica; 
    d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico  e  relativa
entita'; 
  Visto il comma 2-sexies dell'art. 1 del  decreto-legge  n.  59  del
2021, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101,  secondo  cui  «Ai
fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies,  si
tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.»; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  che
prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale  per  gli
investimenti complementari si applicano, in  quanto  compatibili,  le
procedure  di  semplificazione  e   accelerazione,   le   misure   di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»; 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  che
dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  individuati
per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali,  intermedi
e finali determinati in relazione  al  cronoprogramma  finanziario  e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita'
di  spesa  collegata  all'attuazione  degli  interventi   del   Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari.   Le   informazioni
necessarie per l'attuazione degli investimenti  di  cui  al  presente
articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui
al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i  sistemi
collegati. Negli altri casi  e,  comunque,  per  i  programmi  e  gli
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
e' utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1,  comma  1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio  2021  adottato  ai  sensi  del  comma  7  dell'art.   1   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; 
  Visto il comma 7-bis del citato art. 1 del decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59 in materia di revoca dei finanziamenti in caso di mancato
rispetto dei termini previsti dal  cronoprogramma  procedurale  degli
adempimenti o la mancata alimentazione dei  sistemi  di  monitoraggio
qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti; 
  Visto  il  comma  8,  secondo  periodo,  del  citato  art.  1   del
decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  ai  sensi  del   quale   le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale
per gli investimenti  complementari  in  coerenza  con  il  principio
dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali,  di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  59  del
2021 recante norme in tema  di  corretta  programmazione  finanziaria
delle risorse  e  dell'erogazione  dei  contributi  concessi  per  la
progettazione e la realizzazione di investimenti; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», ed  in  particolare  gli  articoli  48,
«Semplificazioni in materia di  affidamento  dei  contratti  pubblici
PNRR e PNC» e 58 «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree
interne»; 
  Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio  2003,
n. 3, recante «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione»,  e  le  conseguenti  disposizioni   di   attuazione
introdotte con delibera CIPE 26  novembre  2020,  n.  63,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  8  aprile  2021,  n.  84,  e  concernente
«Attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato  dall'art.  41,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Visto il decreto 13  ottobre  2021,  n.  394,  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, emesso di concerto  con
il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze con il quale sono  state  ripartite  le
risorse sopra indicate tra le 72 aree  interne  sperimentali  facenti
parte  della  Strategia  nazionale   delle   aree   interne   vigente
all'emanazione del decreto stesso, secondo i criteri sopra riportati; 
  Visto in particolare l'art. 9, comma 1, del citato decreto, secondo
cui: «Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse  relativamente
alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo  decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  si
procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti
del  piano  di  riparto,  previa  presentazione   di   un   programma
integrativo  d'interventi  per  le  annualita'   corrispondenti,   da
espletare con le stesse modalita' e tempistiche»; 
  Vista la delibera del CIPE n. 9 del 28  gennaio  2015,  punto  2.1,
ove,  in  attuazione  dell'Accordo  di  partenariato  2014-2020,   e'
prevista l'istituzione del Comitato tecnico aree interne, composto da
varie amministrazioni di livello nazionale e regionale  e  coordinato
dal Dipartimento per le politiche di coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con competenza, tra l'altro, sui processi  di
selezione delle aree interne; 
  Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027, adottato  con  decisione
di esecuzione della Commissione europea il  15  luglio  2022,  e,  in
particolare, la parte relativa alla Strategia nazionale per  le  aree
interne, ove e' stabilito che «nel ciclo 2021-2027 si continuera' con
l'approccio della Strategia nazionale aree  interne  proseguendo  nel
sostegno di  coalizioni  gia'  identificate  nel  ciclo  2014-2020  e
identificandone di nuove.  Viene  inoltre  confermata  la  governance
multilivello (Stato, regioni e associazioni di  comuni)  della  SNAI,
con il rinnovato impegno alla semplificazione delle  procedure  e  al
rafforzamento delle capacita'  amministrative  e  tecniche  locali  e
delle associazioni di Comuni e con il  coordinamento  strategico  del
Comitato tecnico aree interne»; 
  Vista la delibera CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022, registrata presso
la Corte dei conti in  data  16  novembre  2022  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2022, n. 278, che finanzia n. 43 nuove
aree interne nel ciclo  2021-2027,  confermando  la  titolarita'  del
processo di selezione in capo al Comitato tecnico  aree  interne,  di
cui al citato punto 2.1 della delibera del CIPE n. 9 del  28  gennaio
2015; 
  Visto l'art. 1, comma 418, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
che aumenta le risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), numero
12,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di 20  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024; 
  Visto l'art. 1, comma 419, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
che stabilisce che le risorse sopra riportate sono distribuite con  i
medesimi criteri prima utilizzati, anche tenendo  conto  delle  nuove
aree interne individuate  nell'ambito  del  ciclo  di  programmazione
2021-2027 entro il 30 settembre 2022; 
  Ritenuto di dover utilizzare tali fondi  per  le  43  aree  interne
individuate che indicheranno un programma di  interventi  sulla  rete
stradale di accesso  e  collegamento,  qualificabile  come  programma
integrativo degli interventi gia' autorizzati per le prime  72  aree,
al fine  di  migliorare  la  resilienza  di  tutte  le  aree  interne
attualmente  individuate  aumentandone  gli  standard  di  accesso  e
collegamento; 
  Considerato che agli  interventi  finanziati  con  le  risorse  del
richiamato art. 1, comma 418, della legge 31 dicembre 2022,  n.  234,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7  e  7-bis,
del decreto-legge n 59 del 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione del sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche  nell'ambito  della  Banca   dati   delle   amministrazioni
pubbliche - BDAP; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n.  115,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
  Richiamato l'indicatore unico finale, gia' utilizzato  dal  decreto
12 ottobre  2021,  quale  risultato  della  combinazione  lineare  di
criteri nelle percentuali di seguito indicate: 
    entita' della popolazione residente (40%); 
    estensione delle strade statali, provinciali e  comunali  qualora
queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o
piu' comuni appartenenti all'area interna (30%); 
    esistenza di rischi derivanti dalla classificazione  sismica  dei
territori e dall'accelerazione sismica (10%); 
    esistenza di situazioni  di  dissesto  idrogeologico  e  relativa
entita' (20%); 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  che  dispone
che: 
    2. «E' nominato, per ogni procedura, un  responsabile  unico  del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e successive modificazioni». 
    3.  «Le  stazioni  appaltanti  possono  altresi'  ricorrere  alla
procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per  i  settori
speciali, nella misura strettamente necessaria, quando,  per  ragioni
di  estrema  urgenza  derivanti  da  circostanze  imprevedibili,  non
imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei  termini,
anche   abbreviati,   previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'
compromettere la realizzazione degli  obiettivi  o  il  rispetto  dei
tempi di attuazione di cui al PNRR, nonche' al  PNC  e  ai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea». 
    4. «In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, si applica l'art. 125 del  codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104». 
    5. «Per le finalita' dei cui al  comma  1,  In  deroga  a  quanto
previsto  dall'art.  59,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016.  Sul  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica posto a base di gara,  e'  sempre  convocata  la
conferenza di servizi di cui all'art. 14,  comma  3,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione  del
progetto definitivo  in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,
mediante offerte aventi  a  oggetto  la  realizzazione  del  progetto
definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi  i  casi,
l'offerta relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
richiesto per  la  progettazione  definitiva,  per  la  progettazione
esecutiva  e  per  l'esecuzione  dei  lavori.  In  ogni  caso,   alla
conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del  progetto
definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che  provvede,
ove necessario, ad adeguare il progetto alle  eventuali  prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di  servizi.  A  tal
fine,  entro   cinque   giorni   dall'aggiudicazione   ovvero   dalla
presentazione del  progetto  definitivo  da  parte  dell'affidatario,
qualora lo stesso non  sia  stato  acquisito  in  sede  di  gara,  il
responsabile  unico  del  procedimento   avvia   le   procedure   per
l'acquisizione dei pareri e  degli  atti  di  assenso  necessari  per
l'approvazione del progetto». 
    6. «Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di  cui
al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella  lettera  di
invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
all'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.  50  del
2016.» 
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 12 ottobre 2022; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 264 dell'11
novembre 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ha assunto la  denominazione  «Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
ottobre 2022, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio on. Raffaele
Fitto e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,  il  Sud,
le politiche di coesione e il PNRR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1. La somma complessiva di euro 50.000.000,00, articolata  in  euro
20.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 30.000.000,00 per l'anno  2024,
e' destinata al finanziamento degli interventi relativi  a  programmi
straordinari di manutenzione delle 43 aree interne individuate  dalla
strategia SNAI nell'ambito del ciclo di programmazione 2021 - 2027; 
  2. Il presidente della provincia o il sindaco metropolitano sul cui
territorio e' situata la maggior parte dei comuni dell'area  interna,
ovvero il presidente di regione nei territori in cui le province o le
citta' metropolitane non svolgano la funzione di soggetti  attuatori,
convoca l'Assemblea dei  sindaci  dell'area  interna  entro  quindici
giorni dall'emanazione  del  presente  decreto  per  individuare  gli
interventi prioritari sulla rete regionale, provinciale  e  comunale,
al fine di definire la relativa programmazione entro sessanta  giorni
dall'emanazione del presente decreto. Qualora i  comuni  appartenenti
all'area interna siano equamente distribuiti  tra  due  province,  le
funzioni di soggetto attuatore sono attribuite alla provincia o  alla
citta' metropolitana nella quale insista, nel territorio appartenente
all'area interna di competenza, il numero maggiore di abitanti. 
  3.   Gli   interventi   devono    assicurare    il    miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne e devono essere inquadrati  in
un piano organico di miglioramento delle condizioni  trasportistiche,
e possono riguardare strade di competenza  regionale,  provinciale  o
comunale,  qualora  queste  ultime  rappresentino  l'unica   via   di
comunicazione tra comuni contermini appartenenti all'area. 
  4. Al  fine  di  assicurare  l'accessibilita'  alle  aree  interne,
qualora ritenuto necessario  possono,  altresi',  essere  interessati
dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree  stesse
ed i centri di riferimento e, quindi,  per  quota  parte  esterne  al
perimetro dell'area di riferimento.