IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha approvato il Piano
nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare
con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026;
Visto l'Accordo di partenariato 2014 - 2020, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione europea il 29 ottobre 2014,
ed in particolare la parte relativa alla «Strategia nazionale aree
interne» che descrive le politiche da attuare per lo sviluppo delle
aree interne nel rispetto dei vincoli di coesione territoriale del
Paese ed individua negli Accordi di programma quadro tra regioni,
enti locali e amministrazioni centrali uno strumento di cooperazione
interistituzionale per dare attuazione alle politiche di coesione;
Visto l'elenco delle prime 72 aree interne, selezionate per il
periodo di programmazione 2014-2020, nonche' l'elenco delle ulteriori
43 aree interne, selezionate entro il 30 settembre 2022, e riportate
in allegato 2;
Considerato che le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia
sono ente gestore della viabilita' secondaria in luogo di province e
citta' metropolitane;
Visto il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088, che, individua i sei obiettivi ambientali
del «Green deal» europeo e stabilisce i criteri di ecosostenibilita'
di un'attivita' economica, ed in particolare individua come attivita'
ecosostenibile quella che contribuisce in modo sostanziale al
raggiungimento di uno o piu' degli obiettivi ambientali indicati, non
arreca danno significativo a nessuno di questi ed e' svolta nel
rispetto delle garanzie minime di salvaguardia su imprese e diritti
umani;
Visto il comma 2, lettera c), punto 12, e il comma 2-quinquies,
dell'art. 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, che, al fine di assicurare l'efficacia
e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento
alla promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree
interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree
anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di
limitazione della circolazione, destina: 20 milioni di euro per
l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro
per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato comma 2-quinquies dell'art. 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, che
prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro per il sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne,
sulla base dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica
dei territori e dall'accelerazione sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa
entita';
Visto il comma 2-sexies dell'art. 1 del decreto-legge n. 59 del
2021, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo cui «Ai
fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si
tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.»;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che
prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le
procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che
dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati
per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi
e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita'
di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente
articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
e' utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
Visto il comma 7-bis del citato art. 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59 in materia di revoca dei finanziamenti in caso di mancato
rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli
adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;
Visto il comma 8, secondo periodo, del citato art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari in coerenza con il principio
dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
Visto l'art. 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 59 del
2021 recante norme in tema di corretta programmazione finanziaria
delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la
progettazione e la realizzazione di investimenti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», ed in particolare gli articoli 48,
«Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici
PNRR e PNC» e 58 «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree
interne»;
Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», e le conseguenti disposizioni di attuazione
introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2021, n. 84, e concernente
«Attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Visto il decreto 13 ottobre 2021, n. 394, del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, emesso di concerto con
il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze con il quale sono state ripartite le
risorse sopra indicate tra le 72 aree interne sperimentali facenti
parte della Strategia nazionale delle aree interne vigente
all'emanazione del decreto stesso, secondo i criteri sopra riportati;
Visto in particolare l'art. 9, comma 1, del citato decreto, secondo
cui: «Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente
alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si
procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti
del piano di riparto, previa presentazione di un programma
integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti, da
espletare con le stesse modalita' e tempistiche»;
Vista la delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, punto 2.1,
ove, in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, e'
prevista l'istituzione del Comitato tecnico aree interne, composto da
varie amministrazioni di livello nazionale e regionale e coordinato
dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con competenza, tra l'altro, sui processi di
selezione delle aree interne;
Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027, adottato con decisione
di esecuzione della Commissione europea il 15 luglio 2022, e, in
particolare, la parte relativa alla Strategia nazionale per le aree
interne, ove e' stabilito che «nel ciclo 2021-2027 si continuera' con
l'approccio della Strategia nazionale aree interne proseguendo nel
sostegno di coalizioni gia' identificate nel ciclo 2014-2020 e
identificandone di nuove. Viene inoltre confermata la governance
multilivello (Stato, regioni e associazioni di comuni) della SNAI,
con il rinnovato impegno alla semplificazione delle procedure e al
rafforzamento delle capacita' amministrative e tecniche locali e
delle associazioni di Comuni e con il coordinamento strategico del
Comitato tecnico aree interne»;
Vista la delibera CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022, registrata presso
la Corte dei conti in data 16 novembre 2022 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2022, n. 278, che finanzia n. 43 nuove
aree interne nel ciclo 2021-2027, confermando la titolarita' del
processo di selezione in capo al Comitato tecnico aree interne, di
cui al citato punto 2.1 della delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio
2015;
Visto l'art. 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che aumenta le risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), numero
12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di 20 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024;
Visto l'art. 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che stabilisce che le risorse sopra riportate sono distribuite con i
medesimi criteri prima utilizzati, anche tenendo conto delle nuove
aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione
2021-2027 entro il 30 settembre 2022;
Ritenuto di dover utilizzare tali fondi per le 43 aree interne
individuate che indicheranno un programma di interventi sulla rete
stradale di accesso e collegamento, qualificabile come programma
integrativo degli interventi gia' autorizzati per le prime 72 aree,
al fine di migliorare la resilienza di tutte le aree interne
attualmente individuate aumentandone gli standard di accesso e
collegamento;
Considerato che agli interventi finanziati con le risorse del
richiamato art. 1, comma 418, della legge 31 dicembre 2022, n. 234,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7 e 7-bis,
del decreto-legge n 59 del 2021;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 115, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
Richiamato l'indicatore unico finale, gia' utilizzato dal decreto
12 ottobre 2021, quale risultato della combinazione lineare di
criteri nelle percentuali di seguito indicate:
entita' della popolazione residente (40%);
estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora
queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o
piu' comuni appartenenti all'area interna (30%);
esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei
territori e dall'accelerazione sismica (10%);
esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa
entita' (20%);
Visto l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che dispone
che:
2. «E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata,
valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del
contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e successive modificazioni».
3. «Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla
procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori
speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni
di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini,
anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo'
compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei
tempi di attuazione di cui al PNRR, nonche' al PNC e ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea».
4. «In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, si applica l'art. 125 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104».
5. «Per le finalita' dei cui al comma 1, In deroga a quanto
previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'
tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la
conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa,
mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto
definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi,
l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione
esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla
conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto
definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,
ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal
fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla
presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario,
qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il
responsabile unico del procedimento avvia le procedure per
l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per
l'approvazione del progetto».
6. «Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui
al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di
invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella
progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui
all'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016.»
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 12 ottobre 2022;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 264 dell'11
novembre 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ha assunto la denominazione «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
ottobre 2022, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio on. Raffaele
Fitto e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle risorse
1. La somma complessiva di euro 50.000.000,00, articolata in euro
20.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 30.000.000,00 per l'anno 2024,
e' destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione delle 43 aree interne individuate dalla
strategia SNAI nell'ambito del ciclo di programmazione 2021 - 2027;
2. Il presidente della provincia o il sindaco metropolitano sul cui
territorio e' situata la maggior parte dei comuni dell'area interna,
ovvero il presidente di regione nei territori in cui le province o le
citta' metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori,
convoca l'Assemblea dei sindaci dell'area interna entro quindici
giorni dall'emanazione del presente decreto per individuare gli
interventi prioritari sulla rete regionale, provinciale e comunale,
al fine di definire la relativa programmazione entro sessanta giorni
dall'emanazione del presente decreto. Qualora i comuni appartenenti
all'area interna siano equamente distribuiti tra due province, le
funzioni di soggetto attuatore sono attribuite alla provincia o alla
citta' metropolitana nella quale insista, nel territorio appartenente
all'area interna di competenza, il numero maggiore di abitanti.
3. Gli interventi devono assicurare il miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne e devono essere inquadrati in
un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche,
e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o
comunale, qualora queste ultime rappresentino l'unica via di
comunicazione tra comuni contermini appartenenti all'area.
4. Al fine di assicurare l'accessibilita' alle aree interne,
qualora ritenuto necessario possono, altresi', essere interessati
dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse
ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al
perimetro dell'area di riferimento.