IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo  n. 102/2004
nel  testo  come  modificato  che  disciplinano  gli  interventi   di
soccorso, compensativi dei danni, nelle  aree  e  per  i  rischi  non
assicurabili con polizze agevolate, assistite  dal  contributo  dello
Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi,  l'individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Esaminato, in particolare, l'art. 37 del regolamento n.  2022/2472,
riguardante gli aiuti  intesi  a  ovviare  ai  danni  arrecati  dalle
calamita' naturali nel settore agricolo; 
  Vista la comunicazione della Commissione  (2022/C  485/01)  del  21
dicembre 2022 relativa agli orientamenti per gli aiuti di  Stato  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito  con
modifiche, con legge 31  luglio  2023,  n.  100  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; 
  Visto, l'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel  testo
risultante  dalla  legge  di  conversione,  concernente  tra  l'altro
«Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi  alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio» ed in particolare: 
    il comma 1, ai  sensi  del  quale  le  imprese  agricole  di  cui
all'art. 2135 del codice civile,  ivi  comprese  le  cooperative  che
svolgono l'attivita'  di  produzione  agricola,  possono  beneficiare
degli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'
economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni  a  seguito
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023,
che  abbiano  superfici  aziendali  situate  nei  territori  indicati
nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza con le delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e
che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art.  9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati; 
    il comma 2, che fissa il termine di trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione,  per  la  delimitazione
grafica da parte delle  competenti  regioni,  dei  territori  colpiti
dagli eventi alluvionali,  per  i  danni  riguardanti  le  produzioni
vegetali e zootecniche, le strutture aziendali  e  le  infrastrutture
interaziendali e prevede  che  il  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della proposta delle regioni,  dichiara  l'esistenza  del
carattere di eccezionalita' degli eventi,  individuando  i  territori
danneggiati e  le  provvidenze  applicabili,  fermo  restando  quanto
previsto  per  l'eventuale  richiesta  da  parte  delle  regioni   di
anticipazione a copertura delle  spese  sostenute  in  situazione  di
emergenza dalle imprese agricole per la continuazione  dell'attivita'
produttiva; 
    i commi 3 e 4, ai sensi dei quali le domande di aiuto per i danni
alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali  e  alle
produzioni zootecniche sono trasmesse alla  regione  competente,  che
provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, mentre le denunce per  i
danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del
Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, con le modalita' previste dal Piano di gestione  dei  rischi  in
agricoltura 2023; 
  Visto l'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61  e  le
delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio
2023 e del 25 maggio 2023; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 419026 dell'11 agosto 2023 che  disciplina
i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle
microimprese e piccole e medie imprese del settore  agricolo  colpite
da calamita' naturali; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179 relativo al regolamento di riorganizzazione del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132,  cosi'  come  modificato  da  ultimo  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
(nella  Gazzetta  Ufficiale  4   gennaio   2023,   n.   3),   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste»,  in
particolare il comma 3, che dispone che  le  denominazioni  «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023 n.  29419,  registrata
alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023 
  Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di  declaratoria
degli eventi avversi di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale: 
    alluvione dal 1° al 17  maggio  2023  nelle  Province  di  Reggio
Emilia, Modena,  Ferrara,  Ravenna,  Forli-Cesena,  Rimini  e  Citta'
metropolitana di Bologna; 
  Dato  atto  alla  Regione  Emilia  Romagna  di  aver  effettuato  i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla
presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004; 
  Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni  vegetali  e
zootecniche,  alle  strutture  aziendali   ed   alle   infrastrutture
interaziendali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Declaratoria del carattere di calamita' naturale 
 
  E' dichiarata l'esistenza del carattere di calamita' naturale degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati Produzioni vegetali  e  zootecniche,  alle  strutture
aziendali ed alle infrastrutture interaziendali e  nei  sottoelencati
territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche
misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.
102, con le modalita' previste dal decreto-legge 1° giugno  2023,  n.
61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100: 
    Citta' metropolitana di Bologna 
      alluvione dal 1° al 17 maggio 2023; 
        provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Alto  Reno
Terme, Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna,
Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di  Reno,  Casalecchio  di  Reno,
Casalfiumanese, Castel Guelfo, Castel  Maggiore,  Castel  San  Pietro
Terme, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castello d'Argile,  Castenaso,
Dozza, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia,  Imola,  Lizzano
in Belvedere, Loiano,  Malalbergo,  Marzabotto,  Medicina,  Minerbio,
Molinella,  Monghidoro,  Monte  San  Pietro,  Monterenzio,   Monzuno,
Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese,  San  Benedetto
Val di Sambro, San Giorgio di  Piano,  San  Lazzaro  di  Savena,  San
Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa; 
    Ferrara 
      alluvione dal 1° al 17 maggio 2023; 
        provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni  di:  Argenta,
Bondeno, Ferrara, Poggio Renatico, Voghiera; 
    Forli-Cesena 
      alluvione dal 1° al 17 maggio 2023; 
        provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di:  Bagno  di
Romagna, Bertinoro,  Borghi,  Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole,
Cesena,  Cesenatico,  Civitella   di   Romagna,   Dovadola,   Forli',
Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato
Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San  Benedetto,  Predappio,
Premilcuore, Rocca San  Casciano,  Roncofreddo,  San  Mauro  Pascoli,
Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Savignano  sul  Rubicone,
Tredozio, Verghereto; 
    Ravenna 
      alluvione dal 1° al 17 maggio 2023; 
        provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Alfonsine,
Bagnacavallo,  Bagnara  di  Romagna,  Brisighella,  Casola  Valsenio,
Castel Bolognese, Cervia, Conselice,  Cotignola,  Faenza,  Fusignano,
Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo  Terme,  Russi,  Sant'Agata  sul
Santerno, Solarolo; 
    Rimini 
      alluvione dal 1° al 17 maggio 2023; 
        provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni  di:  Bellaria
Igea-Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano
Adriatico, Mondaino, Montecopiolo, Montefiora  Conca,  Montegridolfo,
Montescudo-Monte   Colombo,   Morciano   di   Romagna,   Novafeltria,
Pennabilli,  Poggio  Torriana,  Riccione,  Rimini,   Saludecio,   San
Clemente, San Giovanni in Marignano,  San  Leo,  Sant'Agata  Feltria,
Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio; 
    Reggio-Emilia 
      alluvione dal 1° al 17 maggio 2023; 
        provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Castelnovo
Ne' Monti, Baiso,  Carpineti,  Casina,  Castellarano,  Toano,  Vetto,
Ventasso, Viano, Villa Minozzo. 
    Modena 
      alluvione dal 1° al 17 maggio 2023; 
        provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, art.  5,  commi  2,  3  e  6,  nel  territorio  dei  Comuni  di:
Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia,
Lama Mocogno, Maranello, Marano sul  Panaro,  Montefiorino,  Montese,
Palagano, Pavullo nel Frignano,  Polinago,  Prignano  sulla  Secchia,
Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Vignola, Zocca; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 settembre 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida