IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal  decreto  n.  53
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art.  17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  1768/1992,
della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione  della  direttiva
2001/83/CE  e  successive  modificazioni,  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n.  54  del
17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa  Adriana  Ammassari  della
delega, (gia' conferita con determina  direttoriale  n.  973  del  18
agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e),  del
decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004,  all'adozione  dei
provvedimenti  di  classificazione  dei  medicinali  per  uso  umano,
approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del decreto-legge n. 158 del 13 settembre  2012  per  il  periodo  di
durata dell'incarico conferitole; 
  Visto il parere positivo del  CHMP  dell'EMA  (EMA/CHMP/277880/2023
del 22 giugno 2023, relativo alla approvazione delle nuove confezioni
del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty Original Omicron  BA.4-5»
(5  microgrammi  tozinameran/5  microgrammi   famtozinameran   dose),
variazione EMEA/H/C/005735/X/0180  relativa  alla  autorizzazione  di
nuove confezioni europee numero EU/1/20/1528/015 e EU/1/20/1528/016; 
  Visto il parere positivo del  CHMP  dell'EMA  (EMA/CHMP/283345/2023
del 22 giugno 2023, relativo alla approvazione della nuova confezione
del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty Original Omicron  BA.4-5»
(nuovo   dosaggio   1,5   microgrammi   tozinameran/1,5   microgrammi
famtozinameran dose), variazione EMEA/H/C/005735/X/0176 relativa alla
autorizzazione   di   una    nuova    confezione    europea    numero
EU/1/20/1528/017; 
  Vista la decisione della Commissione n. 5519 dell'8 agosto 2023  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  delle  suddette  nuove
confezioni del vaccino «Comirnaty Original Omicron  BA.4-5»  relative
alla  approvazione   delle   variazioni   EMEA/H/C/005735/X/0180   ed
EMEA/H/C/005735/X/0176; 
  Vista la domanda presentata dalla societa' Pfizer S.r.l.  con  sede
legale  in  via  Isonzo  n.  71  -  04100  Latina,  in  qualita'   di
rappresentante locale  del  titolare  A.I.C.  Biontech  Manufacturing
GmbH, prot. n. 102560 dell'11 agosto 2023_UPC-A, AIFA, con  la  quale
e' stata richiesta la autorizzazione  alla  immissione  in  commercio
delle nuove  presentazioni  numero  europeo  EU/1/20/1528/015-016-017
(relative alla approvazione delle variazioni EMEA/H/C/005735/X/0180 e
EMEA/H/C/005735/X/0176); 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione consultiva tecnico-scientifico  (CTS)  di  AIFA  in
data 6, 7 e 8 settembre 2023; 
 
                             Determina: 
 
  Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova
autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai
fini della fornitura: 
    COMIRNATY ORIGINAL OMICRON BA.4-5 
  descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del
presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della
classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre  2012,  n.
189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita'. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia
del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data
di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione
nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno
automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n.
189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere
ulteriormente commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 settembre 2023 
 
                                              Il dirigente: Ammassari